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  • Writer's pictureLorenzo Berselli

Banca ore nella metalmeccanica industria

L’articolo 7 del CCNL Metalmeccanica Industria definisce l’istituzione della banca ore per tutti i lavoratori e le lavoratrici, per le ore di straordinario effettuate.


Infatti, le risorse che prestano lavoro straordinario, possono dichiarare entro il mese successivo a quello in cui hanno effettuato la prestazione di lavoro straordinario, di volere fruire del riposo compensativo.


I lavoratori che dichiarano formalmente entro il mese successivo alla prestazione straordinaria di volere il riposo, potranno godere dello stesso secondo le modalità e le quantità già previste per il "Conto ore", definite per i permessi retribuiti.


Per le ore di straordinario che confluiscono nella “banca ore” verrà corrisposta la maggiorazione onnicomprensiva pari al 50% di quella stabilita per il lavoro straordinario nelle varie modalità di esplicazione, da computare sugli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo.


Quindi, se il lavoro straordinario prestato ha una maggiorazione del 20%, come nel caso della prima fascia del notturno, la maggiorazione prevista in busta paga sarà del 10%, e le ore verranno confluite in un apposito contatore.

Ai lavoratori che, nel corso del mese della prestazione di lavoro straordinario, dichiarano di volere il pagamento per il lavoro svolto, la relativa erogazione, sarà corrisposta secondo la normale prassi aziendale.


Secondo la concertazione, le RSU (rappresentanze sindacali unitarie) devono essere informate sul rapporto tra ore accantonate e le ore di straordinario effettuate.

I riposi accantonati dovranno essere fruiti dal singolo secondo le modalità ed alle condizioni già previste per l’utilizzo dei permessi annui retribuiti. Le eventuali ore ancora accantonate sono liquidate con la retribuzione in atto.


Particolari condizioni sono definite nel Contratto Collettivo:


  • la scelta effettuata dal lavoratore circa l’accantonamento delle ore di straordinario in Banca ore riguarda l’insieme, non frazionabile, delle ore effettuate nel mese;

  • le ore accantonate nella Banca ore sono disponibili per il lavoratore alle condizioni previste dal Contratto a decorrere dal mese successivo al loro accantonamento.


Con i contratti di prossimità o di secondo livello è possibile regolare ulteriormente questo particolare istituto.



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