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Writer's pictureLorenzo Berselli

Comunicazione annuale somministrati (obblighi per il datore di lavoro)

Entro il 31 gennaio del 2023, le Aziende che, hanno instaurato contratti con le agenzie di somministrazione di lavoro nell'anno 2022, devono effettuare la consueta comunicazione annuale obbligatoria alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) ed in mancanza delle precedenti, alle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative: CGIL, CISL e UIL.


L’articolo 36 del D.Lgs. 81/2015 (Jobs Act) stabilisce che: "ogni dodici mesi l'utilizzatore, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, comunica alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati".


È prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.250 euro in caso di mancato o non corretto assolvimento dell'obbligo comunicativo.


La comunicazione deve essere riferita ai contratti di somministrazione stipulati nell’anno e deve obbligatoriamente contenere:

  • il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;

  • la durata dei contratti di somministrazione;

  • il numero e la qualifica dei lavoratori impiegati.

La comunicazione non deve contenere il nome dei lavoratori, ma solo il dato numerico.

L’invio potrà avvenire tramite posta elettronica certificata (PEC).




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