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Writer's pictureLorenzo Berselli

Decreto Flussi e Lavoro

Il decreto Flussi (D.P.C.M. 29 Dicembre 2022) si occupa della programmazione annuale dei flussi di ingresso di lavoratori stranieri nel territorio italiano.


Il decreto Flussi prevede 82.705 unità come numero massimo di cittadini stranieri residenti all’estero che hanno la possibilità di stabilirsi in Italia.


All’interno della quota massima, vi sono 38.705 cittadini che sono destinati al lavoro non stagionale e al lavoro autonomo, di cui la stragrande maggioranza (30.105 unità) è riservata agli ingressi per lavoro subordinato non stagionale nei seguenti settori:


  • autotrasporto,

  • edilizia,

  • turistico-alberghiero,

  • meccanica,

  • telecomunicazioni,

  • alimentare,

  • cantieristica navale.

Le ulteriori 44.000 unità sono cittadini che hanno la possibilità di stabilirsi in Italia per motivi di lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero.


Quando presentare la domanda?

La domanda può essere presentata dal 27 Marzo 2023 fino al 31 Dicembre 2023 in modalità telematica. Le domande verranno accolte in base alla graduatoria ordinata secondo la cronologia di invio delle domande.

È necessario il possesso dell’identità SPID per accedere al sistema dello Sportello Unico.

Assunzione di persona non comunitaria residente all’estero

Il datore di lavoro che intende assumere un lavoratore non comunitario residente all'estero deve compiere due passaggi:

  • In primo luogo, deve presentare al centro per l'impiego competente una richiesta di personale per verificare la disponibilità di lavoratori con le caratteristiche richieste. Infatti, il datore di lavoro deve verificare che non vi siano altri lavoratori già presenti sul territorio nazionale disponibili a ricoprire il posto di lavoro per cui si ha intenzione di assumere il lavoratore che si trova all'estero.

  • Nel caso in cui non siano presenti lavoratori sul territorio nazionale idonei a ricoprire le mansioni richieste, il datore di lavoro deve richiedere il nulla osta al lavoro allo Sportello unico per l'immigrazione.

Durante il primo passaggio, il datore di lavoro dovrà comunicare al centro per l’impiego:

  • l’esito del colloquio di selezione;

  • informazioni utili per gestire la richiesta;

  • se il lavoratore inviato dal centro per l’impiego non si sia presentato al colloquio di selezione, né abbia fornito un giustificato motivo per l’assenza;

  • se il lavoratore non sia risultato idoneo al colloquio di selezione;

  • se il lavoratore abbia rifiutato la proposta contrattuale.

La verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale si intende compiuta (e di conseguenza si potrà procedere al nulla osta) in uno di questi casi:

  • Sono trascorsi 15 giorni lavorativi dalla richiesta senza riscontro da parte del centro per l’impiego;

  • Se, a seguito del colloquio di selezione, e prima della richiesta di nulla osta, il datore di lavoro accerta che il lavoratore inviato dal centro per l’impiego non risulta idoneo;

  • Se, trascorsi 20 giorni lavorativi dalla richiesta, il lavoratore inviato dal Centro per l’Impiego non si presenta, salvo giustificato motivo, al colloquio di selezione.

Il verificarsi di queste circostanze deve risultare da un'autocertificazione che il datore di lavoro dovrà allegare alla domanda di nulla osta al lavoro.


Trascorsi 30 giorni dalla presentazione delle domande senza che siano emerse ragioni ostative, il nulla osta viene rilasciato in automatico e inviato alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine, che dovranno rilasciare il visto di ingresso entro 20 giorni dalla relativa domanda.


I Consulenti del Lavoro che ruolo hanno nella fase istruttoria?

Le verifiche relative agli ingressi per lavoro subordinato, anche stagionale, sono assegnate, non più all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, ma in via esclusiva ai professionisti, cioè coloro che sono iscritti nell'albo dei Consulenti del lavoro, in quelli degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Queste verifiche dovranno essere svolte prima della presentazione della domanda e, in caso di esito positivo, gli stessi rilasceranno un’apposita asseverazione, che sarà allegata alla domanda di nulla osta al lavoro.

Le novità principali introdotte dal D.L. 73/2022 (convertito in legge 122/2022) hanno riguardato i tempi di rilascio del nulla osta, cioè il termine passa da 60 a 30 giorni, decorrenti:

  • Dal 22 Giugno 2022 per le domande presentate con decreto Flussi 2021;

  • Dalla data di ricezione telematica per le domande presentate con il decreto Flussi 2022.

Vi sono novità anche in merito ai tempi di rilascio del visto di ingresso. In Italia il visto di ingresso, richiesto sulla base del nulla osta al lavoro subordinato e stagionale, deve essere rilasciato entro 20 giorni dalla domanda.


Le verifiche dei consulenti del lavoro

Le verifiche che i consulenti del lavoro dovranno effettuare sono su:

  • Capacità patrimoniale, cioè capacità dell’impresa di sostenere tutti gli oneri di assunzione in base al numero di personale richiesto, e capacità di mantenere una struttura patrimoniale bilanciata;

  • Equilibrio economico-finanziario;

  • Fatturato, cioè i ricavi ottenuti dall’impresa attraverso cessazioni di beni e prestazioni di servizi;

  • Numero dei dipendenti con contratto di lavoro subordinato;

  • Tipo di attività svolta dall’impresa.


L’ulteriore documentazione da acquisire


L’ulteriore documentazione da acquisire riguarda:

  • Il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) che fornisce contezza in merito alla inesistenza di debiti con gli Istituti previdenziali;

  • Le seguenti dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da parte del datore di lavoro:

    • Circostanza di non essere a conoscenza di indagini e alla inesistenza di condanne, anche non definitive;

    • L’insussistenza a loro carico, negli ultimi due anni, di violazioni punite con la sanzione amministrativa concernenti l’impiego di manodopera irregolare;

    • Le esigenze sottostanti la richiesta dei nullaosta e la eventuale presenza di nuovi e consistenti impegni contrattuali che giustifichino l’eventuale maggior numero di nullaosta richiesti rispetto alla annualità precedente;

    • Circostanza di non aver presentato ulteriori richieste di asseverazione presso altri professionisti o associazioni o, qualora siano state presentate, l’indicazione del numero dei lavoratori interessati e l’esito delle stesse.

La procedura di asseverazione

Se dalle verifiche si ottiene un esito positivo, viene rilasciata un’apposita asseverazione prodotta dal datore di lavoro insieme alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero. L’asseverazione deve indicare la documentazione verificata ed essere precisamente argomentata.

L'asseverazione non è richiesta nel caso in cui le domande siano inviate, in nome e per conto dei propri associati, dalle Organizzazioni dei datori di lavoro firmatarie dei Protocolli d'Intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; queste usufruiranno di una procedura semplificata che consentirà la comunicazione della proposta di contratto di soggiorno (per lavoro subordinato stagionale e non) per via telematica direttamente alle Rappresentanze, ai fini del successivo rilascio del visto.




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