Licenziamento per sopravvenuta inidoneità
- Lorenzo Berselli

- 31 minutes ago
- 5 min read
Con la sentenza 2 marzo 2026, n. 4624, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, torna su un tema di grande rilievo applicativo: il licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione e i limiti dell’affidamento datoriale sul giudizio del medico competente. La pronuncia chiarisce che, quando il recesso sia stato intimato sulla base del solo giudizio del medico competente e tale giudizio venga successivamente smentito in sede giudiziale, il datore di lavoro non può invocare automaticamente la propria assenza di colpa per sottrarsi al risarcimento del danno.
Il fatto deciso dalla Cassazione
Nel caso esaminato, la Corte d’appello aveva dichiarato illegittimo il licenziamento per sopravvenuta inidoneità, applicando la tutela reintegratoria prevista dall’art. 18, commi 4 e 7, dello Statuto dei lavoratori, ma aveva escluso il risarcimento ritenendo che il datore si fosse limitato a recepire il giudizio di inidoneità espresso dal medico competente. La Cassazione ha censurato proprio questo passaggio, accogliendo il ricorso del lavoratore sul punto risarcitorio.
Il principio di diritto: il danno può essere escluso solo se l’inadempimento è davvero incolpevole
La Suprema Corte muove da una premessa importante: il risarcimento previsto dall’art. 18 St. lav. costituisce una presunzione iuris tantum del danno effettivamente subito dal lavoratore. Ciò significa che tale danno può anche essere ridotto o, in ipotesi eccezionali, escluso; ma ciò è possibile soltanto se il datore dimostra che l’inadempimento è dipeso da una causa a lui non imputabile, secondo la disciplina generale dell’art. 1218 c.c.. La sentenza richiama espressamente questa impostazione civilistica.
Secondo la Cassazione, una simile esclusione di responsabilità può configurarsi, ad esempio, quando il recesso derivi da accertamenti sanitari provenienti da enti o strutture pubbliche oppure da procedure vincolanti per il datore di lavoro. Ma non è questa la situazione che ricorre quando il licenziamento si fonda unicamente sul giudizio del medico competente nominato in azienda.
Perché il parere del medico competente non basta
Il punto centrale della decisione è qui. La Cassazione osserva che il medico competente è un soggetto che, nel sistema del d.lgs. n. 81/2008, collabora con il datore di lavoro nell’ambito della sorveglianza sanitaria e formula i giudizi di idoneità o inidoneità alla mansione specifica. Proprio per questo, il suo operato non può essere considerato esterno alla sfera datoriale.
La Corte richiama quindi l’art. 1228 c.c., secondo cui il debitore che si avvale dell’opera di terzi nell’adempimento risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro. In questa prospettiva, il medico competente viene qualificato come ausiliario del datore di lavoro: ne consegue che il datore non può andare esente da responsabilità limitandosi a sostenere di essersi conformato al giudizio sanitario del proprio collaboratore.
Il principio espresso è netto: la colpa datoriale non può ritenersi automaticamente esclusa quando il licenziamento per sopravvenuta inidoneità sia basato soltanto sul giudizio del medico competente.
Il rilievo dell’art. 41 del d.lgs. 81/2008
La pronuncia si inserisce coerentemente nel quadro delineato dall’art. 41 del d.lgs. n. 81/2008. La norma prevede che il medico competente esprima per iscritto i giudizi relativi all’idoneità alla mansione specifica e stabilisce inoltre che contro tali giudizi sia ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione, all’organo di vigilanza territorialmente competente, che può confermare, modificare o revocare il giudizio stesso.
Questo dato normativo rafforza ulteriormente il ragionamento della Cassazione: se l’ordinamento prevede uno specifico rimedio amministrativo contro il giudizio del medico competente, non è coerente considerare quel giudizio, da solo, come fatto sufficiente a escludere ogni responsabilità del datore.
Licenziamento per inidoneità e obbligo di verificare soluzioni alternative
La sentenza conferma, sul piano sostanziale, che il licenziamento per sopravvenuta inidoneità non può essere trattato come un automatismo. Il giudizio di inidoneità impedisce l’adibizione del lavoratore a mansioni incompatibili con il suo stato di salute, ma non sostituisce la verifica datoriale circa la possibilità di utilizzare il dipendente in altre attività compatibili.
In questo ambito rilevano anche gli accomodamenti ragionevoli, espressamente previsti dall’art. 3, comma 3-bis, del d.lgs. n. 216/2003, che impongono di valutare gli adattamenti organizzativi concretamente praticabili per consentire la prosecuzione del rapporto, soprattutto nei casi collegati a condizioni di disabilità.
L’errore della Corte d’appello
Secondo la Cassazione, la Corte territoriale ha errato nel ritenere sufficiente, per azzerare il risarcimento, il fatto che il datore si fosse attenuto all’accertamento del medico competente. Un simile ragionamento, osserva la Suprema Corte, finisce per trasferire integralmente sul lavoratore le conseguenze dell’errore compiuto da un ausiliario del datore, in contrasto con i principi generali della responsabilità contrattuale e con l’art. 1228 c.c.
La sentenza impugnata è stata dunque cassata con rinvio sul punto, affinché il giudice di merito riesamini il tema del risarcimento alla luce del principio enunciato.
Un ulteriore chiarimento: i ratei di TFR non rientrano nella base dell’indennità sostitutiva della reintegra
La pronuncia affronta anche un secondo profilo tecnico. La Cassazione ha ritenuto fondato il motivo con cui la società contestava l’inclusione dei ratei di TFR nella retribuzione globale di fatto utilizzata per liquidare l’indennità sostitutiva della reintegrazione. La Corte precisa che tale indennità è parametrata all’ultima retribuzione globale di fatto, ma che i ratei di TFR non possono essere computati in quella base, per evitare una duplicazione della stessa voce economica.
Le conseguenze operative per aziende e professionisti
Dal punto di vista pratico, la sentenza n. 4624/2026 consegna un messaggio molto chiaro. Nei casi di inidoneità sopravvenuta del lavoratore, il datore di lavoro non dovrebbe limitarsi a recepire in modo passivo il giudizio del medico competente, ma dovrebbe costruire un percorso istruttorio solido e documentato.
In concreto, è opportuno verificare:
la reale portata del giudizio sanitario, distinguendo tra inidoneità temporanea, parziale o permanente;
la possibilità di repechage, anche in mansioni diverse compatibili;
l’eventuale praticabilità di accomodamenti ragionevoli;
l’opportunità di attivare il ricorso ex art. 41, comma 9, d.lgs. 81/2008;
la residualità del licenziamento, che resta misura estrema e non automatica.
Conclusioni
Con la sentenza 2 marzo 2026, n. 4624, la Cassazione afferma un principio destinato ad avere notevole impatto applicativo: nel licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione, il solo giudizio del medico competente non basta a escludere la responsabilità risarcitoria del datore di lavoro, perché il medico competente opera come ausiliario della parte datoriale e il suo operato resta imputabile a quest’ultima ai sensi dell’art. 1228 c.c..
Per imprese, HR e consulenti del lavoro, la decisione conferma la necessità di una gestione prudente, documentata e sostanziale di tutta la procedura: il licenziamento non può essere il riflesso automatico di un giudizio sanitario aziendale, ma l’esito finale di una verifica concreta sull’impossibilità di prosecuzione del rapporto nel rispetto della normativa lavoristica e antidiscriminatoria.
Fonti
Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza 2 marzo 2026, n. 4624, testo integrale in PDF.
Art. 41, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Art. 18, legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 3, comma 3-bis, d.lgs. 9 luglio 2003, n. 216





Comments