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Le principali novità del Decreto Agosto in materia di lavoro e previdenza

Writer: Lorenzo BerselliLorenzo Berselli

CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA, ASSEGNO ORDINARIO E CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA


I datori di lavoro che, nell'anno 2020, hanno sospeso o ridotto l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga per un totale di diciotto settimane, le quali devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 Luglio 2020 e il 31 Dicembre 2020. L’integrazione già richiesta ed autorizzata ai sensi del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020), per periodi successivi al 12 luglio 2020, è da imputarsi alle prime 9 settimane disciplinate dal decreto Agosto.


Le istanze riguarderanno un primo periodo di 9 settimane di integrazione salariale, cui seguirà la presentazione di una nuova domanda per le ulteriori nove settimane di trattamento, riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane.


Per il secondo periodo di 9 settimane è previsto il versamento di un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre

2019, pari:


  • al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;

  • al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

  • non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019.


Il datore di lavoro deve presentare all'INPS domanda di concessione nella quale autocertifica la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato.

Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.


ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER AZIENDE CHE NON RICHIEDONO TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE


Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono la proroga della CIG e che abbiano già fruito, nei mesi di Maggio e Giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale previsti dai precedenti decreti, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti di 8.060,00 euro annui, da ripartire su base mensile, pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di Maggio e Giugno 2020. Si rimane in attesa di circolare Inps per l’effettiva applicazione della norma.


NASPI e DIS-COLL

Le prestazioni NaSpI e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° Maggio 2020 e il 30 Giugno 2020, sono prorogate per ulteriori 2 mesi a decorrere dal giorno di scadenza.

L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.


ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Fino al 31 Dicembre 2020, ai datori, con esclusione del settore agricolo, che assumono, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Dall'esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all'assunzione presso la medesima impresa. Si rimane in attesa di circolare Inps per l’effettiva applicazione della norma.


LICENZIAMENTI: PROROGA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LICENZIAMENTI COLLETTIVI E INDIVIDUALI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO

Resta preclusa ai datori di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo. Non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione.







 
 
 

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