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Writer's pictureLorenzo Berselli

Tirocinio in Emilia Romagna: come funziona, qualche modifica da Luglio 2019

Il tirocinio è uno degli strumenti per promuovere e supportare l’inserimento lavorativo delle persone, in particolare dei giovani, e per sostenere le loro scelte professionali.

Non si tratta di un rapporto di lavoro ma di una modalità formativa che fa acquisire nuove competenze attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro.


La nuova legge Regionale conferma l’indennità minima di 450 euro mensili per tutti i tirocinanti e prevede, inoltre, maggiori tutele per i tirocinanti e un sistema di controllo e monitoraggio finalizzato a garantire il corretto utilizzo del tirocinio e a contrastarne i possibili utilizzi elusivi, con l’obiettivo di prevenire ogni abuso.


Dal 1° luglio 2019, per effetto della legge regionale n° 1/2019, sarà superata la distinzione tra tirocini formativi e di orientamento e tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro (tipologie A e B) e la durata massima del tirocinio sarà di 6 mesi.


Le attuali categorie di tirocinio sono le seguenti:


A) Tirocinio formativo e di orientamento

Accompagna i giovani nella transizione tra il percorso formativo (scuola, formazione professionale, università ) e il lavoro, attraverso un'esperienza di formazione svolta a diretto contatto con il mondo del lavoro.

Destinatari: Persone che hanno conseguito un titolo studio al massimo da 1 anno.

Durata: 6 mesi al massimo, comprese eventuali proroghe.


B) Tirocinio di inserimento/reinserimento al lavoro

Favorisce l'inserimento e il reinserimento delle persone nel mercato del lavoro.

Destinatari: Inoccupati, disoccupati, lavoratori in mobilità e lavoratori in cassa integrazione (questi ultimi sulla base di specifici accordi).

Durata: 6 mesi (dal 1° Luglio 2019), comprese eventuali proroghe.


C) Tirocinio di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento per persone con disabilità e in condizione di svantaggio

Agevola le scelte professionali delle persone in difficoltà e favorire il loro inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro.

Destinatari: Soggetti con disabilità (legge 68/99, persone svantaggiate (legge 381/1991, art. 4), richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale.

Durata: 1 anno al massimo, comprese eventuali proroghe, 2 anni nel caso di soggetti con disabilità. Sono previste deroghe che consentono di ripetere di questa tipologia di tirocinio.


D) Tirocinio di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione

Favorisce l'inclusione sociale, l'autonomia e la riabilitazione di persone che hanno una particolare vulnerabilità e fragilità , anche in termini di distanza dal mercato del lavoro

Destinatari: Persone prese in carico dai servizi sociali e/o sanitari (Comuni, Unioni di Comuni, Aziende Unità Sanitarie Locali - AUSL, Aziende Servizi alla Persona - ASP, Ministero della Giustizia).

Durata: Massimo 2 anni, comprese le proroghe. Sono previste deroghe che consentono di ripetere di questa tipologia di tirocinio.


Possono essere ospitati tirocinanti nel rispetto delle seguenti quote di contingentamento:

1. un tirocinante, nelle unità operative prive di dipendenti o con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato nonché determinato, purché la data d'inizio del contratto sia anteriore alla data d'avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio;

2. non più di due tirocinanti contemporaneamente, nelle unità operative con un numero di dipendenti compreso tra sei e venti, assunti a tempo indeterminato nonché determinato, purché la data d'inizio del contratto sia anteriore alla data d'avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio;

3. un numero di tirocinanti non superiore al 10 per cento dei dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore, nelle unità operative con ventuno o più dipendenti a tempo indeterminato nonché determinato, purché la data d'inizio del contratto sia anteriore alla data d'avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio.

4. Dalla base di calcolo delle quote di contingentamento sono esclusi gli apprendisti. Ai fini della determinazione dei limiti in oggetto non si computano i tirocini curriculari.


I datori ospitanti possono attivare ulteriori tirocini, oltre la quota di contingentamento, laddove abbiano sottoscritto con uno o più tirocinanti ospitati un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi. I datori ospitanti possono attivare, in deroga ai limiti, un tirocinio per ogni assunzione di tirocinante ospitato nei ventiquattro mesi precedenti, fino a un massimo di quattro tirocinanti.



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