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Contratti a termine stagionali: la Cassazione esclude il limite delle quattro proroghe?

  • Writer: Lorenzo Berselli
    Lorenzo Berselli
  • 2 hours ago
  • 3 min read

Le attività stagionali beneficiano da sempre di una disciplina speciale in materia di contratto a tempo determinato.

Il legislatore, infatti, ha riconosciuto la necessità di garantire una maggiore flessibilità alle imprese che operano in settori caratterizzati da incrementi di attività concentrati in particolari periodi dell'anno, prevedendo deroghe rispetto alla disciplina ordinaria dei contratti a termine.

Su questo tema è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 11269 del 27 aprile 2026, affrontando una questione che negli anni ha generato dubbi interpretativi: il limite massimo delle quattro proroghe previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015 trova applicazione anche ai contratti a termine stagionali?

La risposta fornita dalla Corte è negativa. Tuttavia, è opportuno analizzare la pronuncia con attenzione, distinguendo il dato normativo dall'interpretazione giurisprudenziale.


Quali attività sono considerate stagionali?

L'individuazione delle attività stagionali avviene oggi attraverso due canali.

Il primo è rappresentato dalle attività elencate nel D.P.R. n. 1525/1963, elenco che la giurisprudenza continua a considerare tassativo.

Il secondo deriva dalla contrattazione collettiva stipulata dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015.

Sul punto è intervenuto anche l'art. 11 della Legge n. 203/2024, che ha chiarito come possano essere considerate stagionali anche le attività organizzate per fronteggiare intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi e dei mercati serviti dall'impresa.


Le deroghe previste dalla legge

A differenza dei contratti a termine ordinari, quelli stagionali beneficiano di alcune deroghe espressamente previste dal D.Lgs. n. 81/2015.

L'art. 19, comma 2, esclude le attività stagionali dal limite massimo di durata dei rapporti a termine tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore.

L'art. 21, comma 2, esclude inoltre l'applicazione del cosiddetto "stop & go", consentendo la successione di contratti senza il rispetto degli intervalli temporali previsti per la generalità dei rapporti a termine.

La disciplina speciale prevede inoltre la possibilità di prorogare o rinnovare i contratti stagionali senza la necessità di indicare le causali richieste per altre tipologie di contratto a termine.

Su questi aspetti il quadro normativo è chiaro e non presenta particolari incertezze interpretative.


Il tema delle proroghe

Diversa è invece la questione relativa al numero massimo delle proroghe.

L'art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 stabilisce che il contratto a tempo determinato può essere prorogato entro determinati limiti numerici.

La norma non contiene, tuttavia, una previsione espressa che escluda dall'applicazione di tale limite i contratti stagionali.

Proprio l'assenza di una deroga esplicita aveva indotto parte degli operatori a ritenere applicabile anche ai rapporti stagionali il limite previsto dalla disciplina generale.


La posizione della Cassazione

Con la sentenza n. 11269/2026 la Corte di Cassazione ha adottato una diversa interpretazione.

Secondo i giudici, il limite numerico delle proroghe previsto dall'art. 21, comma 1, deve essere letto in collegamento con il limite massimo di durata dei rapporti a termine disciplinato dall'art. 19.

Poiché il legislatore ha escluso espressamente le attività stagionali dal limite massimo di durata, la Corte ritiene che anche il limite numerico delle proroghe non trovi applicazione a tali rapporti.

La motivazione valorizza inoltre un argomento di carattere sistematico.

Se il datore di lavoro può stipulare successivi rinnovi senza obbligo di stop & go e senza un limite massimo di durata, l'applicazione del limite alle proroghe rischierebbe di perdere gran parte della propria funzione pratica.

Sulla base di tali considerazioni, la Corte ha affermato che i rapporti a termine relativi ad attività stagionali non rientrano nell'ambito applicativo della disciplina che limita il numero delle proroghe.


Quali effetti operativi?

La pronuncia rappresenta certamente un precedente di rilievo, soprattutto per le imprese che fanno ricorso in modo ricorrente al lavoro stagionale.

Occorre tuttavia ricordare che la sentenza non modifica il testo dell'art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015 e non introduce una nuova previsione normativa.

Pertanto, sotto il profilo operativo, appare opportuno considerare la decisione come un importante orientamento interpretativo della Corte di Cassazione, destinato a incidere significativamente sul dibattito giurisprudenziale, ma che dovrà essere valutato alla luce dei futuri sviluppi della giurisprudenza e degli eventuali chiarimenti amministrativi.


Considerazioni finali

La sentenza n. 11269/2026 conferma la tendenza a riconoscere una disciplina particolarmente flessibile ai contratti a termine stagionali.

Secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione, l'esclusione dal limite massimo di durata previsto dall'art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015 comporterebbe anche l'inapplicabilità del limite numerico delle proroghe disciplinato dall'art. 21.

Si tratta di una conclusione che presenta una sua coerenza sistematica e che potrebbe avere importanti riflessi pratici per le imprese interessate.

Resta comunque opportuno verificare caso per caso la corretta qualificazione dell'attività come stagionale e monitorare l'evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali sul tema.


Riferimenti normativi e giurisprudenziali

  • Art. 19, D.Lgs. n. 81/2015;

  • Art. 21, D.Lgs. n. 81/2015;

  • Art. 51, D.Lgs. n. 81/2015;

  • D.P.R. n. 1525/1963;

  • Art. 11, Legge n. 203/2024;

  • Nota Ministero del Lavoro n. 1/2016;

  • Cass. civ., Sez. Lavoro, sent. n. 11269 del 27 aprile 2026;

  • Cass. civ., Sez. Lavoro, ord. n. 34561/2023;

  • Cass. civ., Sez. Lavoro, sent. n. 10442/2006.



 
 
 

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