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Impresa e cooperativa sociale: disciplina e profili del lavoro

  • Writer: Lorenzo Berselli
    Lorenzo Berselli
  • Nov 7
  • 5 min read

L'impresa sociale è un ente privato che esercita in via stabile e principale attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e con particolari vincoli su governance, distribuzione degli utili e trasparenza. Le cooperative sociali acquisiscono di diritto la qualifica di impresa sociale, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del d.lgs. 112/2017.

Il rapporto di lavoro all’interno delle imprese sociali è regolato da parametri legali stringenti. In particolare, il trattamento economico e normativo non può inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati ai sensi dell’art. 51 del d.lgs. 81/2015; devono essere rispettati i limiti alle differenze retributive interne; è richiesto il coinvolgimento di lavoratori e, ove previsto, degli utenti nei processi decisionali dell’azienda. 

Sono inoltre previsti obblighi contabili, come la redazione del bilancio civilistico, e di accountability, ossia di rendicontazione sociale, come la predisposizione del bilancio sociale secondo linee guida ministeriali. 

A decorrere dal 01 gennaio 2026 entrerà in vigore il nuovo regime fiscale per il Terzo settore, che produrrà effetti anche sulle imprese sociali. Alcune misure attuative restano tuttavia oggetto di interpretazioni e prassi operative in evoluzione. 


Cos’è e a chi si applica

L’impresa sociale è una qualifica giuridica che possono acquisire tutti gli enti privati, inclusi quelli in forma societaria, che esercitano in modo stabile una attività d’impresa di interesse generale per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza scopo di lucro (art. 1 d.lgs. 112/2017). 

Le cooperative sociali e i loro consorzi sono “imprese sociali di diritto” e continuano ad essere disciplinate dalla L. 381/1991, in quanto compatibile con l’art 1, co. 4, d.lgs. 112/2017. 

Le attività di interesse generale sono tipizzate dal Legislatore, e comprendono quelle di natura sociale, sociosanitaria, educativa, le attività finalizzate all’inserimento lavorativo, tutela ambiente e valorizzazione del patrimonio culturale. 

Ai fini del riconoscimento della qualifica, la prevalenza delle attività di interesse generale richiede che i ricavi derivanti da tali attività superino il 70% dei ricavi complessivi dell’ente, secondo i criteri stabiliti dal decreto ministeriale 22 giugno 2021.


Requisiti e condizioni

Sul piano patrimoniale e dei vincoli allo scopo di lucro, l’impresa sociale è soggetta ai limiti previsti dall’art. 3 del d.lgs. 112/2017. In particolare, l’impresa sociale:

  1. Non può distribuire utili se non nei limiti strettamente fissati dalla Legge (ad esempio eventuali dividendi non possono superare l’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di 2,5 punti percentuali, rispetto al capitale effettivamente versato); 

  2. Deve destinare parte degli utili o degli avanzi di gestione al finanziamento di fondi per lo sviluppo dell’impresa sociale o per la promozione di altre imprese sociali; 

  3. In caso di scioglimento, deve devolvere il patrimonio residuo a enti del Terzo settore (ETS) o a fondi dedicati alla promozione dell’impresa sociale.

Inoltre, la denominazione deve contenere l’espressa indicazione “impresa sociale”, il cui uso è riservato esclusivamente ai soggetti in possesso della relativa qualifica.

Le cooperative sociali, che rappresentano la forma più diffusa di impresa sociale “di diritto”, perseguono l’interesse generale della comunità attraverso due principali tipologie di attività (artt. 1 e 4, L. 381/1991):

  • Tipo A: gestione di servizi sociosanitari ed educativi;

  • Tipo B: svolgimento di attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate o con disabilità, le quali devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa.


Procedura di costituzione

La costituzione dell’impresa sociale avviene mediante atto pubblico. L’atto costitutivo, accompagnato dallo statuto, deve indicare l’oggetto sociale, con espresso richiamo alle attività di interesse generale che si intendono esercitare; l’assenza di scopo di lucro e i vincoli sulla destinazione degli utili; le regole di governance e le modalità di coinvolgimento dei lavoratori, in conformità al d.lgs. 112/2017.

L’atto costitutivo e le successive modifiche devono essere depositati presso il Registro delle imprese ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale dedicata alle imprese sociali. L’iscrizione abilita all’uso della qualifica di “impresa sociale” e costituisce un presidio pubblicistico di legalità e trasparenza dell’assetto organizzativo. 

Le cooperative sociali, in quanto imprese sociali di diritto, non sono tenute all’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ma devono comunque essere iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese riservata alle imprese sociali.

A seguito dell’iscrizione, l’impresa sociale è tenuta a tenere regolarmente le scritture contabili, redigere e depositare il bilancio civilistico, e predisporre e pubblicare il bilancio sociale secondo le linee guida ministeriali, quale strumento di rendicontazione dell’impatto sociale delle attività svolte.

Per le cooperative sociali, resta fermo anche l’obbligo di iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali e la possibilità di stipulare convenzioni con le PA, in particolare per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell’art. 5 della legge n. 381/1991.


I rapporti di lavoro 

Il lavoro all’interno dell’impresa sociale è regolato dall’art. 13 d.lgs. 112/2017. La norma prevede che il trattamento economico e normativo applicato ai lavoratori non possa essere inferiore a quello previsto dai Contratti Collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, ai sensi dell’art. 51 d.lgs. 81/2015. Inoltre, la differenza retributiva tra i lavoratori dell’impresa non può superare il rapporto di 1 a 8 rispetto alla retribuzione annua lorda più elevata, con obbligo di rendicontazione nel bilancio sociale.

A seguito della conversione del “Decreto Lavoro” 2023 (L. 85/2023), la dottrina e la prassi hanno segnalato la possibilità di applicare una deroga motivata che consente di elevare il rapporto fino a 1 a 12 in presenza di “comprovate esigenze” organizzative o gestionali adeguatamente documentate; il rapporto ordinario 1 a 8, che costituisce il parametro legale di riferimento.

Il coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti rappresenta un elemento qualificante della governance dell’impresa sociale. Lo statuto o un apposito regolamento interno devono prevedere forme di consultazione e partecipazione idonee a influire sulle decisioni, in particolare in merito alle condizioni di lavoro e alla qualità dei servizi erogati. Le Linee guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 settembre 2021 precisano modalità e presidi di controllo e obblighi di monitoraggio da parte dell’organo di controllo, con successiva rendicontazione nel bilancio sociale.

Per quanto concerne il volontariato, i volontari possono operare all’interno dell’impresa sociale, ma non possono superare numericamente i lavoratori retribuiti. Devono inoltre essere assicurati contro infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi, e la loro presenza deve essere annotata in un apposito registro (art. 13, c. 2, d.lgs. 112/2017)

Per i soci con rapporto di lavoro subordinato si applicano le tutele dello Statuto dei lavoratori e i minimi retributivi previsti dal CCNL di settore, con specifiche relative a ristorni e trattamenti integrativi deliberati dalla cooperativa.

In materia di contrattazione collettiva, per i servizi di natura sociale, assistenziale ed educativa trova di norma applicazione il CCNL per le Cooperative Sociali, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, nel rispetto dell’art. 51 del d.lgs. 81/2015.


Novità 2025

Il d.l. 84/2025, convertito con modificazioni dalla L. 108/2025, ha stabilito che il Titolo X fiscale del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017) entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2026. Questo avrà effetti significativi anche per imprese sociali, che dovranno adeguarsi al nuovo regime, fatte salve alcune esclusioni specifiche o particolari disposizioni previste per gli esercizi non coincidenti con l’anno solare.

Gli enti con periodi d’imposta “a cavallo”, cioè non coincidenti con l’anno solare, applicheranno le nuove regole a partire dal primo periodo d’imposta che inizierà nel 2026. Per l’IVA, invece, la decorrenza rimane fissata al 1° gennaio 2026.


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