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Congedo parentale 2026: Legge di Bilancio

  • Writer: Lorenzo Berselli
    Lorenzo Berselli
  • Jan 11
  • 4 min read

Dal 01 gennaio 2026 il congedo parentale si può usare fino ai 14 anni del figlio (prima 12), senza cambiare i massimali di durata già previsti dal Testo unico (D.Lgs. 151/2001).


Restano i 10 mesi complessivi tra i genitori (11 in particolari casi paterni; 11 per il genitore solo) e la struttura delle indennità: 9 mesi indennizzabili al 30% con maggiorazioni introdotte dalle ultime Manovre entro i 6 anni del bambino.


Per adozione/affidamento il termine diventa 14 anni dall’ingresso del minore in famiglia, e per disabilità grave il prolungamento segue lo stesso nuovo limite di età.


Al 11 gennaio 2026 la norma è in vigore; alcune pagine INPS risultano aggiornate, altre in corso di adeguamento redazionale.

(G.U., legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, c. 219 lett. a)-d), 30 dicembre 2025).


Cos’è e a chi si applica

Il congedo parentale è l’astensione facoltativa dal lavoro riconosciuta a ciascun genitore per la cura del figlio. Dal 01 gennaio 2026 il diritto si esercita nei primi 14 anni di vita del bambino; per adozioni/affidamenti fino a 14 anni dall’ingresso in famiglia (e comunque non oltre la maggiore età).


Sono confermate la titolarità per entrambi i genitori lavoratori, anche contemporaneamente, e l’applicazione al lavoro subordinato (con regole specifiche per Gestione separata e autonomi). (G.U., legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, c. 219 lett. a) e d), 30 dicembre 2025; D.Lgs. 151/2001, art. 32 e 36).


Requisiti e condizioni

Resta invariata la durata massima: 10 mesi complessivi tra i genitori, elevabili a 11 se il padre si astiene per almeno tre mesi, e 11 mesi per il genitore solo o affidatario esclusivo.


Ciascun genitore può fruire fino a 6 mesi (il padre fino a 7 se ricorrono le condizioni).

L’indennità è pari al 30% per 9 mesi complessivi tra i genitori (quote non trasferibili 3+3 mesi, più 3 mesi alternativi); oltre tali limiti l’indennità al 30% spetta solo se il reddito individuale è sotto soglia.


Restano inoltre, entro i 6 anni del figlio, i mesi con misura maggiorata all’80% previsti e chiariti da INPS per effetto delle ultime Manovre (requisiti temporali legati alla fine del congedo di maternità/paternità). (D.Lgs. 151/2001, art. 32 e 34 come modificati dal D.Lgs. 105/2022; INPS, circ. 95/2025; INPS, “Indennità di congedo parentale”, ultimo agg. 09 gennaio 2026).


Procedura

La domanda di indennità si presenta sul portale INPS («Domande di maternità e paternità») prima dell’inizio del periodo: se inoltrata dopo, sono pagati solo i giorni successivi alla domanda. Il pagamento è in via generale anticipato dal datore di lavoro e conguagliato; in alcuni settori è diretto INPS.

Il preavviso al datore di lavoro, salvo oggettiva impossibilità, è di almeno 5 giorni (che scendono a 2 giorni se il congedo è su base oraria); le modalità di frazionamento orario seguono la contrattazione collettiva o, in sua assenza, i criteri legali. (INPS, scheda servizio “Indennità di congedo parentale”; D.Lgs. 105/2022 che ha integrato l’art. 32, preavviso e fruizione oraria).


Novità gennaio 2026

Dal 01 gennaio 2026 entra in vigore l’estensione a 14 anni per congedo parentale, adozione/affidamento e prolungamento per disabilità grave; rimangono immutati limiti di durata e principi di calcolo. Il Ministero del Lavoro ha riepilogato le misure per la conciliazione; l’INPS ha già aggiornato i contenuti su disabilità e prolungamento (14 anni), mentre la scheda servizio generale sul congedo parentale risulta in aggiornamento redazionale (ultima data 09 gennaio 2026, ancora con 12 anni nel testo descrittivo). In attesa di specifiche istruzioni INPS ad hoc sui commi 219 (tecnica di estensione) non cambiano le modalità di domanda. (G.U., legge n. 199/2025; Min. Lavoro; INPS, pagine tematiche).


FAQ

L’estensione a 14 anni aumenta i mesi massimi? No: cambia solo l’arco temporale di fruizione; restano i 10 mesi complessivi (11 in taluni casi), 6 mesi per ciascun genitore, 7 per il padre in presenza dei requisiti, 11 per il genitore solo. (G.U., legge n. 199/2025; D.Lgs. 151/2001, art. 32).


Quanti mesi sono indennizzabili e con quali misure? Fino a 9 mesi al 30% tra i genitori, con maggiorazioni all’80% entro i 6 anni secondo le finestre introdotte dalle Manovre 2023–2025 e chiarite da INPS. (D.Lgs. 151/2001, art. 34; INPS, circ. 95/2025).


Si può usare il congedo a ore? Sì, con regole della contrattazione; in assenza si applica il criterio legale (metà dell’orario medio giornaliero).


Per adozione o affidamento cosa cambia? Il congedo parentale spetta indipendentemente dall’età del minore e si usa entro 14 anni dall’ingresso in famiglia, e comunque non oltre la maggiore età. (G.U., legge n. 199/2025, art. 1, c. 219 lett. d), 30 dicembre 2025).


Come si presenta la domanda? Online su INPS (“Domande di maternità e paternità”) o tramite patronato/Contact Center; il datore anticipa l’indennità per la generalità dei lavoratori. (INPS, scheda servizio congedo parentale).


Le istruzioni INPS sui 14 anni sono già uscite? Al 11 gennaio 2026 la legge è vigente; su alcune pagine INPS l’adeguamento è già visibile (disabilità/prolungamento), su altre è in corso di aggiornamento redazionale. (INPS, pagine tematiche).


Fonti e riferimenti

  • Gazzetta Ufficiale – Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (art. 1, commi 219–220), in vigore dal 01 gennaio 2026. (link suggerito: gazzettaufficiale.it)

  • D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (artt. 32, 34, 36) come modificato; D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105 (preavviso e fruizione a ore). (link suggerito: normattiva.it)

  • INPS – Circolare n. 95/2025 (maggiorazioni all’80%); Scheda servizio “Indennità di congedo parentale” (agg. 09/01/2026); pagina “Permessi/Prolungamento per disabilità” (aggiornata a 14 anni). (link suggerito: inps.it)

  • Ministero del Lavoro – Sintesi misure della Legge di bilancio 2026. (link suggerito: lavoro.gov.it)



 
 
 

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