Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato alcune FAQ in merito alla fruizione dei giorni di permesso della legge n.104/1992.
Sono estesi i giorni di permesso della legge n.104/1992? Sì. In aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla legge n.104/1992 (3 per il mese di marzo 2020 e 3 per il mese di aprile 2020) è possibile fruire di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile 2020. Questi giorni, possono essere anche frazionabili in ore e possono essere utilizzati consecutivamente nello stesso mese. I giorni di permesso di marzo 2020 non scadono il 31 marzo 2020, ma possono essere utilizzati anche ad aprile 2020. Ne hanno diritto:
– I lavoratori dipendenti privati che assistono una persona con disabilità grave (art. 33, comma 3, legge 104/1992); – I lavoratori dipendenti privati a cui è riconosciuta disabilità grave che hanno già diritto alternativamente al permesso orario o giornaliero (art. 33, comma 6, legge 104/1992). Queste due categorie possono presentare richiesta utilizzando le modalità già esistenti. La domanda può essere inviata anche per periodi precedenti, fino al 5 marzo 2020. I lavoratori che al momento hanno già l’autorizzazione ai permessi per i mesi di marzo o aprile 2020 non devono presentare una nuova domanda, ma possono fruire già delle giornate aggiuntive. I datori di lavoro, in questo caso, devono considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi. I lavoratori dipendenti per i quali è previsto il pagamento diretto dell’indennità da parte dell’INPS (lavoratori agricoli e lavoratori dello spettacolo a tempo determinato) devono presentare una nuova domanda, utilizzando le modalità già esistenti, soltanto nel caso i cui non sia già stata presentata una domanda per i mesi di marzo e aprile 2020. La domanda può essere presentata anche retroattivamente per periodi precedenti alla data della richiesta, fino al massimo al 5 marzo 2020.
– I lavoratori dipendenti Pubblici che assistono una persona con disabilità grave (art. 33, comma 3, legge 104/1992); – I lavoratori dipendenti Pubblici a cui è riconosciuta disabilità grave che hanno già diritto alternativamente al permesso orario o giornaliero (art. 33, comma 6, legge 104/1992). Le modalità di fruizione dei permessi aggiuntivi per queste due categorie di lavoratori sono a cura dell’amministrazione pubblica per cui lavorano. La domanda, in questi due casi, non va presentata all’INPS ma alla propria amministrazione pubblica secondo le indicazioni fornite da questa.
Per il personale sanitario (sia del comparto pubblico che privato) l’estensione dei permessi è possibile solo compatibilmente con le esigenze organizzative dettate dall’emergenza.
I giorni di permesso per la legge 104/1992 sono estesi anche per i lavoratori con disabilità grave (art. 33, comma 6, legge 104/1992)? Sì. I giorni di permesso sono estesi ad un totale di 18 per i mesi di marzo e aprile 2020 anche per i lavoratori pubblici e privati a cui è riconosciuta disabilità grave e che hanno già diritto alternativamente al permesso orario o giornaliero (art. 33, comma 6, legge 104/1992)
Ho diritto ai giorni di permesso per la legge 104/1992 per più di un familiare. Di quanti giorni posso usufruire adesso? Sono stati aumentati i giorni di permesso, ma non sono cambiate le modalità di richiesta e di utilizzo. Quindi se era possibile cumulare i due permessi in precedenza, è possibile cumulare adesso anche le relative estensioni (esempio: se prima avevi diritto a 6 giorni di permesso totali al mese per due familiari, adesso hai diritto a 36 giorni da poter utilizzare fra marzo e aprile 2020).
Sono un lavoratore dipendente cui è riconosciuta la disabilità grave (articolo 3, comma 3, legge 104/1992) posso chiedere lo smart working (o lavoro agile)? Sì. E’ un tuo diritto utilizzare in questo caso lo smart working (o lavoro agile), a patto che questa modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa normale.
Sono un lavoratore dipendente con disabilità grave (articolo 3, comma 3, legge 104/1992), posso restare a casa dal lavoro? Sì. Fino al 30 aprile, l’assenza dal lavoro in questi casi è equiparata al ricovero ospedaliero o alla quarantena obbligatoria (e quindi alla malattia). Resta comunque la possibilità di utilizzare anche i permessi della legge 104/1992 estesi a 18 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile 2020.
Mi è stata certificata una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, posso restare a casa dal lavoro? Sì. Fino al 30 aprile, l’assenza dal lavoro in questi casi è equiparata al ricovero ospedaliero o alla quarantena obbligatoria (e quindi alla malattia).
Fonte: Ministero del Lavoro
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