top of page
Search

Collocamento mirato: prospetto informativo e obblighi datoriali

Writer: Lorenzo BerselliLorenzo Berselli

La Legge n. 68 del 12 marzo 1999 ha la finalità di promuovere l'inserimento lavorativo delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.

Questa legge, modificata dal Jobs Act d.lgs. 151/2015 e 185/2016, ha previsto per le aziende pubbliche e private, compresi i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni no-profit, l'obbligo di assunzione di persone disabili con quote minime rispetto all'organico aziendale. In particolare, vi è la distinzione tra:

  • Le aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti, che sono tenute all’assunzione di un disabile;

  • Le aziende che occupano da 36 a 50 dipendenti, che sono tenute all’assunzione di due disabili;

  • Le aziende che occupano più di 50 dipendenti, che sono tenute al rispetto di un’aliquota del 7% del personale computabile, oltre all’assunzione di un’unità proveniente dalle categorie protette (orfani, vedove dei caduti per lavoro o per servizio e soggetti equiparati).

Ai fini dell’obbligo di assunzione del lavoratore disabile, si devono determinare le dimensioni occupazionali dell’azienda computando tutti i lavoratori, ad esclusione di:

  • Apprendisti;

  • Disabili già in forza;

  • Dirigenti;

  • Soci lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro;

  • Lavoratori a domicilio;

  • Lavoratori che si sono invalidati durante il rapporto di lavoro con una percentuale pari o superiore al 60%;

  • Lavoratori assunti a tempo determinato, con contratto di durata fino a 6 mesi;

  • Lavoratori occupati con contratto di somministrazione inferiore a 12 mesi;

  • Lavoratori per i quali l’Azienda paga un premio INAIL superiore al 60 per mille.

I lavoratori part-time si computano “pro quota”, ovvero riproporzionati all’orario di lavoro svolto, ed i lavoratori a chiamata in relazione alle prestazioni svolte nel semestre precedente.


Dal 1° gennaio 2018, per le aziende fino a 15 dipendenti, l’obbligo di assunzione del disabile scatta dal giorno successivo al raggiungimento della soglia dei 15 dipendenti e l’azienda avrà 60 giorni di tempo per adempiere.


Se passano i 60 giorni e l’azienda non ha adempiuto, si applicherà la sanzione amministrativa di euro 153,20 per ogni giorno non coperto.


Come previsto dalla Legge n. 68/99, i datori di lavoro, sia pubblici che privati, con 15 o più dipendenti, presentano il Prospetto Informativo, ovvero una dichiarazione con la quale comunicano la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette e i posti di lavoro con relative mansioni disponibili.


Questo documento deve essere trasmesso entro il 31 gennaio di ogni anno in modalità telematica e con riferimento alla situazione occupazionale al 31 dicembre dell'anno precedente. Il Prospetto Informativo deve essere presentato ogni qual volta ci siano degli aggiornamenti nella situazione occupazionale.


I datori di lavoro pubblici e privati, che hanno la sede legale e le unità produttive in un'unica Regione (o Provincia Autonoma), inviano il Prospetto Informativo presso il servizio informatico della Regione (o Provincia Autonoma) di appartenenza. Mentre, i datori di lavoro che hanno la sede legale e le unità produttive ubicate in due o più Regioni o Province Autonome, devono inviare il documento presso il servizio informatico dove è situata la sede legale dell'Azienda.




Comments


bottom of page