Tra i diversi interventi previsti dal decreto legge 1 giugno 2023, n. 61 recante “Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, viene stabilito che:
i lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso un’impresa che ha sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell'allegato 1 (che identificano delle zone tra l'Emilia-Romagna, le Marche e la Toscana) e che sono impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi straordinari emergenziali è riconosciuta dall'INPS, in ogni caso entro il limite temporale del 31 agosto 2023 ferme restando le durate massime stabilite, una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
La medesima integrazione al reddito è riconosciuta anche ai lavoratori privati dipendenti, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, ove residenti o domiciliati nei medesimi territori e ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l’attività lavorativa per il medesimo evento straordinario.
Stabilita inoltre la sospensione, dal 1° maggio al 31 agosto 2023, dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari e contributivi, prevista anche l'indennità fino a 3.000 euro per i lavoratori autonomi costretti a interrompere l’attività.
Si rimane in attesa delle circolari operative. Sotto allegato nell'articolo, il testo del Decreto Legge 1 giugno 2023, n. 61.

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