Le ferie devono essere godute per almeno due settimane consecutive, in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione (art. 10, comma 1 D.lgs. 66/2003 come modificato dall’art.1 del D.lgs. 213/2004).
Il periodo minimo di quattro settimane (pari a 28 giorni di calendario) non può essere indennizzato a causa della mancata fruizione da parte del lavoratore, tranne in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
È prevista la facoltà di monetizzare da parte del datore di lavoro, per i periodi di ferie non goduti, solo con riferimento ai periodi residui rispetto la fruizione effettiva delle 4 settimane (Messaggio INPS 79/2003).
La Costituzione sancisce all’ articolo 36 il diritto irrinunciabile alle ferie retribuite. Sono una pausa dalla prestazione lavorativa, il cui periodo di fruizione è generalmente continuativo, predeterminato dai contratti collettivi e proporzionato all’anzianità di servizio.
Un patto, pertanto, che preveda il mancato godimento di ferie, dietro compenso, è nullo o quanto meno annullabile.
È il datore di lavoro normalmente a stabilire il periodo di ferie, tenendo conto delle esigenze aziendali e degli interessi del prestatore. Qualora il datore di lavoro rifiuti espressamente la concessione delle ferie al prestatore, lo stesso non potrà assentarsi unilateralmente, a titolo di ferie o permessi, in un periodo da lui scelto in modo arbitrario, perché contrasterebbe con un ordinato e regolare svolgimento dell’attività tecnico-produttiva dell'impresa.
Il lasso temporale, dovrà alternativamente coincidere, o con quello stabilito dall'imprenditore o concordato con le rappresentanze aziendali o preventivamente stabilito all'inizio dell'anno.
Costituisce infrazione disciplinare, tale da legittimare il licenziamento per giusta causa, il comportamento del lavoratore, che senza autorizzazione del datore di lavoro si assenti per ferie.
Alla luce di quanto previsto dalla contrattazione collettiva, la condotta del lavoratore che, ingiustificatamente, si assenti dal posto di lavoro per tre giorni consecutivi sia valutata dal giudice quale giusta causa di licenziamento in quanto tale da compromettere il rapporto fiduciario con il datore di lavoro (Sentenza Cassazione 14 aprile 2008, n. 9816).
A decorrere dal 24 novembre 2010, sarà punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a 600,00 il datore di lavoro che non rispetti il diritto del prestatore di lavoro ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane.
Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni, la sanzione amministrativa è da € 400,00 a 1.500,00. Se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è da € 800,00 a 4.500,00. Non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta (art. 18 bis, comma 3, D.Lgs. n. 66/2003, sostituito dall’art. 41, comma 8, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. in L. 6 agosto 2008, n. 133, modif. dall’art. 7, co. 1, L. n. 183/2010, e punto 17 Circolare min. lavoro del 03 marzo 2005, n. 8).
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