La Legge 203/2024, pubblicata il 28 dicembre 2024, collegata alla Legge di Bilancio 2025, introduce nuove disposizioni sul lavoro per contrastare le assenze strategiche che portano al licenziamento disciplinare e agli oneri NASpI (c.d. ticket licenziamento).
In particolare, modifica l’art. 26 del D.Lgs. 151/2015 aggiungendo il comma 7-bis, che prevede:
In caso di assenza ingiustificata prolungata oltre il termine stabilito dal CCNL o superiore a 15 giorni, il datore di lavoro deve comunicare l’evento all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), che può verificare la comunicazione.
Il rapporto si considera risolto per volontà del lavoratore, senza applicazione delle dimissioni telematiche, salvo cause di forza maggiore o responsabilità del datore di lavoro.
Novità principali:
Recesso per fatti concludenti: Il lavoratore che si assenta ingiustificatamente per oltre 15 giorni (o il termine CCNL) è considerato dimissionario. Si applica alle sole giornate lavorabili, escludendo quelle non lavorative.
Ruolo dell’INL: Pur potendo verificare la comunicazione del datore, non è obbligato a farlo; il rapporto si risolve automaticamente alla scadenza del periodo di assenza.
Procedura disciplinare: È consigliabile talvolta attivare il procedimento disciplinare secondo l’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, soprattutto in CCNL con tempistiche stringenti (es. Metalmeccanica).
Vantaggio per gli imprenditori e i datori di lavoro:
La norma offre un potenziale vantaggio per i datori di lavoro, poiché consente una risoluzione automatica del rapporto di lavoro in caso di assenze ingiustificate prolungate, senza la necessità di intraprendere lunghi procedimenti disciplinari o ricorrere al licenziamento per giusta causa. Questo riduce i costi e i rischi legati alle controversie legali e semplifica la gestione delle assenze strategiche, migliorando la tutela dell’organizzazione aziendale e del ciclo produttivo.
Rischi e implicazioni:
È necessario valutare attentamente se optare per un recesso per giusta causa o dimissioni di fatto, in base alle circostanze e al CCNL applicato.

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