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  • Writer's pictureLorenzo Berselli

Anticipazione del TFR

La normativa prevede che il lavoratore possa richiedere anticipatamente una parte del TFR, non superiore al 70%, della quota a cui avrebbe diritto in caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.

L'anticipazione può esserci una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.

Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da accordi individuali, laddove disposizioni più vantaggiose possono riguardare sia le percentuali dei lavoratori da ammettere annualmente, sia l’entità degli importi da corrispondere.

I criteri di priorità contrattuali, inoltre, possono riferirsi all'accoglimento delle richieste di anticipazione ed ai criteri per il calcolo del numero dei dipendenti ammessi al beneficio.



Requisiti del lavoratore per richiedere l'anticipazione:


  • Anzianità di servizio di almeno otto anni, presso lo stesso datore di lavoro (si intende l’anzianità di servizio vera e propria e non il periodo effettivamente lavorato);


La richiesta di anticipazione deve essere giustificata da situazioni di necessità, di seguito elencate:

  • Spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

  • Acquisto della prima casa, per sé e per i suoi figli, laddove per prima casa si intende l’immobile destinato alla normale residenza ed abitazione del lavoratore;

  • Congedi per astensione facoltativa di maternità, formazione e formazione continua. Il TFR potrà essere anticipato anche nelle ipotesi in cui il lavoratore debba sostenere delle spese durante i periodi di fruizione dei predetti congedi.


L’anticipazione del TFR, estingue parzialmente e definitivamente il debito del datore di lavoro per tale istituto.




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