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Clausola di riservatezza rafforzata nel rapporto di lavoro: validità, durata e orientamenti

  • Writer: Lorenzo Berselli
    Lorenzo Berselli
  • Feb 19
  • 3 min read

Nel sistema delle relazioni di lavoro moderne, la tutela del patrimonio informativo aziendale assume un ruolo fondamentale.

Le imprese proteggono beni materiali, dati, strategie, know-how tecnico, software, database clienti e modelli organizzativi.

In questo contesto si colloca la clausola di riservatezza rafforzata, strumento contrattuale sempre più diffuso nei contratti individuali di lavoro subordinato.

La sua funzione è quella di specificare e consolidare l’obbligo di fedeltà previsto dall’ordinamento, adattandolo alle esigenze concrete dell’impresa.


Ma quali sono i limiti di validità? E soprattutto: per quanto tempo vincola il lavoratore?


Il fondamento normativo dell’obbligo di riservatezza

Il punto di partenza è l’art. 2105 c.c., che impone al lavoratore il divieto di divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, nonché di farne uso in modo da arrecare pregiudizio al datore di lavoro.

Tale disposizione si integra con i principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto (artt. 1175 e 1375 c.c.) e con la disciplina dei segreti commerciali introdotta dal D.lgs. 63/2018, che tutela le informazioni segrete dotate di valore economico e adeguatamente protette dall’impresa.

La clausola rafforzata, quindi, non crea un obbligo nuovo, ma specifica e dettaglia un vincolo già previsto dalla legge.


Natura e funzione della clausola rafforzata

La clausola di riservatezza rafforzata serve a individuare in modo più puntuale le informazioni considerate sensibili e a ribadire che il loro utilizzo o divulgazione costituisce grave violazione del vincolo fiduciario.

Spesso essa prevede espressamente che l’obbligo continui anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Ed è proprio su questo aspetto che si concentra la maggiore attenzione giurisprudenziale.


La durata dell’obbligo di riservatezza: durante e dopo il rapporto

Durante il rapporto di lavoro, l’obbligo di riservatezza è pienamente operativo e trova il suo fondamento diretto nell’art. 2105 c.c. In questa fase, la violazione può integrare giusta causa di licenziamento anche se non si è ancora prodotto un danno economico concreto.

La Corte di Cassazione ha chiarito in più occasioni (tra cui le sentenze n. 16082/2016 e n. 22353/2014) che è sufficiente il potenziale pregiudizio per l’impresa affinché la condotta sia idonea a ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario.

Più delicata è la questione della durata dopo la cessazione del rapporto.

L’obbligo di riservatezza può sopravvivere alla fine del contratto, ma non in modo illimitato e indiscriminato. La Cassazione (sentenza n. 18772/2019) ha precisato che l’ex dipendente resta vincolato solo con riferimento alle informazioni che conservano effettivamente natura segreta.


Ciò significa che:

  • l’obbligo permane finché l’informazione rimane segreta e dotata di valore economico;

  • non può estendersi al bagaglio professionale, alle competenze tecniche e all’esperienza maturata dal lavoratore;

  • non può trasformarsi in un divieto generale di operare nello stesso settore.


In altre parole, la durata dell’obbligo non è rigidamente predeterminata in anni, ma è funzionalmente collegata alla permanenza del carattere di segretezza dell’informazione. Quando il dato diventa pubblico o perde valore economico, viene meno anche la tutela rafforzata.

Se invece la clausola vieta genericamente l’attività in un determinato ambito per un periodo definito (ad esempio due o tre anni), essa rischia di essere riqualificata come patto di non concorrenza, con conseguente necessità di rispettare i requisiti dell’art. 2125 c.c., compreso il corrispettivo economico.


I limiti di validità: determinatezza e proporzionalità

Affinché la clausola sia giuridicamente sostenibile, deve individuare in modo chiaro l’oggetto della riservatezza. Formule onnicomprensive come “qualsiasi informazione aziendale” sono spesso fonte di contenzioso.

Al tempo stesso, deve essere rispettato il principio di proporzionalità.

Non può essere impedito al lavoratore di utilizzare conoscenze tecniche o capacità professionali maturate nel corso dell’attività lavorativa.

Diversamente, si violerebbe il diritto costituzionale al lavoro e alla libera esplicazione della professionalità.

La distinzione tra segreto aziendale e patrimonio professionale personale rappresenta il punto centrale dell’equilibrio contrattuale.


Conseguenze della violazione

La violazione della clausola può determinare responsabilità disciplinare, fino al licenziamento per giusta causa.

La giurisprudenza ha ritenuto legittimo il recesso anche nei casi di mera copia o auto-invio di database aziendali (Cass. n. 25147/2017), indipendentemente dall’effettivo utilizzo successivo.

Sotto il profilo civilistico, il datore può agire per il risarcimento del danno, che può essere provato anche mediante presunzioni e liquidato in via equitativa nei casi più complessi.

Nei casi più gravi possono emergere anche profili penali, in particolare con riferimento alla rivelazione di segreti professionali o industriali.


Conclusioni

La clausola di riservatezza rafforzata costituisce uno strumento legittimo e strategico per la tutela dell’impresa, ma la sua efficacia dipende dalla qualità della redazione e dal rispetto dei principi di determinatezza e proporzionalità.

Quanto alla durata, essa non può essere concepita come un vincolo temporale arbitrario: l’obbligo sopravvive finché l’informazione mantiene natura segreta e valore economico, ma non può comprimere in modo indefinito la libertà professionale dell’ex dipendente.




 
 
 

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