Il Trattamento di fine rapporto (TFR) è un elemento della retribuzione il cui pagamento viene differito al momento della cessazione del rapporto di lavoro ed è disciplinato dall’articolo 2120 c.c..
La maturazione
Esso matura durante lo svolgimento del rapporto ed è costituito dalla somma di accantonamenti annui di una quota di retribuzione rivalutata periodicamente e deve essere corrisposto al lavoratore in caso di cessazione del rapporto di lavoro e quindi indipendentemente dalle motivazioni che l’hanno determinata, ad esclusione dei casi i cui non si sia optato per la scelta di destinazione alla previdenza complementare.
Le ipotesi di anticipazione
La legge prevede alcune ipotesi tassative nelle quali parte del TFR accantonato può essere anticipato nel corso del rapporto.
I Contratti Collettivi hanno la facoltà e possono fissare condizioni di miglior favore per l’erogazione di anticipazioni del TFR, nonché stabilire criteri di priorità per l’accoglimento delle relative richieste.
Le aziende con più di 50 dipendenti
Il TFR che i lavoratori di aziende con più di 50 dipendenti decidono di mantenere presso il datore di lavoro e di non destinare a forme di previdenza complementare viene gestito da un apposito fondo istituito presso l’Inps (Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto, c.d. Fondo Tesoreria.
Quando deve essere riconosciuto il TFR
Definiti e specificati i casi sopra indicati, il diritto del dipendente a ricevere il TFR sorge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, sicché il datore di lavoro non può procrastinarne il pagamento neppure in relazione all’esigenza di determinarne l’importo complessivo sulla base dell’ultimo indice Istat.
Il datore di lavoro deve pertanto provvedere al pagamento della parte già determinabile e differire il rateo il cui esatto conteggio è impedito dal ritardo nella pubblicazione dell’ultimo indice Istat.
(Cass. 28/1/2002 n. 1040, Pres. Saggio, in D&L 2002, 407, con nota di Roberto Muggia, “Il diritto al Tfr: alla cessazione del rapporto o al momento della pubblicazione dell’indice Istat”).
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