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  • Writer's pictureLorenzo Berselli

Riconoscimento dei permessi studio e congedi per la formazione

Updated: Nov 20, 2023

La normativa (L. 300/1970) offre uno strumento a sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori che conciliano l'impegno in azienda con l'attività di studio, definendo la possibilità di usufruire di permesso studio.


L’art. 10 dello Statuto dei Lavoratori prevede che: i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.


Per questo i lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.


In ogni caso, il datore di lavoro può non concedere oppure decidere di rinviare il permesso o il congedo al lavoratore per comprovate esigenze organizzative e potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti.


Il CCNL di riferimento e la regolamentazione aziendale possono prevedere condizioni di miglior favore e un monte ore superiore a quello individuato dalla legge ordinaria.


Quello del Commercio prevede che:


“In casi speciali e giustificati il datore di lavoro potrà concedere in qualunque epoca dell'anno congedi retribuiti con facoltà di dedurli dai permessi individuali di cui all’art. 158 ovvero, ove esauriti, dalle ferie.

Ai lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, e che, in base alla Legge 20/5/1970, n. 300, hanno diritto ad usufruire di permessi giornalieri retribuiti, le aziende concederanno altri 5 giorni retribuiti, pari a 40 ore lavorative all’anno, per la relativa preparazione.

I permessi di cui al precedente comma saranno retribuiti previa presentazione della documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificati, dichiarazioni, libretti e ogni altro idoneo mezzo di prova).”


La Legge 8 marzo 2000 n. 53 ha delineato che la contrattazione collettiva deve supportare il diritto del lavoratore alla formazione continua.


Viene valorizzato il rimando alla autonomia collettiva per stabilire il monte ore da destinare a tali congedi, oltre a criteri per l’individuazione dei lavoratori e le modalità di orario e retribuzione collegate alla partecipazione a percorsi di formazione.


Quest’ultimi sono fruibili per la frequenza di corsi di formazione professionale tenuti presso sedi operative pubbliche o private, convenzionati tra i corsi e le istituzioni accreditate dalle Regioni.


Le lavoratrici ed i lavoratori a cui è applicato il CCNL degli Studi Professionali, possono ad esempio usufruire di congedi per la formazione, presentando domanda al datore di lavoro con 30 (trenta) giorni di anticipo. Nella richiesta dovrà essere indicato il periodo (con le date di decorrenza e scadenza), con allegata documentazione idonea a comprovare le caratteristiche del corso da frequentare. Ed è previsto che il datore di lavoro entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta darà conferma dell’accoglimento della richiesta stessa.


I lavoratori che possono assentarsi contemporaneamente per tutti i congedi previsti e richiamati dal presente articolo non possono superare il 10% degli addetti occupati nella struttura lavorativa, con un minimo di una unità.


In conclusione, la legge ordinaria, la regolamentazione aziendale e i contratti collettivi prevedono in larga parte la possibilità di ricorrere a permessi e congedi per lo studio e la formazione, che devono tuttavia essere contemperati con le esigenze aziendali e organizzative dell’impresa.




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