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Writer's pictureLorenzo Berselli

Apprendistato e maternità: gestione del rapporto di lavoro

Il rapporto tra apprendistato e maternità è regolato dal Decreto Legislativo 81/2015, che fornisce una serie di disposizioni atte a garantire tutele e opportunità alle lavoratrici e alle imprese. Questo percorso prevede diversi binari, in particolare quello formativo, retributivo e contributivo.


La regolamentazione della relazione tra apprendistato e maternità è governata da normative che mirano a proteggere e supportare sia le lavoratrici che le imprese nei mesi interessati dalla maternità obbligatoria ed altre assenze collegate all’evento di gravidanza.


L'Art. 42, co. 5.g) del D.lgs. 81/2015 stabilisce la possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in situazioni di malattia, infortunio o altre cause di sospensione involontaria del lavoro che superino i trenta giorni.


Questa disposizione si applica anche alle situazioni di congedo di maternità, garantendo agli apprendisti tutele previdenziali estese in ambito in ambito di infortuni sul lavoro, malattie professionali, malattia, invalidità, vecchiaia, maternità e assegno familiare.

In caso di assenza per congedo di maternità, il termine finale del rapporto di apprendistato subisce uno slittamento pari alla durata della sospensione dal lavoro.


Questa proroga è regolamentata dal contratto collettivo applicato dall'impresa o, in mancanza di tale disciplina, dalla valutazione caso per caso da parte dell'impresa stessa.

Con l’aumento della durata del contratto di apprendistato, anche il periodo contributivo subisce uno slittamento pari alla durata del periodo di congedo.


I versamenti contributivi nel periodo di maternità sono figurativi, ossia sono riconosciuti ai fini previdenziali per il periodo in cui il rapporto di lavoro è sospeso per effetto di determinati eventi come la maternità.


La contribuzione figurativa è riconosciuta ai lavoratori e alle lavoratrici durante i periodi di assenza forzata dal lavoro, per cause che non dipendono dalla sua volontà o per cause degne di tutela sociale.


I contributi figurativi sono utili ai fini del conteggio degli anni necessari al raggiungimento del diritto alla pensione, ed eventualmente, ai fini della misura dei trattamenti pensionistici (cioè, dell'importo dell'assegno mensile di pensione).


La contribuzione ordinaria riprende al rientro della lavoratrice e per tutta la durata del contratto, con la possibilità per il datore di lavoro di attuare gli sgravi contributivi previsti per questa fattispecie contrattuale.




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