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Apprendistato e pensione: il periodo lavorato

  • Writer: Lorenzo Berselli
    Lorenzo Berselli
  • Jun 25
  • 3 min read

L’apprendistato è un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Ma cosa succede ai fini pensionistici? I periodi lavorati vengono realmente conteggiati? La risposta è sì: la legge e la prassi INPS garantiscono il pieno riconoscimento del periodo di apprendistato per il calcolo della pensione, a patto che i contributi siano stati correttamente versati.


Il quadro normativo

Il contratto di apprendistato è regolato dal Decreto Legislativo n. 81/2015, che ne definisce natura, finalità e struttura. L’art. 41 stabilisce che si tratta di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con contenuto formativo, mentre l’art. 47 precisa che l'apprendista è un lavoratore a tutti gli effetti anche dal punto di vista previdenziale.

Dal punto di vista pensionistico, si applica la Legge n. 335/1995 (la cosiddetta Riforma Dini), che ha introdotto il sistema contributivo: ogni lavoratore accumula un montante individuale, cioè un “salvadanaio virtuale” di contributi versati, che viene poi utilizzato per il calcolo dell’importo della pensione.


Contributi versati: pienamente validi per la pensione

Tutti i contributi versati durante il periodo di apprendistato, anche se con aliquote ridotte per incentivo all’assunzione, sono valorizzati nel montante contributivo e concorrono al raggiungimento dei requisiti per:

  • Pensione di vecchiaia;

  • Pensione anticipata;

  • Altre prestazioni previdenziali, come la pensione anticipata contributiva.

Anche se il contratto di apprendistato non prosegue (ad esempio, non viene trasformato in contratto a tempo pieno), il periodo resta valido. Il lavoratore mantiene il diritto a vedere riconosciuti quei mesi o anni nel proprio conto previdenziale, a condizione che il datore abbia effettuato i versamenti.


Dove verificare i contributi? Fascicolo Previdenziale ed Estratto Conto INPS

Ogni lavoratore può (e dovrebbe) verificare lo stato dei propri contributi accedendo al Fascicolo Previdenziale del Cittadino sul sito dell’INPS (www.inps.it), tramite SPID, CIE o CNS.

In caso di assenza di periodi lavorati o di errori nei dati, è fondamentale attivarsi. L’INPS mette a disposizione la funzione di “Segnalazione Contributiva”, con cui è possibile inviare una richiesta di rettifica allegando:

  • Contratto di apprendistato;

  • Buste paga;

  • Comunicazioni obbligatorie (UNIEMENS).

Il lavoratore può rivolgersi a un patronato o consulente del lavoro per l’assistenza.


Anomalie e contributi figurativi

Nel caso in cui il datore non abbia versato i contributi o lo abbia fatto in modo errato, il lavoratore può:

  • Richiedere all’INPS la regolarizzazione del periodo tramite procedura di verifica;

  • Attivare, nei casi previsti, il riconoscimento di contributi figurativi (ad esempio, in presenza di periodi di formazione non retribuita previsti dalla legge, come certi tirocini o il servizio civile).

Il principio cardine resta: nessun periodo lavorato in apprendistato, se documentabile, va perso.


Come sono calcolati i contributi in apprendistato

Il datore di lavoro effettua i versamenti e attraverso il flusso UniEmens, indica correttamente il codice contratto e la causale “apprendistato”. L’imponibile contributivo è calcolato sulla base della retribuzione mensile lorda (inclusa tredicesima/quattordicesima se previste).

L’INPS applica aliquote agevolate per incentivare le assunzioni: ciò non riduce il valore dei contributi ai fini pensionistici. Essi sono comunque conteggiati nel montante contributivo e, come previsto dalla Legge 335/1995, rivalutati ogni anno sulla base dell’inflazione (media quinquennale del PIL nominale).


Conclusione: l’apprendistato è un diritto anche per la pensione

L’apprendistato non è una fase "minore" del lavoro: è un rapporto regolare, con diritti e doveri, compreso quello alla pensione. Ogni mese di lavoro vale, ogni contributo conta. Il periodo è pienamente riconosciuto ai fini pensionistici.



 
 
 

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