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Ipotesi Bilancio 2026: elevata l’esenzione dei fringe benefit

  • Writer: Lorenzo Berselli
    Lorenzo Berselli
  • Oct 13
  • 3 min read

Il Governo sta valutando, per la Legge di Bilancio 2026, di alzare le soglie di esenzione dei fringe benefit a 2.000 euro per tutti e 4.000 euro per chi ha figli fiscalmente a carico.


Resterebbero ammessi i rimborsi di utenze domestiche, canone di locazione e interessi sul mutuo dell’abitazione principale. Oggi, però, valgono i limiti fissati dalla Legge 207/2024 per il triennio 2025–2027: 1.000/2.000 euro. In via ordinaria, l’art. 51, c. 3 TUIR prevede 258,23 euro e la regola del “tutto imponibile” se la soglia si supera. Le novità 2026 sono in discussione e diventeranno certe solo con il testo in Gazzetta Ufficiale.


Cos’è e a chi si applica

I fringe benefit sono vantaggi non in denaro che l’azienda riconosce ai dipendenti: buoni spesa, carburante, rimborsi di bollette e alloggio, altri beni o servizi.

In regime ordinario sono esenti fino a 258,23 euro annui; oltre, l’intero importo annuo è tassato e contributivo.


Per il 2025–2027 è in vigore una deroga: esenzione fino a 1.000 euro oppure 2.000 euro se il dipendente ha figli a carico. Nella deroga rientrano anche le somme erogate o rimborsate per utenze, affitto della prima casa e interessi del mutuo. Questa impostazione ha un obiettivo semplice: aiutare i bilanci familiari su spese essenziali, senza trasformare i fringe in “salari camuffati”.


Come funziona oggi (regole 2025–2027)

Oggi il datore può riconoscere beni/servizi oppure rimborsare somme per utenze, canone di locazione dell’abitazione principale e interessi del mutuo della stessa.

Tutto ciò non concorre al reddito fino a 1.000 euro annui per ciascun lavoratore; il limite diventa 2.000 euro se il lavoratore ha figli fiscalmente a carico al 31 dicembre.

Il plafond è unico: beni, servizi e rimborsi si sommano e si valutano per periodo d’imposta. Se il totale supera la soglia applicabile, l’intero importo dell’anno diventa imponibile fiscale e previdenziale per effetto dell’art. 51, c. 3 TUIR.

Ai fini aziendali servono documenti probatori (bollette quietanzate, contratto di locazione, attestazione degli interessi) e, per la soglia da 2.000 euro, un’autodichiarazione sui figli a carico.

I premi di risultato restano un istituto distinto. Nel 2026–2027 scontano l’imposta sostitutiva del 5% entro 3.000 euro (che sale a 4.000 euro se è previsto il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro).


Requisiti e condizioni

Il tetto è annuale e si riferisce a tutto ciò che il lavoratore riceve come fringe nel periodo d’imposta: beni, servizi e rimborsi ammessi si sommano. Il limite 2.000 euro si applica se, al 31 dicembre, il figlio è fiscalmente a carico secondo l’art. 12 TUIR; in azienda si richiede un’autodichiarazione aggiornata.


Per i rimborsi servono documenti: bollette pagate, contratto di locazione, attestazione interessi del mutuo. Se la soglia si supera anche di poco, scatta la regola del “tutto imponibile”: l’agevolazione decade e l’intero valore annuo confluisce negli imponibili fiscale e previdenziale.


Procedura

  1. Definisci una policy chiara: platea dei beneficiari, tipologie ammesse, calendario e monitoraggio del plafond.

  2. Eroga o rimborsa entro il tetto; raccogli e conserva la documentazione; imputa le somme in busta paga con codice dedicato; verifica a conguaglio che il totale non superi la soglia.


Novità ottobre 2025

Le anticipazioni di stampa del 10 ottobre 2025 segnalano l’intenzione del Governo di raddoppiare i tetti dei fringe benefit dal 2026 e di alzare a 4.000 euro il tetto dei premi di risultato agevolati.

Questi ultimi, per il 2026–2027, scontano già l’imposta sostitutiva del 5% prevista dalla L. 207/2024. Si tratta di ipotesi: occorre attendere il disegno di legge e, soprattutto, la pubblicazione in G.U. del testo definitivo.


FAQ

  • I nuovi tetti 2.000/4.000 euro sono già in vigore? No. Sono proposte legate alla Manovra 2026; fino alla G.U. resta il regime 1.000/2.000 (2025–2027).

  • Utenze, affitto e interessi del mutuo rientrano nell’esenzione? Sì. Se riconosciuti come fringe, rientrano nella deroga entro il tetto annuo applicabile e con documenti a supporto.

  • Se supero di poco il limite pago solo sull’eccedenza? No. Con i fringe in natura opera il cliff effect: superata la soglia, tutto diventa imponibile.

  • Come si attesta il diritto alla soglia da 2.000 euro? Con autodichiarazione sul possesso del requisito dei figli a carico e controlli interni coerenti con l’art. 12 TUIR.

  • I premi di risultato seguono regole diverse? Sì. Sono somme legate a obiettivi; nel 2026–2027 l’imposta sostitutiva è 5% entro 3.000 euro (oggi 4.000 solo con coinvolgimento paritetico). L’ipotesi 2026 porterebbe a 4.000 per tutti.


Fonti e riferimenti

  • TUIR, art. 51, c. 3.

  • Legge 30/12/2024 n. 207 (Bilancio 2025) – art. 1, commi 390–391 (fringe 2025–2027) e comma 385 (premi 5%).

  • Agenzia delle Entrate – prassi su art. 51 TUIR (es. Risoluzione 26/E del 29/03/2010; Circolare 5/E del 07/03/2024).


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