Il 04 Maggio 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il “Decreto Lavoro”, che ha apportato importanti novità per le imprese ed i lavoratori e la regolamentazione del contratto a tempo determinato.
Tra le principali modifiche previste da quanto approvato in data 01° Maggio dal C.d.M., vi è un mutamento radicale della disciplina del contratto di lavoro a termine, in particolare per le sue causali.
Infatti, per questa fattispecie atipica, vi è l’introduzione di nuove causali che permettono il ricorso ad un rapporto di lavoro a termine oltre i 12 mesi, in sostituzione delle precedenti.
La durata massima del contratto a tempo determinato rimarrà di 24.
Immutata la possibilità di stipulare liberamente un contratto di lavoro a termine per i primi 12 mesi, in assenza di causali.
Quindi, l’apposizione del termine superiore ai 12 mesi, potrà essere prevista solo attraverso una delle seguenti motivazioni:
Da specifiche esigenze indicate dalla contrattazione collettiva;
In assenza di previsioni da parte dei Contratti Collettivi, si potrà far riferimento ai contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
È, inoltre, confermata la causale sostitutiva, cioè per esigenze di sostituzione di altri lavoratori.
Le disposizioni di cui sopra, concernenti il contratto di lavoro a termine non si applicheranno ai contratti delle pubbliche amministrazioni, nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all’innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriori al 14 Luglio 2018.
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