4 ottobre 2026: San Francesco e San Petronio in busta paga
Quando spettano due quote per festività non godute e come si calcolano nei principali contratti collettivi.
Studio Lorenzo Berselli — Aggiornato al 5 ottobre 2026
Il 4 ottobre 2026, caduto di domenica, ha riunito due ricorrenze: San Francesco d’Assisi, nuova festività nazionale, e San Petronio, patrono di Bologna.
La coincidenza interessa direttamente la busta paga di ottobre. Per capire quanto spetta, occorre considerare il contratto collettivo applicato, il diritto alla festività patronale e il turno di lavoro della giornata.
Quando spettano due festività non godute
Nel caso ordinario descritto in questo articolo spettano due quote aggiuntive: una per San Francesco e una per San Petronio.
Ci riferiamo a un dipendente del settore privato con stipendio mensile fisso, di riposo domenica 4 ottobre, al quale sia riconosciuta anche la festività patronale di San Petronio. Questa, inoltre, non deve essere stata spostata a un’altra data da un accordo valido.
È il caso considerato per i tre contratti collettivi esaminati: Metalmeccanica industria, Terziario Confcommercio e Pubblici esercizi FIPE–Confcommercio. Per quest’ultimo, come vedremo, è particolarmente importante verificare il giorno effettivo di riposo settimanale.
Che cosa significa “festività non goduta”
Per chi riceve uno stipendio mensile fisso, una festività durante la settimana, trascorsa senza lavorare, è normalmente già compresa nella retribuzione del mese.
Quando la festa cade di domenica, si sovrappone a una giornata normalmente destinata al riposo. I contratti qui esaminati prevedono un pagamento aggiuntivo, comunemente indicato in busta paga come “festività non goduta”. Nei pubblici esercizi il riferimento specifico è la coincidenza con il riposo settimanale.
Il 4 ottobre 2026, quando entrambe le ricorrenze danno diritto a questo trattamento, le quote da riconoscere sono due.
Un esempio pratico: 160 euro lordi in più
Consideriamo un dipendente metalmeccanico che si trovi nelle condizioni appena descritte e abbia una retribuzione mensile fissa di 2.080 euro lordi, interamente utile al calcolo.
Il contratto prevede di dividere la retribuzione mensile per 26:
Una quota giornaliera: 2.080 ÷ 26 = 80 euro lordi.
Quota per San Francesco: 80 euro lordi.
Quota per San Petronio: 80 euro lordi.
Nel cedolino di ottobre spettano quindi 160 euro lordi aggiuntivi. A parità delle altre voci, l’importo passa da 2.080 a 2.240 euro lordi.
L’aumento netto dipenderà dalle trattenute applicabili al singolo lavoratore.
Le due quote possono comparire in due righe separate oppure in una sola voce con due giornate. Per controllare il pagamento bisogna quindi guardare la quantità e l’importo complessivo, non soltanto il numero delle righe.
A chi spetta anche San Petronio
Abitare a Bologna, da solo, non dà diritto alla festività di San Petronio. Occorre verificare la disciplina riferita al luogo di lavoro e gli eventuali accordi applicabili.
Anche per le aziende della provincia bisogna controllare quale festività patronale sia stata adottata.
Se il rapporto di lavoro prevede un altro patrono, oppure un accordo valido ha spostato San Petronio a un’altra data, il 4 ottobre si considera la sola festività nazionale di San Francesco.
Le regole nei tre contratti collettivi
Metalmeccanica industria
Nel CCNL Federmeccanica–Assistal, il riferimento è la sezione IV, titolo III, articolo 9, che disciplina le festività, compresa quella del patrono del luogo di lavoro.
Per le festività coincidenti con la domenica è prevista una quota aggiuntiva pari a 1/26 della retribuzione mensile fissa.
Nel caso descritto, con entrambe le ricorrenze riconosciute il 4 ottobre, spettano quindi due quote, complessivamente pari a 2/26 della retribuzione di riferimento.
Terziario Confcommercio
Nel testo unico del 3 febbraio 2026, l’articolo 157 comprende espressamente San Francesco e la festività del patrono e disciplina il pagamento delle festività coincidenti con la domenica.
La quota giornaliera si calcola dividendo per 26 la retribuzione mensile di fatto, secondo l’articolo 214.
Anche in questo caso, quando sono riconosciute entrambe le festività, il trattamento aggiuntivo è pari a due quote giornaliere.
Pubblici esercizi FIPE–Confcommercio
Per bar, ristoranti e altri pubblici esercizi, la domenica può essere una normale giornata lavorativa. È quindi essenziale verificare il turno effettivo.
L’articolo 131, comma 4, riconosce una giornata di retribuzione contrattuale al personale che non lavora nel festivo perché coincide con il proprio riposo settimanale. L’articolo 159 stabilisce il divisore giornaliero 26.
Per il dipendente con stipendio mensile fisso, di riposo il 4 ottobre e con diritto a entrambe le ricorrenze, spettano due quote giornaliere.
Nei tre contratti, la retribuzione da utilizzare nel calcolo può comprendere voci diverse: non tutti gli importi presenti nel cedolino entrano necessariamente nella base di calcolo.
Come cambia il pagamento per chi ha lavorato
Per chi ha lavorato il 4 ottobre, occorre considerare anche le ore effettivamente svolte e le maggiorazioni contrattuali, tenendo conto del riposo settimanale.
La presenza di due festività nella stessa data non raddoppia automaticamente la maggiorazione per lavoro festivo.
Nella Metalmeccanica industria, l’articolo 7 prevede percentuali diverse secondo il tipo di prestazione e l’eventuale riposo compensativo.
Nel Terziario Confcommercio, gli articoli 158 e 152 prevedono per le ore festive una maggiorazione del 30%, calcolata sulla quota oraria della normale retribuzione. Devono essere rispettate anche le regole che ne escludono il cumulo con quella domenicale.
Nei Pubblici esercizi FIPE, l’articolo 132 prevede una maggiorazione del 20% per le ore festive. Questa assorbe quella ordinaria domenicale del 10%, che quindi non si somma, come stabilisce l’articolo 130.
I riferimenti normativi
La legge 8 ottobre 2025, n. 151, all’articolo 1, commi 1 e 2, ha istituito la festività nazionale di San Francesco d’Assisi e inserito il 4 ottobre nell’articolo 2 della legge n. 260/1949. L’articolo 3, comma 3, ne ha fissato l’entrata in vigore al 1° gennaio 2026.
Per il pagamento, il riferimento generale è l’articolo 5 della legge n. 260/1949, sostituito dall’articolo 1 della legge n. 90/1954. Il terzo comma disciplina la quota aggiuntiva per la festività coincidente con la domenica.
L’articolo 2, lettera e), della legge n. 90/1954 mantiene inoltre il trattamento festivo anche quando l’assenza dal lavoro dipende dalla coincidenza con la domenica o con un’altra festività contrattuale, compreso il patrono.
A queste disposizioni si affiancano le clausole dei singoli contratti collettivi. Il riconoscimento delle due quote nel caso descritto deriva dall’applicazione delle regole legali e contrattuali alle due ricorrenze.
Sul caso bolognese del 4 ottobre 2026, anche le comunicazioni di Confcommercio Ascom Bologna del 17 settembre e di FIOM-CGIL Bologna del 29 settembre confermano il trattamento aggiuntivo legato alla coincidenza con San Petronio.
Per part time, assenze o sospensioni del rapporto di lavoro, il conteggio deve infine seguire le regole specifiche applicabili al singolo caso.
Fonti e testi di riferimento
Legge 8 ottobre 2025, n. 151: articolo 1, commi 1 e 2, e articolo 3, comma 3.
Legge 31 marzo 1954, n. 90: articoli 1 e 2, lettera e); modifica dell’articolo 5 della legge n. 260/1949.
CCNL Metalmeccanica industria Federmeccanica–Assistal: sezione IV, titolo III, articoli 7 e 9, da leggere insieme al rinnovo del 22 novembre 2025.
CCNL Terziario Confcommercio: testo unico del 3 febbraio 2026, articoli 152, 156–158, 212 e 214; testo consultabile su Eutekne.
CCNL Pubblici esercizi FIPE — Titolo V: articoli 130, 131 e 132.
CCNL Pubblici esercizi FIPE — Titolo VI: articolo 159.
Confcommercio Ascom Bologna — Comunicazione del 17 settembre 2026.



