La Legge n. 68 del 12 marzo 1999 ha la finalità di promuovere l'inserimento lavorativo delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.
Questa legge, modificata dal Jobs Act d.lgs. 151/2015 e 185/2016, ha previsto per le aziende pubbliche e private, compresi i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni no-profit, l'obbligo di assunzione di persone disabili con quote minime rispetto all'organico aziendale. In particolare, vi è la distinzione tra:
Le aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti, che sono tenute all’assunzione di un disabile;
Le aziende che occupano da 36 a 50 dipendenti, che sono tenute all’assunzione di due disabili;
Le aziende che occupano più di 50 dipendenti, che sono tenute al rispetto di un’aliquota del 7% del personale computabile, oltre all’assunzione di un’unità proveniente dalle categorie protette (orfani, vedove dei caduti per lavoro o per servizio e soggetti equiparati).
Ai fini dell’obbligo di assunzione del lavoratore disabile, si devono determinare le dimensioni occupazionali dell’azienda computando tutti i lavoratori, ad esclusione di:
Apprendisti;
Disabili già in forza;
Dirigenti;
Soci lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro;
Lavoratori a domicilio;
Lavoratori che si sono invalidati durante il rapporto di lavoro con una percentuale pari o superiore al 60%;
Lavoratori assunti a tempo determinato, con contratto di durata fino a 6 mesi;
Lavoratori occupati con contratto di somministrazione inferiore a 12 mesi;
Lavoratori per i quali l’Azienda paga un premio INAIL superiore al 60 per mille.
I lavoratori part-time si computano “pro quota”, ovvero riproporzionati all’orario di lavoro svolto, ed i lavoratori a chiamata in relazione alle prestazioni svolte nel semestre precedente.
Dal 1° gennaio 2018, per le aziende fino a 15 dipendenti, l’obbligo di assunzione del disabile scatta dal giorno successivo al raggiungimento della soglia dei 15 dipendenti e l’azienda avrà 60 giorni di tempo per adempiere.
Se passano i 60 giorni e l’azienda non ha adempiuto, si applicherà la sanzione amministrativa di euro 153,20 per ogni giorno non coperto.
Come previsto dalla Legge n. 68/99, i datori di lavoro, sia pubblici che privati, con 15 o più dipendenti, presentano il Prospetto Informativo, ovvero una dichiarazione con la quale comunicano la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette e i posti di lavoro con relative mansioni disponibili.
Questo documento deve essere trasmesso entro il 31 gennaio di ogni anno in modalità telematica e con riferimento alla situazione occupazionale al 31 dicembre dell'anno precedente. Il Prospetto Informativo deve essere presentato ogni qual volta ci siano degli aggiornamenti nella situazione occupazionale.
I datori di lavoro pubblici e privati, che hanno la sede legale e le unità produttive in un'unica Regione (o Provincia Autonoma), inviano il Prospetto Informativo presso il servizio informatico della Regione (o Provincia Autonoma) di appartenenza. Mentre, i datori di lavoro che hanno la sede legale e le unità produttive ubicate in due o più Regioni o Province Autonome, devono inviare il documento presso il servizio informatico dove è situata la sede legale dell'Azienda.

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