L’origine della mensilità aggiuntiva risale ad un Accordo Interconfederale del 1946, la cui efficacia normativa fu successivamente estesa a tutti i prestatori di lavoro ed è regolata dalla contrattazione collettiva.
Viene disposto infatti che le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori, in occasione del Natale, una gratifica, la cui misura è rapportata alla normale retribuzione ed al periodo di maturazione.
La tredicesima è generalmente pari ad una mensilità della retribuzione globale di fatto o alla misura stabilita contrattualmente.
L’erogazione della tredicesima presuppone una maturazione del relativo diritto nell’arco temporale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre, pertanto essa andrà corrisposta in misura intera nel caso in cui il lavoratore abbia prestato la sua opera per tutto l’anno.
Qualora il lavoratore inizi o cessi il rapporto di lavoro durante l’anno, avrà diritto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio, computando come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni, secondo quanto previsto dai C.C.N.L..
Per la maturazione del diritto alla tredicesima mensilità vengono considerati utili anche i seguenti periodi:
- malattia o infortunio con obbligo alla conservazione del posto di lavoro, secondo quanto disposto dai CCNL;
- astensione obbligatoria/maternità obbligatoria;
- congedo matrimoniale;
- festività, ferie e permessi retribuiti, secondo quanto disposto dai CCNL;
- periodo di prova seguito da conferma in servizio;
- cassa integrazione con riduzione oraria;
- periodi di preavviso.
Non saranno invece computati i seguenti periodi:
- lo sciopero;
- le assenze ingiustificate;
- il servizio militare di leva ed equiparati;
- le assenze per malattia del bambino e congedi parentali (salvo diverse previsioni contrattuali);
- l’astensione facoltativa per maternità senza retribuzione;
- la malattia e infortunio senza diritto alla retribuzione;
- le aspettative non retribuite;
- i compensi per lavoro straordinario o supplementare;
- le erogazioni una tantum.
Ai fini della tredicesima mensilità sono computati i soli elementi di natura retributiva che presentano carattere di continuità.
Nel caso di un contratto di lavoro part-time, la maturazione è proporzionata all'orario di lavoro effettivamente svolto.
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