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Anticipo NASpI per autoimprenditorialità: nuove modalità di erogazione dal 2026

  • Writer: Lorenzo Berselli
    Lorenzo Berselli
  • 1 day ago
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Con il Messaggio INPS n. 1215 del 7 aprile 2026, l’Istituto ha fornito indicazioni operative in merito alle modifiche apportate alla disciplina dell’incentivo all’autoimprenditorialità di cui all’articolo 8 del D.Lgs. n. 22/2015, come modificato dalla Legge di Bilancio 2026.


Il testo del messaggio è riportato in allegato al presente articolo per opportuna consultazione.


La misura riguarda i lavoratori aventi diritto alla NASpI che intendano richiedere la liquidazione anticipata della prestazione per l’avvio di un’attività di lavoro autonomo, di impresa individuale oppure per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia a oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.


Le novità introdotte

L’elemento di maggiore rilievo consiste nella modifica delle modalità di pagamento dell’incentivo. In luogo della precedente erogazione in unica soluzione, la prestazione anticipata viene ora corrisposta in due rate:

  • una prima rata, pari al 70% dell’importo complessivamente spettante, liquidata in fase di accoglimento della domanda;

  • una seconda rata, pari al residuo 30%, erogata successivamente, a determinate condizioni.


La seconda tranche viene corrisposta al termine del periodo teorico di durata della NASpI e, in ogni caso, non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione. L’erogazione è subordinata alla verifica dell’assenza di rioccupazione con rapporto di lavoro subordinato, fatta salva l’ipotesi del rapporto instaurato con la cooperativa per la quale è stata sottoscritta la quota sociale, nonché dell’assenza di titolarità di pensione diretta, con esclusione dell’assegno ordinario di invalidità.


Pensione diretta e assegno ordinario di invalidità

Il messaggio chiarisce che, qualora il beneficiario divenga titolare di pensione diretta dopo l’erogazione della prima rata, la seconda quota del 30% non viene corrisposta.

Diversa la disciplina nel caso di domanda di assegno ordinario di invalidità. In tale ipotesi, il soggetto interessato è tenuto a esercitare un’opzione tra le due prestazioni:

  • qualora opti per l’assegno ordinario di invalidità, la seconda rata dell’anticipazione NASpI non viene erogata;

  • qualora opti per l’anticipazione NASpI, la seconda rata può essere corrisposta e l’assegno ordinario di invalidità viene sospeso per tutto il periodo teorico di spettanza della NASpI anticipata, con possibilità di ripristino al termine di tale periodo, ove ne permangano i presupposti.


Effetti della rioccupazione

Particolare attenzione deve essere posta alle ipotesi di rioccupazione con rapporto di lavoro subordinato. Se il beneficiario, dopo avere percepito la prima rata, instaura un rapporto di lavoro subordinato entro il periodo di durata teorica della NASpI o, se antecedente, entro sei mesi dalla domanda, la seconda quota del 30% non viene riconosciuta. Resta ferma l’eccezione già prevista per il rapporto instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore abbia sottoscritto una quota di capitale sociale.

L’INPS richiama inoltre la disciplina generale di cui all’articolo 8, comma 4, del D.Lgs. n. 22/2015, secondo cui il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per il quale è riconosciuta la liquidazione anticipata è tenuto alla restituzione integrale dell’anticipazione percepita, salvo il caso della cooperativa. Ne consegue che, nelle ipotesi sopra indicate, oltre al mancato pagamento della seconda rata, il beneficiario è tenuto anche alla restituzione della prima rata già erogata.


Decorrenza

Le nuove modalità di erogazione trovano applicazione con riferimento alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2026. Per gli aspetti non espressamente trattati nel messaggio, l’Istituto rinvia alle precedenti istruzioni già fornite in materia.


Considerazioni conclusive

Le modifiche illustrate dall’INPS incidono in modo significativo sulla gestione dell’anticipazione NASpI finalizzata all’autoimprenditorialità, introducendo un meccanismo di pagamento frazionato e subordinando il saldo finale alla permanenza di specifiche condizioni soggettive.

Alla luce di ciò, appare opportuno che i lavoratori interessati valutino con attenzione gli effetti di eventuali sopravvenienze — in particolare rioccupazione o accesso a prestazioni pensionistiche — che potrebbero incidere sul diritto alla seconda rata o determinare obblighi restitutori.






 
 
 

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