La reintroduzione delle causali nei contratti a tempo determinato ha destato preoccupazioni per le aziende. L’applicazione delle stesse è prevista quando l’eventuale proroga o il rinnovo del contratto vada a sforare i dodici mesi di durata.
L’obbligo di specifica delle causali dovrà essere rispettato per i nuovi contratti a tempo determinato (decorrenti dal 14 luglio 2018), intesi come i contratti stipulati con soggetti che non hanno mai prestato attività lavorativa per quel datore di lavoro, con questa tipologia contrattuale e che come sopra anticipato, abbiano una durata che vada a superare i 12 mesi.
Per le aziende che hanno stipulato rapporti di lavoro a tempo determinato, prima dell’entrata in vigore del Decreto Dignità e che oggi redigono e firmano un nuovo contratto a termine (rinnovo), l’applicazione delle causali è prevista dal 1° novembre 2018.
Il primo contratto a tempo determinato, di durata non superiore ai 12 mesi, può essere previsto senza la specifica della motivazione dell’assunzione.
Di seguito le causali applicabili:
• esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività,
• esigenze di sostituzione di altri lavoratori,
• esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
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