Con il D.L. n. 60 del 2024 , noto come Decreto Coesione, sono stati introdotti tre nuovi sgravi contributivi destinati ai datori di lavoro che assumono determinate categorie di lavoratori.
Queste categorie includono donne svantaggiate (come definite dal Regolamento n. 1407/2014), lavoratori under 35 al primo impiego con un contratto a tempo indeterminato e lavoratori over 35 disoccupati da oltre 24 mesi nelle Zone Economiche Speciali (ZES), sempre con contratto a tempo indeterminato, presso datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti.
Le nuove agevolazioni contributive sono temporanee e non strutturali, e si applicano alle assunzioni a tempo indeterminato che si effettueranno tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025 e saranno sottoposte all’approvazione della Commissione UE.
I benefici derivanti da queste agevolazioni avranno una durata massima di 24 mesi e dovranno essere utilizzati entro il 31 dicembre 2028.
Le agevolazioni incideranno sulla quota contributiva a carico dei datori di lavoro, con un massimo di 650 euro al mese nella "Zona economica speciale unica per il Mezzogiorno" e di 500 euro nelle altre regioni. È importante sottolineare che l'aliquota per il calcolo delle prestazioni pensionistiche rimarrà invariata.
Gli sgravi contributivi di cui sopra non si estendono ai premi assicurativi INAIL, ad eccezione delle agevolazioni rivolte alle "donne svantaggiate". Questi sgravi non saranno cumulabili con altri esoneri o riduzioni previste dalla legislazione vigente, ma saranno compatibili presumibilmente con la deduzione del costo ai fini dell'IRPEF e dell'IRES.
Le condizioni per l'accesso agli sgravi, le circostanze che ne determineranno la revoca e la possibilità di continuare a godere delle agevolazioni, in sintesi, saranno le seguenti:
L'esonero contributivo è concesso ai datori di lavoro che nei 6 mesi precedenti l'assunzione non hanno effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi.
Lo sgravio contributivo verrà revocato se, nei sei mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro procede a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, sia del lavoratore interessato sia di altri dipendenti della stessa qualifica.
Lo sgravio non utilizzato completamente dal datore di lavoro, a causa della risoluzione del rapporto di lavoro incentivato per licenziamento o dimissioni, può essere trasferito a un altro datore di lavoro entro il 31 dicembre 2028.
L'INPS monitorerà l'andamento delle agevolazioni e riferendo ai ministri competenti. Qualora si preveda il superamento dei budget annuali, l'INPS dovrà bloccare le agevolazioni.
Ai fini dell’applicazione delle opportunità sopra indicate, si dovranno attendere istruzioni operative dagli istituti di previdenza e l’approvazione dal legislatore sovraordinato (Commissione UE).
Pubblicheremo maggiori dettagli non appena saranno presenti maggiori specifiche in merito ad ogni sgravio.
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