Per "datore di lavoro" si intende il soggetto che utilizza la forza lavoro del personale dipendente, dietro pagamento di corrispettivo.
Sono affidati al datore di lavoro il potere direttivo, di controllo e disciplinare, ma gli sono riconosciuti anche degli obblighi da rispettare. Il Decreto Trasparenza ha introdotto, in capo al datore di lavoro, nel momento della stipulazione del contratto di lavoro, un particolare obbligo di informazione sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro.
Il potere direttivo inerisce l’organizzazione dell'attività imprenditoriale: affinché lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte dei lavoratori risponda alle esigenze aziendali. Il datore di lavoro assegna ai lavoratori stessi degli ordini necessari. Con questo potere, il datore di lavoro specifica il tipo e le modalità di esecuzione delle mansioni e dei compiti attribuiti ai lavoratori.
Con il potere di controllo il datore di lavoro verifica e controlla che l'attività lavorativa sia svolta secondo le sue direttive. Il datore, nell'esercizio di tale potere, deve rispettare la libertà, la dignità e la riservatezza dei lavoratori. L’utilizzo di strumenti di controllo a distanza può avvenire, previo accordo sindacale o autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro, solo per esigenze organizzative e produttive, sicurezza del lavoro o tutela del patrimonio aziendale.
Per quanto riguarda il potere disciplinare, il datore di lavoro, nel caso in cui un lavoratore non rispetti gli obblighi contrattuali, può irrorare adeguate sanzioni disciplinari conformi alla gravità dell'infrazione.
Sono previsti una serie di obblighi in capo al datore di lavoro di natura retributiva, assicurativa, previdenziale, sanitaria. Alcuni di questi sono:
l'obbligo di sottoporre i lavoratori agli accertamenti sanitari previsti in materia di sorveglianza sanitaria per la verifica dell'idoneità alla mansione;
l’obbligo di informare il lavoratore sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro;
l’obbligo di assicurare i lavoratori contro il rischio di responsabilità contro terzi.
È presente una definizione di datore di lavoro anche nel d.lgs. 81/2008: questa non è la stessa che si applica nel diritto del lavoro in generale: in quest’ultimo caso il datore è colui che sottoscrive il contratto di lavoro, la lettera di assunzione ed è il titolare dell’impresa. Mentre nel testo unico del 2008, il datore di lavoro è il responsabile dell’impresa nel suo complesso o dell’unità produttiva in quanto esercita poteri decisionali e di spesa.
Il datore di lavoro è il soggetto responsabile in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il datore di lavoro, per far sì che siano tutelati i lavoratori, deve verificare che i luoghi di lavoro siano sani e sicuri.
Il datore di lavoro opera come sostituto d'imposta: trattiene direttamente in busta paga l’importo corrispondente alle imposte e alla contribuzione dovuta dal lavoratore. La contribuzione previdenziale è per definizione "obbligatoria", in quanto dovuta per legge, indipendentemente dagli accordi tra le parti.
Per quanto riguarda l’imprenditore, è un soggetto definito dall’art. 2082 del Codice civile: “È colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata, diretta alla produzione e allo scambio di beni e servizi.” Il concetto di imprenditore comprende qualsiasi forma di attività produttiva organizzata, a prescindere dalla natura, dalla dimensione o dallo scopo dell'attività stessa.
Secondo tre diversi criteri si classificano tre tipologie di imprenditore:
Applicando il criterio quantitativo (in base alle dimensioni dell'impresa), si distinguono il “piccolo” imprenditore e il “grande” imprenditore;
Applicando il criterio qualitativo (in base all'attività esercitata), si distinguono imprenditore agricolo e imprenditore commerciale;
Applicando il criterio personale (in base al numero dei soggetti che dirigono l'impresa), si distinguono imprenditore individuale e imprenditore collettivo (o società).
L’imprenditore è colui che attiva il processo di creazione di prodotti e servizi organizzando forza lavoro e capitale.
Assumendo il rischio di impresa, contribuisce alla creazione di posti di lavoro; partecipando al reddito nazionale, creando nuove ricchezze e miglioramenti nei servizi; si inserisce in tutti i mercati e apporta miglioramenti a prodotti e servizi già esistenti o creandone di nuovi.
Può accadere che il datore di lavoro e l’imprenditore coincidano in uno stesso soggetto; ma il datore di lavoro può essere anche un soggetto non imprenditore: è il caso del datore di lavoro domestico o il titolare di uno studio professionale.
Quindi, per essere datore di lavoro non è necessario svolgere un’attività organizzata nella forma d’impresa: può essere datore di lavoro qualunque soggetto di diritto che operi nel campo economico o sociale (persone fisiche, persone giuridiche, società, imprenditori, Stato, ecc.).
Datore di lavoro e imprenditore sono due figure differenti anche se spesso vengono confuse.
I punti in comune a entrambe le figure sono: possedere una partita IVA e svolgere un’attività economica con lo scopo di produrre beni o servizi e trarne profitto. Ma la differenza principale è rappresentata dal fatto che anche quando l’imprenditore non è presente in azienda, quest’ultima continua a produrre profitto; invece, il libero professionista produce solamente nel momento in cui impiega in un determinato lavoro le sue abilità tecniche e intellettive.

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