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TFM dell’amministratore d'impresa

18 hours ago
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Aggiornato a settembre 2026


Il Trattamento di Fine Mandato, comunemente indicato con l’acronimo TFM, è una somma che la società può riconoscere all’amministratore al termine dell’incarico. Si tratta, in sostanza, di una componente differita del compenso: matura durante il mandato, ma viene liquidata quando si verifica l’evento previsto dalla delibera societaria.

Il TFM può essere uno strumento utile per remunerare la continuità dell’incarico e le responsabilità assunte dall’amministratore. Non deve però essere presentato come un beneficio fiscale automatico. La sua corretta gestione dipende dalla qualità della documentazione iniziale, dalla data in cui nasce il diritto, dalla congruità dell’importo e dall’inquadramento fiscale e previdenziale del beneficiario.


Dal punto di vista del Consulente del Lavoro, la regola più importante è semplice: il TFM deve essere progettato prima dell’inizio del mandato, non ricostruito quando l’incarico è già in corso o sta terminando.


TFM e TFR non sono la stessa cosa

Il TFR è un diritto previsto dalla legge a favore dei lavoratori subordinati. Il TFM, invece, non è obbligatorio e non sorge automaticamente con la nomina dell’amministratore.

Il diritto deve derivare dallo statuto, da una delibera assembleare o da un altro atto adottato dall’organo societario competente, nel rispetto dell’articolo 2389 del Codice civile.


Di conseguenza, il TFM:


  • non è dovuto in assenza di una specifica previsione;

  • non è soggetto automaticamente alla formula di calcolo del TFR;

  • non deve necessariamente corrispondere a una mensilità per ogni anno di incarico;

  • può essere determinato in misura fissa oppure attraverso criteri oggettivi;

  • resta distinto dal TFR eventualmente maturato dall’amministratore come lavoratore dipendente della stessa società.


La delibera societaria: cosa dovrebbe contenere

La delibera è il documento sul quale si fonda il diritto. Una formulazione generica può creare problemi al momento dell’accantonamento, della deduzione o della liquidazione.


In termini prudenziali, l’atto dovrebbe indicare almeno:


  • il nominativo dell’amministratore beneficiario;

  • l’importo annuo oppure un criterio oggettivo che lo renda determinabile;

  • la data dalla quale inizia la maturazione;

  • la durata del mandato considerata;

  • l’eventuale maturazione proporzionale per i periodi inferiori all’anno;

  • gli eventi che danno diritto al pagamento;

  • gli effetti di scadenza, dimissioni, revoca, revoca per giusta causa, decesso o cessazione anticipata;

  • i tempi di liquidazione;

  • l’eventuale rivalutazione, che non opera automaticamente come nel TFR;

  • l’eventuale utilizzo di una polizza per creare la provvista finanziaria.


La misura del TFM deve inoltre essere coerente con il compenso ordinario, le deleghe, le responsabilità, la durata dell’incarico, la dimensione dell’impresa e la sua situazione economica.

Non esiste un limite legale fisso equivalente alla formula del TFR, ma l’assenza di un tetto non rende ragionevole qualsiasi importo.

Una delibera motivata e un importo congruo riducono il rischio che l’accantonamento venga contestato per difetto di inerenza o per finalità esclusivamente fiscali.


La data certa deve precedere l’inizio del mandato

Ai fini fiscali assume particolare importanza il requisito della data certa anteriore all’inizio del rapporto.


Non basta che il verbale riporti una data. Deve essere possibile dimostrare nei confronti dei terzi che il diritto al TFM era stato attribuito prima dell’avvio dell’incarico.


La modalità più adatta per attribuire data certa deve essere scelta con i professionisti che assistono la società. A seconda del documento e dell’organizzazione societaria possono essere valutati, ad esempio:


  • un atto pubblico o una scrittura autenticata;

  • la registrazione dell’atto;

  • un documento firmato digitalmente con marcatura temporale qualificata;

  • altri sistemi idonei a dimostrare con certezza la formazione anteriore del documento.


L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 211/E del 2008, ha collegato la deduzione per competenza degli accantonamenti alla presenza di un atto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto.


Il principio è stato richiamato anche dalla Corte di cassazione, tra l’altro con l’ordinanza n. 19445 del 2023.


Per un amministratore già in carica non è prudente attribuire oggi un TFM con effetto retroattivo sugli anni trascorsi. In occasione di un effettivo rinnovo o di un nuovo mandato, il trattamento può essere disciplinato per il futuro, purché l’atto sia formato prima dell’avvio del nuovo incarico.

La Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 292 del 2021 ha esaminato una situazione particolare relativa agli amministratori investiti di speciali cariche ai sensi dell’articolo 2389, comma 3, del Codice civile. Tale soluzione deve essere letta nel suo specifico contesto e non estesa automaticamente alla generalità degli amministratori.


Il TFM può maturare ogni mese?

Sì. La delibera può prevedere che il TFM maturi per ogni mese di mandato effettivamente svolto.

Se, ad esempio, viene riconosciuta una quota annua di 12.000 euro, la maturazione può essere stabilita in ragione di 1.000 euro per ogni mese di incarico.


La società può conseguentemente registrare l’accantonamento ogni mese oppure rilevare l’intera quota maturata con una scrittura di assestamento alla chiusura dell’esercizio.


Occorre però distinguere tre momenti:

Momento

Significato

Maturazione mensile

Il diritto cresce secondo il criterio stabilito dalla delibera

Accantonamento contabile

La società rileva il costo e incrementa il fondo TFM

Pagamento

La somma viene materialmente messa a disposizione dell’amministratore

La maturazione e l’accantonamento mensili sono compatibili con un trattamento destinato a essere liquidato alla fine del mandato.


Non esiste una disposizione che, con una formula generale, disciplini ogni possibile anticipazione del TFM. Tuttavia, la corresponsione sistematica della quota ogni mese è difficilmente conciliabile con la natura di indennità collegata alla cessazione dell’incarico.


In un’impostazione prudenziale, un importo pagato mensilmente e immediatamente disponibile all’amministratore deve essere trattato come compenso corrente, con contribuzione e ritenute ordinarie nel periodo di pagamento.


In altre parole:


  • maturazione mensile: sì, se prevista dalla delibera;

  • registrazione mensile: sì, se coerente con la contabilità adottata;

  • eventuale anticipazione occasionale: da verificare preventivamente, sulla base della delibera e delle circostanze concrete.


Una voce figurativa può essere utilizzata nel prospetto elaborato per l’amministratore, ma non deve entrare nel netto da pagare né nelle basi fiscali e contributive del mese.

Il prospetto paga, inoltre, non sostituisce la delibera e non attribuisce data certa al diritto.


I riflessi sulla contabilità dell’impresa


L’accantonamento durante il mandato

Se esiste un’obbligazione societaria valida e l’importo è attendibilmente determinabile, la quota maturata viene normalmente rilevata come costo relativo all’incarico dell’amministratore.


Nello schema civilistico, il costo è generalmente ricondotto alla voce B7 – costi per servizi, mentre la contropartita viene iscritta nella voce B1 – fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili dello stato patrimoniale, secondo i criteri applicabili ai fondi previsti dall’OIC 31.


Esempio: TFM deliberato in misura pari a 12.000 euro annui.


  • rilevazione mensile: 1.000 euro per dodici mesi;

  • rilevazione annuale: 12.000 euro in sede di assestamento;

  • fondo maturato dopo quattro anni completi: 48.000 euro, salvo differenti condizioni previste dall’atto.


A parità di importo maturato, la periodicità della registrazione non cambia il costo complessivo dell’esercizio.


Deducibilità IRES

Quando il diritto risulta da un atto avente data certa anteriore all’inizio del mandato e la quota è determinata o oggettivamente determinabile, l’accantonamento può essere dedotto ai fini IRES per competenza, nei limiti dell’importo correttamente imputato all’esercizio.


Se manca il requisito della data certa anteriore, può verificarsi una differenza tra trattamento contabile e trattamento fiscale.


L’obbligazione può risultare valida e il costo può essere iscritto in bilancio ma, secondo l’impostazione prudenziale, la deduzione deve essere rinviata al momento dell’effettivo pagamento.


In tal caso la società dovrà normalmente:


  1. contabilizzare il costo e il fondo, se ne ricorrono i presupposti civilistici;

  2. effettuare una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi;

  3. recuperare la deduzione nell’esercizio in cui avviene il pagamento;

  4. valutare con il professionista contabile l’eventuale iscrizione delle imposte anticipate, in presenza dei relativi requisiti.


Trattamento IRAP

Per le società di capitali, i costi relativi ai rapporti di collaborazione e alla carica di amministratore sono, in linea generale, indeducibili ai fini IRAP.


La conclusione deve comunque essere verificata considerando il soggetto interessato e il metodo con cui viene determinata la base imponibile.


Liquidazione e utilizzo del fondo

Alla cessazione dell’incarico, il fondo viene utilizzato per coprire il debito lordo maturato verso l’amministratore.


In questa fase devono essere distinti:


  • il TFM lordo;

  • i contributi trattenuti al beneficiario;

  • i contributi a carico della società;

  • la ritenuta fiscale;

  • il netto corrisposto;

  • gli eventuali scostamenti tra fondo e importo definitivo.


La quota contributiva a carico della società rappresenta un ulteriore costo rispetto al TFM lordo.

Se la somma dovuta supera il fondo, la differenza deve essere rilevata come costo; se parte del fondo non è più dovuta, l’eccedenza deve essere rilasciata secondo i principi contabili applicabili.

Contabilità, dichiarazione dei redditi, verbali societari e gestione paghe devono quindi essere riconciliati: l’esistenza di un fondo in bilancio, da sola, non dimostra né la data certa del diritto né la deducibilità fiscale dell’accantonamento.


La polizza non sostituisce il TFM

La società può utilizzare una polizza assicurativa per creare nel tempo le risorse necessarie alla futura liquidazione.

Il versamento dei premi, anche mensile, non coincide però con il pagamento mensile del TFM all’amministratore.

La polizza è uno strumento di finanziamento; il diritto dell’amministratore continua a dipendere dalla delibera.


Prima della sottoscrizione devono essere verificati:


  • il contraente;

  • il beneficiario;

  • i diritti di riscatto;

  • i costi e le garanzie;

  • il trattamento fiscale dei rendimenti;

  • la corretta rappresentazione in bilancio.


Se la società resta contraente e beneficiaria, i premi possono assumere natura patrimoniale e non coincidere con il costo TFM dell’esercizio. Il trattamento contabile dipende comunque dalle caratteristiche effettive del contratto.


La polizza non sana una delibera tardiva, non crea retroattivamente la data certa e non garantisce automaticamente la deduzione fiscale.


La tassazione del TFM per l’amministratore

Quando il diritto deriva da un atto avente data certa anteriore all’inizio del mandato, il TFM può rientrare nella tassazione separata prevista dall’articolo 17, comma 1, lettera c), del TUIR.

La tassazione separata evita di sommare integralmente l’indennità, maturata in più anni, al reddito ordinario del solo anno di pagamento.

Non significa però che il TFM sia tassato definitivamente al 20%.


La ritenuta del 20% è soltanto un acconto

Al momento della liquidazione, la società applica una ritenuta del 20% a titolo di acconto.

Tale percentuale non costituisce un’imposta sostitutiva e non rappresenta necessariamente il carico fiscale finale dell’amministratore.


Nel caso ordinario di un amministratore iscritto alla Gestione Separata, la procedura può essere sintetizzata come segue:


  1. determinazione del TFM lordo;

  2. calcolo dei contributi dovuti, considerando l’eventuale raggiungimento del massimale;

  3. trattenuta della quota contributiva posta a carico dell’amministratore;

  4. determinazione della base fiscale al netto dei contributi personali deducibili;

  5. applicazione della ritenuta del 20%;

  6. pagamento del netto;

  7. esposizione delle somme negli adempimenti previdenziali e fiscali.


Successivamente, l’Agenzia delle Entrate determina l’imposta definitiva secondo le regole dell’articolo 21 del TUIR, facendo riferimento al reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all’anno in cui è sorto il diritto alla percezione.


Dal risultato viene detratta la ritenuta già operata dalla società.


Pertanto:


  • se l’imposta definitiva è superiore al 20% trattenuto, verrà richiesta la differenza;

  • se è inferiore, potrà emergere un rimborso;

  • il 20% non deve essere illustrato come aliquota fiscale definitiva.


Le modalità della successiva liquidazione sono riepilogate nella pagina dell’Agenzia delle Entrate dedicata alle comunicazioni sui redditi soggetti a tassazione separata.


Quando non si applica la tassazione separata

Se manca il requisito della data certa anteriore, il TFM non beneficia, in linea generale, del regime appena descritto.

Le somme vengono assoggettate alle ordinarie ritenute IRPEF progressive previste per i compensi dell’amministratore, oltre alle addizionali applicabili.


Nel 2026 le aliquote IRPEF nazionali sono:


  • 23% fino a 28.000 euro;

  • 33% oltre 28.000 e fino a 50.000 euro;

  • 43% oltre 50.000 euro.


Anche in presenza dei presupposti della tassazione separata, la parte dell’indennità eccedente un milione di euro è soggetta al regime ordinario previsto dalla normativa vigente.


Due ritenute del 20% da non confondere

La percentuale del 20% può ricorrere anche quando l’amministratore opera come professionista, ma si tratta di una fattispecie diversa.


  • Nel TFM qualificato come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, il 20% è l’acconto sulla futura tassazione separata.

  • Nel compenso fatturato da un professionista, il 20% è la ritenuta propria del reddito di lavoro autonomo e non determina l’applicazione della tassazione separata.


Prima di elaborare la liquidazione è quindi indispensabile verificare se l’incarico produce reddito assimilato oppure rientra nell’attività professionale abituale del beneficiario, con eventuale applicazione dell’IVA e della Cassa professionale competente.


Contributi alla Gestione Separata INPS

Il TFM corrisposto all’amministratore è normalmente soggetto alla Gestione Separata secondo il principio di cassa: la contribuzione viene calcolata quando la somma viene effettivamente pagata, non durante il semplice accantonamento.

Nel calcolo devono essere considerati gli altri compensi soggetti alla Gestione Separata percepiti nello stesso anno e il massimale contributivo vigente.

Per il 2026, secondo la Circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026, le aliquote ordinariamente rilevanti per gli amministratori sono:

Posizione previdenziale

Aliquota complessiva 2026

Soggetto non pensionato e privo di altra copertura previdenziale obbligatoria

33,72%

Pensionato o soggetto assicurato presso un’altra gestione obbligatoria

24%

Il contributo viene ripartito per due terzi a carico della società e per un terzo a carico dell’amministratore.

Il massimale contributivo della Gestione Separata per il 2026 è pari a 122.295 euro.

Le aliquote devono essere verificate nell’anno dell’effettivo pagamento, perché il TFM può essere liquidato molto tempo dopo la delibera e i parametri contributivi possono cambiare.


Esempio di liquidazione e costo per l’azienda

Si consideri un TFM lordo di 60.000 euro, liquidato nel 2026 a un amministratore:

  • non pensionato;

  • non iscritto ad altra gestione previdenziale obbligatoria;

  • privo, per semplicità, di altri compensi soggetti alla Gestione Separata nello stesso anno;

  • in possesso dei requisiti per la tassazione separata.

Voce

Importo

TFM lordo

60.000,00 euro

Contributi complessivi al 33,72%

20.232,00 euro

Quota a carico della società, pari a 2/3

13.488,00 euro

Quota a carico dell’amministratore, pari a 1/3

6.744,00 euro

Base fiscale esemplificativa

53.256,00 euro

Ritenuta del 20%

10.651,20 euro

Netto immediatamente corrisposto

42.604,80 euro

Esborso complessivo immediato della società

73.488,00 euro

L’esempio serve esclusivamente a spiegare il meccanismo.

Il calcolo reale dipende dalla posizione previdenziale, dagli altri compensi dell’anno, dal massimale già utilizzato, dalla natura fiscale dell’incarico e dall’imposta definitiva successivamente liquidata dall’Agenzia delle Entrate.


Amministratore e lavoratore dipendente della società

Quando la stessa persona è amministratore e dipendente, TFM e TFR devono restare nettamente separati.


  • Il TFM remunera la carica societaria.

  • Il TFR deriva dal rapporto di lavoro subordinato.


La doppia posizione è ammissibile soltanto quando esistono mansioni distinte e una subordinazione effettiva a un altro organo dotato di poteri direttivi, organizzativi e disciplinari.


L’INPS, con il Messaggio n. 3359 del 2019, ha chiarito che la carica non esclude automaticamente il lavoro subordinato, ma la compatibilità deve essere provata in concreto.


Per l’amministratore unico, in linea generale, manca la possibilità di configurare una subordinazione verso la stessa società; negli altri casi devono essere valutati poteri, deleghe e organizzazione effettiva.


Gli adempimenti operativi


Prima del mandato

  • verifica dello statuto e dell’organo competente;

  • approvazione della delibera;

  • attribuzione della data certa prima dell’inizio dell’incarico;

  • definizione dell’importo e delle condizioni di maturazione;

  • verifica dell’inquadramento fiscale e previdenziale;

  • coordinamento tra consulenza del lavoro, contabilità e assistenza societaria.


Durante il mandato

  • accantonamento coerente con la delibera;

  • riconciliazione tra contabilità e documentazione societaria;

  • verifica degli eventuali rinnovi o cambiamenti delle deleghe;

  • controllo della congruità dell’importo;

  • gestione separata dell’eventuale polizza;

  • assenza di disponibilità mensile delle somme in capo all’amministratore.


Alla cessazione

  • verifica dell’evento che determina il diritto alla liquidazione;

  • controllo della documentazione originaria e della data certa;

  • determinazione del fondo maturato;

  • verifica della posizione previdenziale e del massimale dell’anno;

  • applicazione della corretta ritenuta fiscale;

  • elaborazione del prospetto di liquidazione;

  • versamenti tramite F24;

  • denuncia UniEmens, ove dovuta;

  • esposizione nella Certificazione Unica e nel modello 770.


Il pagamento non dovrebbe essere effettuato con un semplice bonifico predisposto dalla contabilità senza la preventiva elaborazione fiscale e contributiva.


Gli errori da evitare

Le criticità più frequenti sono:

  • deliberare il TFM dopo l’inizio del mandato;

  • attribuire efficacia retroattiva agli accantonamenti;

  • confondere la data del verbale con la data certa;

  • utilizzare una formula non determinata o non verificabile;

  • stabilire un importo sproporzionato rispetto alla realtà aziendale;

  • pagare mensilmente il TFM come se fosse un normale rateo;

  • considerare la ritenuta del 20% come imposta definitiva;

  • dimenticare la Gestione Separata e il relativo massimale;

  • ritenere che la polizza sostituisca la delibera;

  • confondere il 20% della tassazione separata con la ritenuta professionale;

  • sovrapporre TFM, TFR e compenso corrente;

  • rinunciare al credito senza valutarne le conseguenze fiscali, soprattutto se l’amministratore è anche socio.

La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 124/E del 2017 conferma che la rinuncia al TFM richiede un’analisi specifica e non può essere considerata automaticamente neutrale.


Una checklist prima di deliberare

Prima di istituire il trattamento, è opportuno verificare:

  1. qual è l’organo competente a deliberare;

  2. se l’atto sarà formato prima dell’inizio del mandato;

  3. come verrà attribuita e documentata la data certa;

  4. se l’importo è determinato, congruo e sostenibile;

  5. come maturerà il diritto nei periodi inferiori all’anno;

  6. quali eventi determineranno o escluderanno il pagamento;

  7. se l’amministratore rientra nella Gestione Separata o in una disciplina professionale;

  8. quali saranno il costo aziendale e il fabbisogno finanziario alla cessazione;

  9. come verranno coordinati fondo contabile, deduzione fiscale ed eventuale polizza;

  10. chi gestirà gli adempimenti fiscali e previdenziali al momento della liquidazione.


Conclusioni

Il TFM può rappresentare una componente razionale della politica di remunerazione dell’amministratore, ma la sua efficacia dipende dalla corretta impostazione iniziale.

I punti da presidiare sono cinque:

  • una delibera valida e completa;

  • la data certa anteriore al mandato;

  • un importo congruo e determinabile;

  • la distinzione tra maturazione, accantonamento e pagamento;

  • il coordinamento tra contabilità, fiscalità e contribuzione.


La maturazione può avvenire anche mensilmente, mentre il pagamento periodico richiede particolare cautela perché può assumere la natura di compenso corrente.

La ritenuta del 20%, quando applicabile, costituisce soltanto un acconto: la tassazione definitiva viene determinata successivamente dall’Agenzia delle Entrate.

Per queste ragioni, il TFM deve essere costruito con il lavoro coordinato del Consulente del Lavoro, del professionista che cura la contabilità e di chi assiste la società negli adempimenti societari.

Il controllo preventivo è essenziale, perché molte criticità non possono essere risolte retroattivamente alla fine del mandato.


Il presente contributo ha finalità esclusivamente informative e descrive principi di carattere generale. Delibera, inquadramento dell’amministratore, trattamento contabile, deducibilità, contribuzione e tassazione devono essere verificati sulla base della documentazione e delle circostanze del singolo caso. Le aliquote e i massimali indicati sono riferiti al 2026 e devono essere controllati nell’anno dell’effettiva liquidazione.


 
 
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