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Ristorni nelle cooperative di produzione e lavoro: profili essenziali

  • Writer: Lorenzo Berselli
    Lorenzo Berselli
  • 19 hours ago
  • 6 min read

La cooperativa di produzione e lavoro è, sul piano giuridico, una società “a capitale variabile con scopo mutualistico”.  

In questa tipologia, lo scambio mutualistico non consiste nell’acquisto di beni o servizi da parte dei soci, ma nella prestazione lavorativa resa dai soci alla cooperativa: è la ragione per cui, in presenza dei requisiti, essa può rientrare tra le cooperative a mutualità prevalente che “si avvalgono prevalentemente … delle prestazioni lavorative dei soci”.


Questa centralità del lavoro spiega perché il tema dei ristorni, incide sul trattamento economico, sulla corretta qualificazione delle somme, sulle ricadute fiscali e sulla base imponibile contributiva.


La nozione civilistica di ristorno e la sua funzione nel lavoro cooperativo

Il ristorno è disciplinato dall’art. 2545-sexies c.c., che affida all’atto costitutivo la determinazione dei criteri di ripartizione “proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici”, imponendo inoltre una separata evidenziazione in bilancio dell’attività svolta con i soci.  

Nelle cooperative di produzione e lavoro, dunque, quei criteri devono essere costruiti in modo coerente con la prestazione lavorativa (quantità e qualità del lavoro mutualistico), perché è su quel terreno che si misura lo scambio.

In termini pratici, il ristorno è una tecnica di attribuzione ai soci del vantaggio mutualistico maturato a consuntivo. Non è un elemento “automatico” della retribuzione: la sua legittimità presuppone che sia ancorato allo schema civilistico (criteri statutari, risultato d’esercizio, delibera).


Il raccordo decisivo con la disciplina del socio lavoratore: quando nasce e come può essere erogato

Il punto di maggior interesse lavoristico è dato dalla legge sul socio lavoratore (L. 142/2001). Essa colloca espressamente il ristorno tra i “trattamenti economici ulteriori” deliberabili dall’assemblea “in sede di approvazione del bilancio di esercizio”, fissando anche un limite quantitativo: il ristorno può essere deliberato “in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivi complessivi” indicati dalla norma.

La stessa disposizione indica anche modalità tipiche di erogazione che, per chi gestisce paghe e contributi, sono dirimenti: il ristorno può essere realizzato mediante “integrazioni delle retribuzioni medesime” oppure mediante “aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato”.  Ne deriva una distinzione operativa netta: quando la cooperativa sceglie la via dell’integrazione delle retribuzioni, l’operazione entra, per struttura, nell’area del trattamento economico del lavoro; quando invece opta per l’imputazione a capitale, l’effetto economico per il socio è differente (e, di regola, meno “retributivo” nell’immediato).


I vincoli sulla destinazione del risultato e il contesto di bilancio

Il ristorno si inserisce nella destinazione del risultato di esercizio, che nelle cooperative è vincolata da regole inderogabili. L’art. 2545-quater c.c. impone che almeno il 30% degli utili netti annuali sia destinato a riserva legale e prevede inoltre che una quota degli utili netti annuali sia corrisposta ai fondi mutualistici “nella misura e con le modalità previste dalla legge”.  La misura è specificata, tra l’altro, dall’art. 11 della L. 59/1992, che impone alle cooperative (e ai loro consorzi) l’obbligo di destinare ai fondi mutualistici una quota degli utili annuali pari al 3%.

Questo profilo non è solo contabile. In ottica di compliance, dimostrare che il ristorno è stato deliberato dopo aver rispettato i vincoli di legge sulla destinazione dell’utile rafforza la coerenza dell’operazione e riduce l’area di contestazione (anche perché il ristorno, per sua logica, presuppone un risultato e una decisione assembleare a consuntivo).


Trattamento fiscale: focus sul lavoro e sull’inquadramento della somma

Per la cooperativa, l’ancoraggio fiscale di base è l’art. 12 del DPR 601/1973, che ammette in deduzione dal reddito le somme ripartite tra i soci in forma di restituzione o maggiore compenso legato allo scambio mutualistico, secondo la disciplina prevista dalla norma.  

In termini applicativi, la “tenuta” della deduzione dipende dalla regolarità del percorso: previsione statutaria dei criteri, delibera assembleare, tracciabilità del calcolo e coerenza con la natura mutualistica delineata dal codice civile.

Per il socio lavoratore, quando il ristorno è erogato “mediante integrazioni delle retribuzioni”, la stessa L. 142/2001 descrive un meccanismo che si innesta sul trattamento economico del lavoro; in questa ipotesi, l’inquadramento tende a ricondurre l’importo all’area del reddito da lavoro (se il rapporto è subordinato, entro la definizione generale del reddito di lavoro dipendente).


Profili contributivi: il criterio sostanziale e il rischio di riqualificazione

In materia contributiva la regola guida è quella di onnicomprensività sostanziale: per la determinazione della base imponibile contributiva “si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve … in dipendenza del rapporto di lavoro”.

Applicata ai ristorni, questa regola porta a una conclusione prudente: quando il ristorno viene deliberato ed erogato come integrazione delle retribuzioni (forma espressamente contemplata dalla L. 142/2001), il trattamento contributivo va costruito in coerenza con tale funzione economica, perché l’elemento decisivo non è l’etichetta “ristorno”, ma la dipendenza dal rapporto di lavoro e la sua concreta modalità di corresponsione.

Resta ferma la necessità di valutare in concreto la prassi aziendale: una cooperativa che “anticipa” o stabilizza importi come se fossero una componente fissa del trattamento economico riduce, di fatto, la distanza tra ristorno e retribuzione; viceversa, una cooperativa che delibera ex post, nel perimetro del bilancio, con criteri statutari verificabili e con effettiva dipendenza dal risultato, si colloca in modo più coerente rispetto allo schema civilistico del ristorno.


Esempio pratico

Si consideri una cooperativa di produzione e lavoro con 25 soci lavoratori subordinati. Nel 2025 i trattamenti retributivi complessivi dei soci sono pari a 750.000 euro. In sede di approvazione del bilancio 2025, l’assemblea delibera un ristorno complessivo di 40.000 euro, ripartito in proporzione alle ore lavorate nell’anno, come previsto dallo statuto (criterio coerente con la “quantità” dello scambio mutualistico).

Il primo controllo è il limite della L. 142/2001: il 30% di 750.000 euro è 225.000 euro; quindi 40.000 euro è deliberabile entro soglia.  Il secondo controllo è la sequenza di destinazione del risultato: prima riserva legale (almeno 30% dell’utile netto) e quota ai fondi mutualistici secondo legge; solo dopo si colloca il ristorno nella misura deliberata.

Quanto alla modalità, l’assemblea decide di attribuire 20.000 euro come integrazione delle retribuzioni e 20.000 euro come aumento gratuito del capitale sociale.  Sul piano paghe, la quota “integrazione retributiva” viene gestita come voce collegata al rapporto di lavoro, con le conseguenze fiscali e contributive coerenti con la sua funzione, tenendo presente che la base imponibile contributiva ricomprende quanto corrisposto in dipendenza del rapporto.

La quota imputata a capitale, invece, non transita come erogazione retributiva immediata, ma richiede un presidio deliberativo e contabile rigoroso (delibera, prospetti di riparto, evidenze di bilancio) per mantenere la coerenza con lo schema civilistico del ristorno.


Conclusioni

Il ristorno rappresenta uno degli strumenti attraverso cui la cooperativa realizza concretamente lo scopo mutualistico, collegando il risultato economico dell’impresa alla partecipazione dei soci lavoratori. A differenza della distribuzione degli utili nelle società lucrative, il ristorno è legato allo scambio mutualistico e, nelle cooperative di produzione e lavoro, trova il proprio riferimento nell’attività lavorativa svolta dai soci.

Dal punto di vista gestionale ed economico, la possibilità di attribuire il ristorno anche mediante aumento della quota sociale consente di conciliare due esigenze: da un lato riconoscere ai soci il vantaggio derivante dall’attività svolta, dall’altro rafforzare il patrimonio della cooperativa senza incidere sulla liquidità. In questo modo la cooperativa trattiene risorse utili per sostenere l’attività e gli investimenti, mentre il socio accresce il valore della propria partecipazione.

Sotto il profilo fiscale e previdenziale, la qualificazione del ristorno dipende dalla modalità di attribuzione. Quando il ristorno è corrisposto al socio lavoratore come integrazione delle retribuzioni, l’importo concorre generalmente alla formazione del reddito di lavoro dipendente ed è soggetto alle ritenute fiscali e, ove ne ricorrano i presupposti, anche alla contribuzione previdenziale. Diversamente, quando il ristorno viene imputato ad aumento della quota sociale, non si realizza un’immediata disponibilità economica per il socio e la rilevanza fiscale è normalmente differita, mentre non si configura una base imponibile contributiva.

Il socio può recuperare il valore della propria partecipazione al momento della cessazione del rapporto sociale, ad esempio per recesso, esclusione o morte, attraverso la liquidazione della quota determinata sulla base del bilancio dell’esercizio in cui si è verificata l’uscita. In tale sede vengono ricompresi anche gli eventuali ristorni imputati a capitale nel corso degli anni.

In questa prospettiva, il ristorno assume una funzione duplice: rappresenta uno strumento di partecipazione economica del socio ai risultati della cooperativa e, al contempo, un meccanismo di rafforzamento patrimoniale dell’impresa cooperativa. La corretta qualificazione giuridica e fiscale dell’istituto richiede tuttavia attenzione nella sua applicazione pratica, affinché il ristorno rimanga coerente con la sua natura mutualistica e non venga confuso con una componente ordinaria del trattamento retributivo.


 
 
 

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