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Buoni pasto elettronici: la soglia di esenzione sale a 10 euro dal 1° gennaio 2026

  • Writer: Lorenzo Berselli
    Lorenzo Berselli
  • Jan 7
  • 2 min read

La Legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) interviene sull’articolo 51, comma 2, lettera c), del TUIR innalzando il limite giornaliero di non concorrenza a reddito dei buoni pasto erogati in forma elettronica da 8 a 10 euro. La decorrenza è dal 1° gennaio 2026, data di entrata in vigore della legge. Rimane invariata la soglia per i buoni pasto cartacei, fissata a 4 euro.


Sotto il profilo sistematico, la modifica si inserisce nel perimetro delle “prestazioni sostitutive di mensa” che, entro determinati limiti, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. L’innalzamento del tetto per il formato elettronico è coerente con l’impostazione, già consolidata dal 2020, che differenzia il trattamento tra strumenti digitali e cartacei in ragione di tracciabilità, controllabilità dell’utilizzo e riduzione dei rischi di abusi. La scelta del legislatore conferma quindi la preferenza per i supporti elettronici, che vengono premiati con una franchigia più ampia rispetto ai titoli cartacei, la quale resta ferma.


Sul piano applicativo, il valore giornaliero dei buoni pasto elettronici fino a 10 euro resta escluso dalla base imponibile ai fini IRPEF (e, per la prassi costante, non rileva ai fini dell’imponibile contributivo nei limiti di esenzione), mentre l’eventuale eccedenza rispetto al tetto continua a costituire reddito imponibile secondo le regole ordinarie.


Rileva la natura giornaliera del limite: la soglia si riferisce al valore del singolo buono utilizzato e non consente il cumulo di più buoni per superare, in detassazione, il massimale per giornata lavorativa.


Resta fermo che i buoni pasto sono destinati esclusivamente all’acquisto di alimenti e bevande presso gli esercizi convenzionati e non sono cedibili né monetizzabili.


La novità non modifica l’assetto per i buoni cartacei, per i quali continua ad applicarsi il limite di 4 euro: oltre tale importo, la quota eccedente concorre a reddito. La distinzione tra due tetti di esenzione differenziati per natura dello strumento, già nota agli operatori, viene dunque confermata e ulteriormente accentuata dall’aumento del plafond elettronico.


Per i datori di lavoro, l’intervento richiede una verifica dei regolamenti aziendali e delle convenzioni con gli emettitori, al fine di allineare i valori facciali e assicurare i corretti adempimenti di sostituto d’imposta nella certificazione unica e nelle scritture paga. Sotto il profilo contabile-fiscale, l’aumento della franchigia incide sul costo del lavoro al netto del prelievo, ma non altera la disciplina di deducibilità dei costi per l’impresa secondo le regole generali d’esercizio. Per i lavoratori dipendenti, l’effetto principale è la maggiore quota esente giornaliera in caso di erogazione in formato elettronico, ferma restando la disciplina di settore su utilizzo e spendibilità.


In termini di politica normativa, la misura opera come leva selettiva di welfare occupazionale: non interviene sulla struttura delle retribuzioni, ma sul cuneo fiscale relativo a un benefit ampiamente diffuso, senza estendere l’agevolazione al formato cartaceo. La scelta appare in linea con la tendenza a favorire strumenti digitali e tracciabili, già riscontrabile in altri ambiti del lavoro e del fisco.

Per completezza, si segnala che la disposizione risulta nel corpo della Legge di bilancio 2026 con rinvio espresso all’articolo 51, comma 2, lettera c), TUIR (ricostruzione confermata da fonti ufficiali e di prassi informativa), mentre la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è avvenuta nella Serie Generale n. 301 del 30 dicembre 2025, Supplemento Ordinario n. 42.



 
 
 

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