Per porre fine alla cattiva pratica di false buste paga, dal 1° luglio 2018, il pagamento delle retribuzioni deve avvenire solo con mezzi tracciabili, salvo particolari eccezioni.
La violazione del divieto di pagamento in contanti delle retribuzioni comporta l’applicazione, a carico del trasgressore e dell’eventuale obbligato in solido, di una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 1.000 fino a 5.000 euro
L’obbligo non si configura quando le somme erogate non sono considerate “retribuzione”, come ad esempio:
- gli incentivi all’esodo;
- le somme derivanti da transazione corrisposte a seguito di controversie sul lavoro;
- gli anticipi ed i rimborsi delle spese;
- il risarcimento del danno;
- il pagamento di spese legali.
Sono esclusi dalla disciplina di cui sopra anche i lavoratori domestici.
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