top of page

NASpI anticipata 2026: cosa cambia e quadro normativo

  • Writer: Lorenzo Berselli
    Lorenzo Berselli
  • Jan 16
  • 3 min read

Dal 1° gennaio 2026 entra in vigore la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026).

Tra le varie misure, la legge interviene sulla NASpI anticipata (incentivo all’autoimprenditorialità) modificando l’art. 8 del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22.


Cos’è la NASpI anticipata (art. 8 D.Lgs. 22/2015)

L’art. 8 del D.Lgs. 22/2015 prevede che il lavoratore avente diritto alla NASpI possa richiedere la liquidazione anticipata dell’importo complessivo non ancora erogato, come incentivo:


  • all’avvio di un’attività di lavoro autonomo o di impresa individuale;

  • oppure alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa (con rapporto mutualistico avente a oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio).


Sempre l’art. 8 stabilisce che l’erogazione anticipata non dà diritto alla contribuzione figurativa né all’Assegno per il nucleo familiare.


Quanto ai termini, l’art. 8 prevede che la domanda di anticipazione debba essere presentata in via telematica entro 30 giorni (a pena di decadenza) dalla data di inizio dell’attività autonoma/impresa individuale o dalla sottoscrizione della quota in cooperativa.


Infine, l’art. 8 disciplina l’obbligo restitutorio: in via generale, chi instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta l’anticipazione è tenuto a restituire per intero l’anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale è stata sottoscritta la quota.


La modifica dal 2026: da “un’unica soluzione” a due rate (comma 176 L. 199/2025)


La Legge di bilancio 2026 (comma 176) modifica l’art. 8 del D.Lgs. 22/2015:


  • sopprime i riferimenti all’erogazione “in unica soluzione” nei commi 1, 2 e 3;

  • introduce un nuovo comma 3-bis che disciplina l’erogazione in due rate.


Il nuovo comma 3-bis prevede che l’erogazione avvenga:


  • prima rata: 70% dell’intero importo;

  • seconda rata: 30% residuo, da corrispondere al termine della durata (richiamata dall’art. 5 del D.Lgs. 22/2015) e comunque non oltre 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione (comma 3).


La seconda rata è subordinata alla previa verifica di:


  • mancata rioccupazione “ai sensi del comma 4”;

  • titolarità di pensione diretta, eccetto l’assegno ordinario di invalidità.


Obbligo di restituzione e “forza maggiore”: indicazioni INPS (Circolare n. 36/2025)

In tema di restituzione, è rilevante la Circolare INPS n. 36 del 4 febbraio 2025, emanata a seguito della pronuncia della Corte costituzionale richiamata nella stessa circolare.


Il principio richiamato dalla circolare

La circolare evidenzia che, in presenza di un evento sopravvenuto non imputabile che renda impossibile la prosecuzione dell’attività per cui è stata erogata l’anticipazione, la richiesta di restituzione integrale risulterebbe sproporzionata; viene quindi richiamato un criterio di commisurazione dell’obbligo restitutorio.


Procedura di verifica prima dell’indebito “integrale”

La circolare precisa che, se il beneficiario interrompe l’attività autonoma/di impresa e instaura un rapporto di lavoro subordinato nel periodo teorico di spettanza, l’INPS — prima di procedere alla notifica dell’indebito dell’importo integrale — verifica l’eventuale sussistenza di cause sopravvenute e imprevedibili non imputabili che abbiano comportato l’impossibilità di proseguire l’attività.


A tal fine, rilevata la rioccupazione (anche tramite UNILAV), l’Istituto avvia un procedimento istruttorio e chiede all’interessato di indicare, entro un termine congruo (30 giorni), le ragioni connesse a eventi di forza maggiore e di fornirne prova documentale.

All’esito dell’istruttoria, l’INPS comunica la chiusura del procedimento notificando il provvedimento di indebito di parte o di tutta la prestazione anticipata.


Se c’è forza maggiore: restituzione “limitata” e criterio di calcolo

Quando sussistono elementi riconducibili a forza maggiore, l’obbligo restitutorio è limitato alla durata del rapporto di lavoro subordinato; la quota da restituire è determinata sulla base del numero dei giorni di durata del rapporto instaurato nel periodo teorico di spettanza.


Esempi e limiti (come riportati dalla circolare)

La circolare richiama, a titolo esemplificativo, alcune ipotesi di forza maggiore (ad es. calamità naturali, eventi bellici, pandemie, incendi con distruzione dei locali, crolli, ecc.) e precisa che non rientrano nella forza maggiore le vicende ricollegabili a procedure di insolvenza (liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo).



 
 
 

Comments


bottom of page