Premi di risultato 2026: imposta sostitutiva all'1%
- Lorenzo Berselli

- Feb 5
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La legge di Bilancio 2026 (legge numero 199 del 2025) conferma l’imposta sostitutiva all’1 per cento sui premi di risultato nel settore privato e innalza il limite agevolabile a cinquemila euro l’anno per ogni dipendente (Gazzetta Ufficiale, legge di Bilancio 2026, 2025).
L’agevolazione spetta anche ai datori di lavoro privati non imprenditori e alle agenzie di somministrazione, purché il premio sia legato a incrementi misurabili di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione previsti da contratti aziendali o territoriali (Ministero del Lavoro, premi di risultato, 2026).
Resta possibile convertire, in tutto o in parte, il premio in welfare aziendale: la quota convertita non sconta imposte né contribuzione, nei limiti del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Agenzia delle Entrate, articolo 51 del TUIR, 2026). L’aliquota ridotta si applica se, nell’anno precedente, il reddito di lavoro dipendente non ha superato ottantamila euro lordi (Gazzetta Ufficiale, legge di Bilancio 2026, 2025).
Cos’è e a chi si applica
I premi di risultato sono somme variabili erogate al raggiungimento di obiettivi incrementali fissati da contratti collettivi aziendali o territoriali. L’imposta sostitutiva all’uno per cento si applica ai premi corrisposti nel settore privato, entro il limite di cinquemila euro annui per lavoratore, come prorogato dalla legge di Bilancio 2026 (Gazzetta Ufficiale, legge di Bilancio 2026, 2025).
Sono ammessi tutti i lavoratori subordinati del settore privato, a prescindere dal contratto e dall’orario, compresi apprendisti e lavoratori in somministrazione (Agenzia delle Entrate, prassi premi di risultato, 2026).
Requisiti e condizioni
Per applicare l’aliquota ridotta occorre che il reddito di lavoro dipendente dell’anno precedente non superi ottantamila euro; se il sostituto d’imposta attuale è diverso da quello dell’anno precedente, il lavoratore deve attestare per iscritto il reddito percepito (Agenzia delle Entrate, risposta numero 176, 16 marzo 2021).
Gli obiettivi devono essere espressamente incrementali rispetto a un dato iniziale e misurabili in un “periodo congruo”, cioè un arco temporale idoneo a verificare l’incremento (Agenzia delle Entrate, risoluzione numero 78 E, 19 ottobre 2018).
La conversione in welfare aziendale resta esclusa dal reddito e dai contributi quando rientra nelle ipotesi del Testo Unico delle Imposte sui Redditi e dell’accordo applicabile (Agenzia delle Entrate, articolo 51 del TUIR, 2026).
Procedura
Definire gli obiettivi e il periodo di misurazione, indicando chiaramente il parametro di confronto e la modalità di verifica dell’incremento (Agenzia delle Entrate, risoluzione numero 78 E, 19 ottobre 2018). Sottoscrivere un contratto aziendale con le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, oppure con le organizzazioni territoriali comparativamente più rappresentative; se non vi è rappresentanza interna, è ammesso recepire l’accordo territoriale e darne comunicazione ai lavoratori (Agenzia delle Entrate, risposta numero 176, 16 marzo 2021). Depositare il contratto in via telematica presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente prima dell’erogazione del premio (Ispettorato Nazionale del Lavoro, deposito contratti, 2026). Erogare il premio applicando l’imposta sostitutiva all’uno per cento entro il tetto di cinquemila euro e verificare il requisito reddituale; raccogliere l’autodichiarazione quando necessario (Agenzia delle Entrate, risposta numero 176, 16 marzo 2021). Se prevista la conversione in welfare, adottare un regolamento che disciplini voci ammesse, tempi e utilizzo del credito, in coerenza con l’accordo collettivo e con il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Agenzia delle Entrate, articolo 51 del TUIR, 2026).
Esempi numerici
Caso uno: premio corrisposto in denaro. Un’azienda riconosce un premio di risultato di cinquemila euro a un dipendente con retribuzione annua lorda pari a trentamila euro. Il premio è soggetto a imposta sostitutiva pari a cinquanta euro, cioè uno per cento di cinquemila. Restano dovuti i contributi ordinari a carico dell’azienda e del lavoratore secondo le aliquote vigenti.
Caso due: premio interamente convertito in welfare. Nelle stesse condizioni, la scelta del lavoratore di convertire cinquemila euro in welfare comporta l’esenzione totale da imposte e contributi sulla quota convertita, per il lavoratore e per l’azienda. Il risparmio per l’azienda coincide con i contributi che non versa sul premio.
Novità febbraio 2026
La legge di Bilancio 2026 conferma l’imposta sostitutiva all’uno per cento e innalza a cinquemila euro il limite per singolo lavoratore; la misura si applica ai premi erogati fino al trentuno dicembre 2027, salvo interventi successivi (Gazzetta Ufficiale, legge di Bilancio 2026, 2025). Resta invariato il requisito reddituale degli ottantamila euro e l’ambito soggettivo, che comprende datori non imprenditori e agenzie di somministrazione; resta altresì confermata la piena esenzione per la quota convertita in welfare, nei limiti del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Agenzia delle Entrate, articolo 51 del TUIR, 2026).
FAQ
Chi può erogare i premi agevolati? I datori di lavoro privati, anche non imprenditori, inclusi quelli che operano tramite agenzie di somministrazione, con un accordo collettivo valido e depositato (Ministero del Lavoro, premi di risultato, 2026).
Qual è il reddito massimo per applicare l’aliquota ridotta? Ottantamila euro di reddito di lavoro dipendente, riferito all’anno precedente a quello di percezione del premio (Gazzetta Ufficiale, legge di Bilancio 2026, 2025).Serve il deposito del contratto? Sì, il deposito telematico all’Ispettorato territoriale del lavoro deve avvenire prima dell’erogazione del premio (Ispettorato Nazionale del Lavoro, deposito contratti, 2026).
Che cosa si intende per periodo congruo? È l’intervallo temporale, anche non annuale, in cui verificare oggettivamente l’incremento rispetto al dato iniziale, come precisato dalla risoluzione numero 78 E del 2018 (Agenzia delle Entrate, risoluzione numero 78 E, 19 ottobre 2018).
L’accordo può essere firmato vicino alla fine del periodo di riferimento? È possibile, purché alla data della firma fosse ancora incerto il raggiungimento dell’obiettivo e ciò risulti dimostrabile, secondo la prassi dell’amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate, risposta numero 550, 17 novembre 2020).
La conversione in welfare è sempre esente? Sì, quando rientra nelle categorie e nei limiti previsti dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi e dall’accordo applicato (Agenzia delle Entrate, articolo 51 del TUIR, 2026).
La quota convertita in welfare incide sul tetto reddituale? No, gli importi esclusi dal reddito non rientrano nel calcolo del limite degli ottantamila euro (Agenzia delle Entrate, prassi premi di risultato, 2026).
Fonti e riferimenti
Agenzia delle Entrate, risoluzione numero 78 E, premi di risultato e requisito di incrementalità, 19 ottobre 2018 (link suggerito: agenziaentrate.gov.it).
Agenzia delle Entrate, risposta numero 176, premi di produttività e accordi territoriali, 16 marzo 2021 (link suggerito: agenziaentrate.gov.it).
Agenzia delle Entrate, risposta numero 550, verifica dell’incremento e periodo congruo, 17 novembre 2020 (link suggerito: agenziaentrate.gov.it).
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, istruzioni su deposito telematico dei contratti, 2026 (link suggerito: lavoro.gov.it).
Ispettorato Nazionale del Lavoro, portale deposito contratti, 2026 (link suggerito: ispettorato.gov.it).
Gazzetta Ufficiale, legge di Bilancio 2026, legge numero 199 del 2025 (link suggerito: gazzettaufficiale.it).
Approfondimenti dottrinali: DottrinaLavoro; Fondazione Studi Consulenti del Lavoro; IPSOA Lavoro (link suggeriti: dottrinalavoro.it; fondazionestudi.consulentidellavoro.it; ipsoa.it).
Ultimo aggiornamento: 05 febbraio 2026
Contenuto informativo: per i casi concreti fare riferimento alle fonti ufficiali.





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