Il lavoratore, alla cessazione di un contratto a tempo determinato, non può essere riassunto con un nuovo contratto a termine, a pena di conversione a tempo indeterminato del rapporto. Il divieto per il datore di lavoro vige per un intervallo di tempo pari ad almeno 10 giorni, se il precedente contratto era di massimo 6 mesi, o di 20 giorni, se il precedente contratto era superiore ai 6 mesi.
Il datore di lavoro deve prevedere una "pausa" qualora dopo la cessazione di un contratto a termine, si voglia provvedere alla riassunzione del lavoratore con la medesima tipologia contrattuale.
Il Contratto Collettivo di riferimento può prevedere periodi differenti a quelli sopra indicati.

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