Regime forfetario 2026: accesso, soglia, lavoro dipendente
- Lorenzo Berselli

- 5 days ago
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Il regime forfetario è il principale regime fiscale agevolato previsto per le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arte o professione in forma individuale e con dimensioni economiche contenute.
Si caratterizza per una forte semplificazione degli adempimenti contabili e IVA e per l’applicazione di un’imposta sostitutiva in luogo dell’IRPEF ordinaria.
Anche per il 2026, tuttavia, l’accesso e la permanenza nel regime non sono automatici: è necessario rispettare una serie di requisiti ed evitare specifiche cause di esclusione, tra cui una delle più frequenti nella pratica è il limite dei redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nell’anno precedente. Per effetto delle proroghe normative, anche nel 2026 è confermata la soglia di 35.000 euro, innalzata rispetto al precedente limite di 30.000 euro.
Redditi di lavoro dipendente e assimilati: soglia a 35.000 euro anche per il 2026
La disciplina del regime forfetario prevede che non possano accedervi (o permanervi) i contribuenti che, nell’anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente o redditi assimilati – come, ad esempio, le pensioni – oltre una determinata soglia.
Per il 2026, tale soglia resta fissata a 35.000 euro.
Come si effettua la verifica
Per stabilire se il regime forfetario sia applicabile nel 2026, occorre guardare ai redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nel 2025:
se nel 2025 tali redditi superano 35.000 euro, il contribuente non può applicare il regime forfetario nel 2026, salvo specifiche eccezioni;
se nel 2025 tali redditi non superano 35.000 euro, questa causa di esclusione non opera, restando comunque necessario verificare tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa.
La legge stabilisce inoltre che la soglia dei 35.000 euro non rileva qualora il rapporto di lavoro dipendente sia cessato nell’anno precedente, a condizione che nel periodo d’imposta di applicazione del regime non siano percepiti redditi di lavoro dipendente o assimilati. Si tratta di una casistica che va valutata con attenzione, caso per caso, alla luce della situazione concreta del contribuente.
Requisiti di accesso e permanenza nel regime forfetario (2026)
Il regime forfetario è qualificato come regime “naturale” per le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arte o professione in forma individuale. Ciò non significa, però, che sia automaticamente applicabile: è necessario rispettare specifici limiti e non incorrere in cause di esclusione.
a) Limite dei ricavi o compensi
Il primo requisito fondamentale riguarda l’ammontare dei ricavi o compensi:per accedere o permanere nel regime forfetario, nell’anno precedente non devono superare 85.000 euro.
b) Superamento delle soglie in corso d’anno
La normativa disciplina anche le ipotesi di superamento dei limiti durante l’anno:
se i ricavi o compensi superano 85.000 euro ma non eccedono 100.000 euro, il regime forfetario cessa di applicarsi a partire dall’anno successivo;
se invece i ricavi o compensi superano 100.000 euro, la fuoriuscita dal regime è immediata, con applicazione del regime ordinario (inclusa l’IVA) dalla singola operazione che determina il superamento della soglia.
c) Spese per lavoro
Un’ulteriore causa di esclusione riguarda le spese per lavoro sostenute nell’anno precedente. Il regime forfetario non è applicabile se tali spese superano complessivamente 20.000 euro lordi.
Nel computo rientrano, tra l’altro:
le spese per lavoro dipendente;
i compensi a collaboratori;
i compensi a familiari;
gli utili corrisposti ad associati in partecipazione con apporto di lavoro.
d) Altre cause di esclusione strutturali
La normativa prevede ulteriori ipotesi di esclusione, tra cui, a titolo esemplificativo, i soggetti che:
applicano regimi speciali IVA;
detengono partecipazioni o esercitano controlli societari incompatibili con il regime;
svolgono l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso o erano intercorsi rapporti di lavoro nei periodi indicati dalla legge.
Come si determina il reddito nel regime forfetario
Una delle caratteristiche principali del regime forfetario è la determinazione semplificata del reddito. I costi non sono deducibili analiticamente: non si sottraggono, uno per uno, le spese effettivamente sostenute (affitto, telefono, carburante, attrezzature, ecc.).
Il reddito imponibile viene invece calcolato applicando ai ricavi o compensi percepiti un coefficiente di redditività, stabilito in base al codice ATECO dell’attività esercitata.
In termini pratici:
Ricavi o compensi percepiti× coefficiente di redditività= reddito forfetario
Dal reddito così determinato sono deducibili i contributi previdenziali obbligatori effettivamente versati (INPS o Cassa professionale di riferimento).
L’imposta sostitutiva
Sul reddito imponibile determinato secondo le regole del regime forfetario si applica un’unica imposta sostitutiva, che prende il posto dell’IRPEF, delle addizionali e dell’IRAP:
aliquota ordinaria del 15%;
aliquota ridotta del 5% per le nuove attività, per i primi cinque periodi d’imposta, purché siano rispettati i requisiti previsti dalla normativa.
IVA, fatturazione e ritenute d’acconto
I contribuenti in regime forfetario:
non addebitano l’IVA in fattura;
non possono detrarre l’IVA sugli acquisti, fatte salve le particolarità previste per alcune operazioni specifiche.
Ritenute d’acconto
I compensi percepiti dai forfetari non sono soggetti a ritenuta d’acconto. È tuttavia necessario comunicare tale circostanza al committente, generalmente mediante un’apposita dicitura in fattura.
Fatturazione elettronica
Dal 1° gennaio 2024 l’obbligo di fatturazione elettronica è stato esteso anche ai contribuenti in regime forfetario, con le esclusioni previste dalla legge (ad esempio per determinate prestazioni sanitarie).





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