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CERTIFICAZIONE UNICA 2021: Lavoro dipendente

La Certificazione Unica 2021 riguardante sia i redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati sia redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, deve essere consegnata al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, percettore di redditi di lavoro autonomo) dai datori di lavoro, sostituti d’imposta o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici, entro il 16 marzo del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Nella Certificazione Unica sono riportati anche i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi nonché i dati relativi ai corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi.

I dati relativi a ciascun dipendente devono essere contenuti in un’unica Certificazione Unica. Tale modalità di indicazione dei dati deve essere seguita anche in presenza di più rapporti di lavoro rilasciate dal sostituto per il medesimo periodo d’imposta con lo stesso percipiente.

Ad esempio per i lavoratori stagionali per i quali vengano ad instaurarsi più rapporti di lavoro con lo stesso sostituto nel corso del medesimo periodo d’imposta, deve essere rilasciata una sola Certificazione Unica relativamente ai redditi erogati.

Si precisa che in riferimento ai diversi TFR erogati alla conclusione di ciascun periodo di lavoro si dovranno compilare tanti moduli quante sono le erogazioni di TFR effettuate.

È facoltà del sostituto d’imposta trasmettere al contribuente la certificazione in formato elettronico, purché sia garantita al soggetto la possibilità di entrare nella disponibilità della stessa e di poterla materializzare per i successivi adempimenti.

Tale modalità di consegna, pertanto, potrà essere utilizzata solo nei confronti di quanti siano dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica mentre deve essere esclusa, a titolo di esempio, nelle ipotesi in cui il sostituto sia tenuto a rilasciare agli eredi la certificazione relativa al dipendente deceduto ovvero quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro. Resta, dunque, in capo al sostituto d’imposta l’onere di accertarsi che ciascun soggetto si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea (Ris. n. 145 del 21/12/06).

Si fa presente che gli enti previdenziali rendono disponibile la Certificazione Unica in modalità telematica. È facoltà del cittadino richiedere la trasmissione della Certificazione Unica in forma cartacea.

I dati contenuti nella certificazione riguardano i redditi corrisposti nell’anno indicato nell’apposito spazio previsto nello schema, le relative ritenute operate, le detrazioni effettuate, i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata e/o dovuta nonché l’importo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore versati o dovuti allo stesso ente previdenziale.

L’esposizione dei dati da indicare nella certificazione deve rispettare la sequenza, la denominazione e l’indicazione del numero progressivo previste nello schema di certificazione unica. Può essere omessa l’indicazione della denominazione e del numero progressivo dei punti non compilati, se tale modalità risulta più agevole per il sostituto d’imposta.

Lo schema di certificazione deve essere utilizzato anche per attestare i dati relativi agli anni successivi al 2020 fino all’approvazione del nuovo schema di certificazione. La certificazione è compilata in euro esponendo i dati in centesimi, arrotondando per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o superiore a cinque o per difetto se inferiore a detto limite. Ad esempio: 55,505 diventa 55,51; 65,626 diventa 65,63; 65,493 diventa 65,49.



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