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Ferie nel Commercio: cosa prevede il CCNL

  • Writer: Lorenzo Berselli
    Lorenzo Berselli
  • 5 days ago
  • 3 min read

Updated: 23 minutes ago

Nel settore commercio, le regole sulle ferie sono definite dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Terziario, Distribuzione e Servizi, applicabile a migliaia di imprese del comparto. Di seguito vengono analizzati i principali aspetti che riguardano la disciplina delle ferie per i lavoratori inseriti nell’area del commercio, con attenzione anche a particolarità pratiche rilevanti.


Durata

Secondo l’art. 146 del CCNL, il diritto alle ferie annuali è pari a quattro settimane retribuite. Il lavoratore deve poterne beneficiare effettivamente, motivo per cui il contratto vieta la monetizzazione anticipata, salvo cessazione del rapporto.

"Il lavoratore ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie con decorrenza della retribuzione, nella misura di 4 settimane".

Maturazione

Le ferie si accumulano nel corso dell’anno, in proporzione ai mesi di lavoro prestati. Il conteggio tiene conto dei periodi di assenza tutelati (ad esempio maternità obbligatoria o malattia), ma non include assenze ingiustificate o aspettative non retribuite.


Fruizione e scadenze

Il contratto distingue due termini per la fruizione:

  • Due settimane da utilizzare entro l’anno, se richieste dal dipendente;

  • Le restanti due entro i 18 mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione.

L’azienda pianifica le ferie secondo le esigenze organizzative, ma resta responsabile del rispetto delle tempistiche.

"Due settimane devono essere fruite entro l’anno di maturazione su richiesta del lavoratore; le restanti due settimane entro i 18 mesi successivi".

Retribuzione durante le ferie

Il periodo di assenza per ferie deve essere retribuito in modo ordinario. La retribuzione è definita all’art. 195 e comprende tutti gli elementi fissi:

"Durante il periodo di ferie spetta al lavoratore la normale retribuzione mensile di fatto".

Restano esclusi premi e compensi variabili legati alla presenza effettiva.

Ferie e festività

Le giornate festive che coincidono con il periodo di ferie non vengono conteggiate come giorni di assenza:

"Le ferie non possono coincidere con i giorni festivi".

Malattia durante le ferie

Una delle situazioni più delicate è rappresentata dalla malattia sopraggiunta durante le ferie. In base ai principi giuridici consolidati, confermati dalla giurisprudenza e recepiti nell’interpretazione contrattuale, le ferie si sospendono se la malattia compromette il recupero psicofisico del lavoratore.

Affinché ciò avvenga, sono necessari alcuni requisiti:

  • La malattia deve essere comunicata tempestivamente al datore di lavoro;

  • Deve essere corredata da certificazione medica;

  • Deve rendere impossibile lo scopo stesso delle ferie (riposo e recupero).

In presenza di questi elementi, il periodo di malattia non viene considerato ferie e potrà essere recuperato successivamente. Se invece la malattia non incide concretamente sul riposo (es. leggera influenza durante un soggiorno), la sospensione può non essere riconosciuta.


Ferie residue e obblighi aziendali

Le ferie devono essere effettivamente godute. In caso contrario, il datore di lavoro può incorrere in sanzioni amministrative. Il mancato utilizzo per scelta del lavoratore non solleva l’azienda dalle proprie responsabilità, a meno che siano stati predisposti strumenti idonei per consentirne la fruizione.

Il contratto vieta ogni forma di indennizzo anticipato per ferie non godute, salvo in caso di risoluzione del rapporto:

"Le ferie non possono essere sostituite dalla relativa indennità, salvo in caso di risoluzione del rapporto di lavoro".


Nel settore commercio, la disciplina delle ferie è strutturata su regole chiare: quattro settimane l’anno, maturazione proporzionale, obbligo di fruizione, trattamento economico garantito. Particolare attenzione va posta a situazioni straordinarie, come le malattie concomitanti alle ferie, che richiedono una gestione documentata e puntuale.



 
 
 

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