Lavoro agile e incentivi per chi sceglie la montagna
- Lorenzo Berselli

- Oct 14
- 2 min read
La Legge 12 settembre 2025, n. 131 (c.d. “Legge montagna”) introduce un esonero contributivo decrescente per le imprese che assumono a tempo indeterminato lavoratori under 41 e organizzano la prestazione in lavoro agile (smart working) da un Comune montano sotto i 5.000 abitanti, con trasferimento di residenza e domicilio del lavoratore nel medesimo Comune (GU, L. 131/2025, 19 settembre 2025).
L’esonero è pieno per il 2026–2027 (tetto 8.000 € annui), poi al 50% nel 2028–2029 (4.000 €) e al 20% nel 2030 (1.600 €); restano esclusi i premi INAIL e l’aliquota pensionistica di computo non si riduce (art. 26, L. 131/2025).
È previsto inoltre un credito d’imposta, per cinque anni, pari agli interessi del mutuo ipotecario/fondiario acceso per acquistare o ristrutturare l’abitazione principale nel Comune montano, non cumulabile con la detrazione interessi mutuo ex art. 15 TUIR e con altri crediti della stessa legge (art. 27, L. 131/2025).
L’agevolazione rientra nel regime “de minimis” UE (massimale 300.000 € nel triennio).
Cos’è e a chi si applica
La norma mira a contrastare lo spopolamento e a promuovere modelli di organizzazione flessibile, rendendo strutturale il lavoro agile (smart working) ai sensi della L. 81/2017 come modalità ordinaria di esecuzione della prestazione in contesti montani (art. 26, co. 1, L. 131/2025).
Si applica ai datori di lavoro privati che assumono con contratto a tempo indeterminato persone che, alla data di entrata in vigore della legge (20 settembre 2025), non hanno compiuto 41 anni e che svolgono stabilmente l’attività in lavoro agile da un Comune montano con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, trasferendovi residenza e domicilio. (GU, L. 131/2025; art. 26).
Requisiti e condizioni
Il beneficio opererà presumibilmente dal 2026. Si lega a quattro blocchi di condizioni giuridiche e fattuali:
età del lavoratore (under 41 alla data del 20 settembre 2025),
natura del rapporto (tempo indeterminato),
luogo e modalità della prestazione (smart working da Comune montano sotto i 5.000 abitanti)
e radicamento territoriale (trasferimento di residenza e domicilio).
Restano esclusi i premi e contributi INAIL; l’aliquota di computo pensionistico resta invariata. L’insieme degli aiuti percepiti dall’impresa deve rispettare il tetto “de minimis” (300.000 € nel triennio di riferimento).
Il credito d’imposta per abitazione principale in montagna spetta invece a persone fisiche che stipulano un mutuo ipotecario o fondiario per acquisto o ristrutturazione. Per l’anno di stipula e i successivi quattro, non è cumulabile con la detrazione interessi mutuo del TUIR né con altri crediti della stessa legge, e richiede decreto attuativo per criteri e modalità. (art. 27, L. 131/2025).
Procedura
La legge è vigente dal 20 settembre 2025; l’operatività concreta degli esoneri e del credito d’imposta richiede decreti attuativi: per l’esonero, un decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con MEF, MIMIT e Ministro per gli Affari regionali, da adottare entro 60 giorni, oltre alle istruzioni INPS per la fruizione tramite flussi Uniemens; per il credito, un decreto del Ministro per gli Affari regionali di concerto con MEF entro 60 giorni.
Nel frattempo, le imprese possono: verificare l’inquadramento del Comune ai sensi dell’art. 2 della legge; impostare accordi individuali di lavoro agile coerenti con L. 81/2017; pianificare il plafond “de minimis”; predisporre la documentazione anagrafica sul trasferimento del lavoratore. (artt. 2, 26, co. 2, e 27, co. 6, L. 131/2025).





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