Di seguito i principali interventi in materia di lavoro e previdenza sociale previsti dal Decreto Legge “Sostegni” approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta di venerdì 19 marzo 2021:
1. Proroga della cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga;
2. Blocco licenziamenti: disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo;
3. Deroga sulle causali dei contratti a tempo determinato.
1) CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA, ASSEGNO ORDINARIO E CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
Il decreto Sostegni aggiunge ulteriori settimane di ammortizzatori sociali emergenziali, rispetto a quelle accordate dalla legge di Bilancio 2021, in misura differente a seconda della tipologia di intervento spettante:
- Le aziende destinatarie del trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) avranno accesso ad ulteriori 13 settimane da fruire nel periodo dal 1° Aprile al 30 Giugno 2021, che andranno ad aggiungersi alle 12 previste dalla legge di Bilancio 2021 utilizzabili dal 1° gennaio al 31 marzo 2021;
- Le aziende destinatarie di assegno ordinario del Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e della Cassa in deroga (CIGD), potranno usufruire di altre 28 settimane da utilizzare dal 1° Aprile al 31 Dicembre 2021, che si andranno a sommare alle 12 previste dalla legge di Bilancio 2021 nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2021.
Per tutti i trattamenti di integrazione salariale i datori di lavoro sono esonerati dal contributo addizionale.
2) ESTENSIONE DEL DIVIETO DI LICENZIAMENTO
Viene definita la proroga del divieto dei licenziamenti individuali e collettivi per motivi economici fino al 30 giugno 2021.
Dal 1° Luglio al 31 Ottobre 2021, è previsto il blocco dei licenziamenti per i datori di lavoro che vorranno fruire delle ulteriori settimane di integrazione salariale, con causale COVID, previste dal Decreto Sostegni.
3) RAPPORTI DI LAVORO A TERMINE
Per facilitare il rinnovo dei contratti in scadenza e l’occupazione, viene confermato per il 2021 la deroga sulle causali dei contratti a tempo determinato. Le imprese potranno innovare e prorogare i contratti a termine, per un periodo massimo di 12 mesi, per una sola volta, senza indicare le causali ordinariamente previste, fermo restando il limite massimo di durata pari a 24 mesi.
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