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Modello 770/2026: scadenza, novità e controlli sul lavoro dipendente

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Il modello 770 resta l’adempimento annuale di riferimento per la generalità dei sostituti d’imposta. La nuova procedura mensile collegata al modello F24 rappresenta infatti un’alternativa facoltativa, riservata ai soggetti che rispettano specifiche condizioni.


Chi continua a utilizzare il sistema ordinario deve quindi versare mensilmente le ritenute con il normale modello F24 e presentare successivamente il modello 770 annuale.


Il modello 770/2026, approvato con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 72221 del 27 febbraio 2026, riguarda le ritenute operate nel corso del 2025.


La scadenza ordinaria è fissata al 31 ottobre 2026. Poiché il 31 ottobre cade di sabato ed è seguito dalla festività del 1° novembre, il termine slitta a lunedì 2 novembre 2026.


Per i datori di lavoro, le principali novità interessano il quadro ST e il quadro SX, con particolare riferimento alla gestione della nuova somma non imponibile riconosciuta nel 2025 ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.


Che cos’è il modello 770

Il modello 770 è la dichiarazione attraverso la quale il sostituto d’imposta comunica all’Agenzia delle Entrate:

  • le ritenute operate sui compensi corrisposti;

  • i relativi versamenti;

  • gli eventuali interessi e le sanzioni;

  • le compensazioni effettuate;

  • i crediti maturati e utilizzati;

  • gli altri dati previsti dalle istruzioni ministeriali.


Il modello 770/2026 riguarda pertanto le ritenute operate nel 2025 sui redditi di:

  • lavoro dipendente e assimilati;

  • lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;

  • capitale;

  • locazioni brevi;

  • somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi;

  • altre fattispecie indicate nelle istruzioni.


La dichiarazione completa le informazioni già trasmesse attraverso le Certificazioni Uniche, ma non le sostituisce.


Le Certificazioni Uniche riportano infatti i dati fiscali e previdenziali riferiti ai singoli percettori. Il modello 770 espone invece i versamenti, le compensazioni e i crediti del sostituto d’imposta.


Chi deve presentare il modello 770/2026

Sono tenuti alla presentazione i soggetti che nel corso del 2025 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte.


Tra questi rientrano, in particolare:


  • società di capitali e società di persone;

  • enti commerciali e non commerciali;

  • associazioni e consorzi;

  • imprenditori individuali;

  • professionisti;

  • condomìni;

  • trust;

  • amministrazioni dello Stato;

  • curatori della liquidazione giudiziale e commissari liquidatori;

  • altri soggetti che abbiano operato ritenute in qualità di sostituti d’imposta.


Per il datore di lavoro, l’obbligo nasce principalmente dall’applicazione delle ritenute IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle retribuzioni, sugli arretrati, sul trattamento di fine rapporto e sulle altre somme corrisposte ai lavoratori.


Il modello deve rappresentare anche le ritenute operate ma non regolarmente versate. Il 770, infatti, non è un semplice riepilogo degli F24 pagati: deve descrivere la situazione effettiva del sostituto d’imposta, evidenziando gli importi trattenuti, quelli versati e le eventuali differenze.


La scadenza del modello 770/2026

Il termine ordinario di presentazione è il 31 ottobre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i dati.


Per il modello 770/2026, relativo al periodo d’imposta 2025, la scadenza è il 2 novembre 2026.

Il differimento deriva dal fatto che il 31 ottobre 2026 cade di sabato, mentre il 1° novembre è festivo.


La dichiarazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica:

  • direttamente dal sostituto d’imposta;

  • tramite un intermediario abilitato;

  • tramite una società appartenente al medesimo gruppo;

  • attraverso gli altri soggetti incaricati nei casi previsti.


La dichiarazione si considera presentata quando l’Agenzia delle Entrate conclude la ricezione e rilascia la comunicazione che attesta l’esito positivo dell’elaborazione.

Il primo messaggio restituito dal sistema conferma soltanto la ricezione del file. È quindi necessario verificare anche la successiva ricevuta, che conferma l’effettiva acquisizione della dichiarazione oppure segnala lo scarto.


Modello 770 ordinario e comunicazioni F24/770

Dal 2025 alcuni sostituti d’imposta possono evitare la dichiarazione annuale trasmettendo mensilmente, insieme al modello F24, uno specifico prospetto contenente i dati delle ritenute e delle trattenute operate.


Questa procedura è facoltativa ed è riservata ai sostituti che, tra le altre condizioni, avevano non più di cinque dipendenti al 31 dicembre dell’anno precedente.


Chi continua a utilizzare il modello 770 ordinario:

  • versa le ritenute mensili con il normale modello F24;

  • non trasmette il prospetto aggiuntivo F24/770;

  • conserva e riconcilia i dati durante l’anno;

  • presenta il modello 770 entro la scadenza annuale.


Il limite dei cinque dipendenti riguarda esclusivamente l’accesso alla procedura alternativa. Non costituisce un limite per la presentazione del 770 ordinario.

Per chi non intende modificare la propria organizzazione, quindi, non cambia il sistema: versamenti mensili con F24 e dichiarazione annuale con modello 770.


I quadri più importanti per il lavoro dipendente

Per la gestione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente assumono particolare rilevanza i quadri ST, SV e SX.


Quadro ST

Nel quadro ST vengono indicati, tra gli altri:

  • le ritenute IRPEF operate;

  • le ritenute sugli arretrati;

  • le ritenute sul trattamento di fine rapporto;

  • le imposte sostitutive;

  • i versamenti relativi all’assistenza fiscale;

  • le addizionali regionali;

  • gli eventuali interessi dovuti per ravvedimento;

  • le particolari situazioni individuate attraverso le note previste dalle istruzioni.


Per ciascun versamento occorre verificare la corrispondenza tra:

  • periodo di riferimento;

  • importo trattenuto;

  • importo effettivamente versato;

  • codice tributo;

  • data del versamento;

  • eventuali interessi;

  • eventuali note.


Il quadro ST non deve quindi essere compilato limitandosi a importare automaticamente le deleghe F24. È necessario confrontare i versamenti con le risultanze delle paghe e delle Certificazioni Uniche.


Quadro SV

Il quadro SV è dedicato principalmente alle trattenute e ai versamenti delle addizionali comunali all’IRPEF.

La verifica deve riguardare:

  • il comune destinatario;

  • il codice tributo utilizzato;

  • il periodo di riferimento;

  • le rate trattenute ai lavoratori;

  • gli importi versati;

  • gli eventuali conguagli o residui conseguenti alla cessazione del rapporto.

La rateizzazione delle addizionali e la presenza di rapporti cessati nel corso dell’anno possono determinare differenze che devono essere analizzate prima dell’invio.


Quadro SX

Il quadro SX riepiloga i crediti e le compensazioni del sostituto d’imposta.

Vi confluiscono, tra gli altri:

  • i crediti derivanti dai conguagli di fine anno o di fine rapporto;

  • i versamenti eseguiti in eccesso;

  • i crediti derivanti dall’assistenza fiscale;

  • il trattamento integrativo riconosciuto ai lavoratori;

  • i crediti utilizzati in compensazione;

  • il credito residuo da riportare all’anno successivo;

  • il nuovo credito relativo alla somma non imponibile introdotta dalla legge di Bilancio 2025.

Il quadro SX rappresenta uno dei principali punti di controllo del modello. Gli importi indicati devono essere coerenti con le Certificazioni Uniche, con le risultanze delle paghe e con i crediti effettivamente utilizzati nei modelli F24.


La principale novità: il nuovo rigo SX50

La novità più significativa del modello 770/2026 per il lavoro dipendente è l’introduzione del rigo SX50.


Il rigo è riservato ai sostituti d’imposta che nel corso del 2025 hanno riconosciuto ai lavoratori la somma che non concorre alla formazione del reddito prevista dall’articolo 1, comma 4, della legge n. 207/2024.


La misura è stata prevista, al ricorrere delle condizioni stabilite dalla legge, per i titolari di reddito di lavoro dipendente con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.


Nel rigo SX50 devono essere ricostruiti:


  • il credito maturato per effetto delle somme riconosciute nel 2025;

  • le somme successivamente recuperate in sede di conguaglio;

  • le somme ancora da recuperare nei confronti dei lavoratori;

  • il credito utilizzato in compensazione tramite modello F24;

  • l’eventuale credito residuo utilizzabile successivamente.


Il credito maturato deve essere esposto al lordo delle somme eventualmente recuperate o ancora da recuperare.


Particolare attenzione deve essere riservata al credito utilizzato in compensazione entro il 16 marzo 2026 e al credito residuo utilizzabile successivamente a tale data.


La quadratura deve coinvolgere almeno quattro elementi:


  1. le somme riconosciute nei cedolini del 2025;

  2. i dati riportati nelle Certificazioni Uniche 2026;

  3. i crediti utilizzati nei modelli F24 con i codici tributo 1704 e 175E;

  4. gli eventuali recuperi effettuati in sede di conguaglio.


Il collegamento tra il rigo SX50 e il quadro ST

Quando il sostituto recupera dal lavoratore, in sede di conguaglio, una somma non imponibile precedentemente riconosciuta ma risultata non spettante, il relativo riversamento deve essere indicato nel quadro ST.


Le istruzioni prevedono l’utilizzo dei codici tributo:


  • 1704, per i sostituti d’imposta ordinari;

  • 175E, per gli enti pubblici che utilizzano il modello F24 EP.


Il dato indicato nel quadro ST deve risultare coerente con l’importo esposto nel rigo SX50 tra le somme recuperate.


Un disallineamento può verificarsi, ad esempio, quando:


  • la somma è stata recuperata nel cedolino ma non correttamente riversata;

  • il recupero è stato eseguito da un precedente sostituto;

  • il credito è stato utilizzato in F24 per un importo diverso da quello maturato;

  • il lavoratore ha cessato il rapporto prima del completamento del recupero;

  • la Certificazione Unica non riporta correttamente la misura riconosciuta o recuperata.


Il trattamento integrativo e il rigo SX49

Accanto al nuovo SX50 rimane centrale il rigo SX49, dedicato al trattamento integrativo.

Anche in questo caso occorre distinguere:


  • il credito residuo dell’anno precedente;

  • il credito maturato per il trattamento riconosciuto nel 2025;

  • gli importi recuperati in sede di conguaglio;

  • gli importi ancora da recuperare;

  • il credito utilizzato in compensazione;

  • il credito residuo.


La verifica deve essere effettuata confrontando le risultanze della Certificazione Unica con i crediti utilizzati nei modelli F24.


Una particolare attenzione è richiesta per i recuperi rateali relativi al trattamento integrativo riconosciuto nell’anno precedente. Questi importi devono risultare coerenti tra cedolino, Certificazione Unica, quadro ST e quadro SX.


Conguaglio di fine anno e principio di cassa allargato

Una delle particolarità più rilevanti del lavoro dipendente riguarda le somme relative al 2025 pagate nei primi giorni del 2026.

Le retribuzioni corrisposte entro il 12 gennaio 2026 possono essere imputate fiscalmente al 2025 in applicazione del principio di cassa allargato.

Allo stesso modo, le operazioni di conguaglio relative ai redditi del 2025 possono essere effettuate nei primi mesi del 2026.

La compilazione del modello deve quindi considerare correttamente:

  • la data di pagamento della retribuzione;

  • l’anno fiscale di imputazione del reddito;

  • la data di effettuazione della ritenuta;

  • il periodo indicato nel modello F24;

  • il momento nel quale è stato eseguito il conguaglio;

  • le specifiche note previste nel quadro ST;

  • la corrispondenza con la Certificazione Unica 2026.

Non tutti i versamenti eseguiti nel 2026 devono essere automaticamente esclusi dal modello 770/2026. Alcuni possono infatti riferirsi al conguaglio o alle retribuzioni fiscalmente imputate al 2025.


Assistenza fiscale e modello 730

Anche i risultati dell’assistenza fiscale devono essere riconciliati con attenzione.

Il controllo deve comprendere:

  • le somme trattenute ai lavoratori;

  • le rate applicate;

  • gli interessi per rateizzazione;

  • i crediti rimborsati;

  • le situazioni di incapienza;

  • i rapporti cessati prima della conclusione delle operazioni;

  • gli importi effettivamente versati o compensati.

Le differenze possono derivare dalla cessazione del rapporto, dall’insufficienza della retribuzione o dalla ricezione tardiva del risultato contabile.

Il dato riportato nel 770 deve rappresentare quanto effettivamente trattenuto, rimborsato, versato o compensato dal sostituto.


TFR, arretrati e cessazioni

Le somme soggette a tassazione separata richiedono controlli distinti rispetto alla retribuzione ordinaria.


In particolare, è opportuno verificare:


  • le ritenute operate sul TFR;

  • le anticipazioni;

  • le altre indennità di fine rapporto;

  • gli arretrati relativi ad anni precedenti;

  • i codici tributo utilizzati;

  • i periodi di riferimento;

  • le addizionali residue;

  • gli eventuali conguagli effettuati alla cessazione.


In caso di cessazione del rapporto possono inoltre rimanere importi relativi all’assistenza fiscale o benefici fiscali da recuperare. Questi dati devono essere coordinati tra cedolino, Certificazione Unica, modello F24 e modello 770.


L’imposta sostitutiva sugli straordinari degli infermieri

Tra le novità del quadro ST trova spazio anche l’imposta sostitutiva del 5% applicata, in presenza dei requisiti di legge, ai compensi per lavoro straordinario degli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale.

Si tratta di una disciplina settoriale, che non riguarda la generalità dei compensi per lavoro straordinario.

I sostituti interessati devono verificare la corretta esposizione dell’imposta nella prima sezione del quadro ST, utilizzando i codici tributo e le indicazioni contenute nelle istruzioni e nelle specifiche tecniche aggiornate.


Il nuovo codice “V” nel quadro ST

Nel campo dedicato alle note del quadro ST è stato introdotto anche il codice “V”.

Il codice riguarda i versamenti sospesi relativi alle ritenute e alle addizionali operate nel periodo previsto dalla normativa emergenziale a favore dei sostituti d’imposta interessati dagli eventi connessi alla crisi bradisismica dei Campi Flegrei.

La fattispecie è circoscritta ai soggetti che rientrano nelle condizioni previste dalla disciplina speciale e non riguarda la generalità dei datori di lavoro.


La trasmissione separata del modello

Il modello 770 ordinario può essere trasmesso anche in forma separata quando diverse categorie di ritenute sono gestite da professionisti differenti.

È il caso, ad esempio, dell’azienda nella quale:

  • il consulente del lavoro gestisce le ritenute sui redditi di lavoro dipendente;

  • il commercialista gestisce le ritenute sui redditi di lavoro autonomo;

  • un altro intermediario gestisce eventuali redditi di capitale.

La suddivisione deve rispettare le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate e deve essere correttamente indicata nel frontespizio.

Prima dell’invio è necessario definire con precisione:

  • quali quadri trasmette ciascun intermediario;

  • quali categorie di ritenute sono comprese in ogni flusso;

  • chi gestisce il quadro SX;

  • come vengono ripartiti gli eventuali crediti;

  • chi conserva le ricevute e verifica il completamento della dichiarazione.

Il fatto che ciascun professionista trasmetta correttamente la propria parte non garantisce, da solo, la completezza del modello. È necessario un coordinamento complessivo.


Correzioni e dichiarazioni integrative

Se l’errore viene individuato prima della scadenza, è possibile presentare una nuova dichiarazione correttiva nei termini.

Dopo la scadenza, gli errori o le omissioni possono essere corretti mediante una dichiarazione integrativa, secondo le regole previste dalla normativa.

La dichiarazione trasmessa entro novanta giorni dalla scadenza è considerata tardiva ma valida, ferma restando l’applicazione delle sanzioni e la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso.

Quando l’errore riguarda anche il versamento delle ritenute, la correzione del modello non è sufficiente. Occorre verificare separatamente la regolarizzazione del pagamento, delle sanzioni e degli interessi.


La checklist prima dell’invio

Per il lavoro dipendente, prima di trasmettere il modello 770/2026 è opportuno verificare:

  • la corrispondenza tra Certificazioni Uniche e ritenute dichiarate;

  • la quadratura tra prospetti paga e quadro ST;

  • la correttezza dei codici tributo;

  • la corrispondenza tra periodi di riferimento e date di versamento;

  • gli importi versati in eccesso o in difetto;

  • le addizionali regionali indicate nel quadro ST;

  • le addizionali comunali indicate nel quadro SV;

  • i crediti da conguaglio e assistenza fiscale;

  • il trattamento integrativo esposto nel rigo SX49;

  • la nuova somma non imponibile esposta nel rigo SX50;

  • i relativi utilizzi in compensazione con i codici 1704 e 175E;

  • le retribuzioni del 2025 corrisposte entro il 12 gennaio 2026;

  • i conguagli effettuati nei primi mesi del 2026;

  • le ritenute sul TFR, sugli arretrati e sulle altre somme soggette a tassazione separata;

  • gli eventuali ravvedimenti;

  • le ritenute operate ma non versate;

  • l’avvenuta acquisizione delle Certificazioni Uniche;

  • la corretta gestione degli eventuali invii separati;

  • la ricevuta definitiva dell’Agenzia delle Entrate.


Il 770 resta soprattutto un controllo di coerenza

La compilazione del modello 770 non dovrebbe essere considerata come una semplice importazione degli F24 versati.

Per il datore di lavoro rappresenta il momento nel quale devono essere riconciliati:

  • i cedolini elaborati;

  • le Certificazioni Uniche;

  • le ritenute operate;

  • i versamenti effettuati;

  • le compensazioni;

  • i crediti riconosciuti ai lavoratori;

  • gli eventuali recuperi eseguiti in sede di conguaglio.


Nel modello 770/2026 questo controllo assume particolare importanza per la nuova somma non imponibile introdotta dalla legge di Bilancio 2025.


Il nuovo rigo SX50 richiede infatti una ricostruzione puntuale del credito maturato, delle somme recuperate, degli utilizzi in compensazione e del credito residuo.


La dichiarazione annuale continua quindi a svolgere una funzione essenziale: non soltanto comunicare i versamenti, ma verificare la coerenza complessiva tra gestione delle paghe, adempimenti fiscali e dati trasmessi all’Amministrazione finanziaria.


Riferimenti essenziali

Articolo aggiornato al 18 settembre 2026.


Nota informativa

Il contenuto ha carattere generale e informativo e non sostituisce l’esame della singola posizione. Dati, codici tributo e modalità di compilazione devono essere verificati sulla base delle istruzioni, delle specifiche tecniche e degli aggiornamenti software disponibili al momento della trasmissione.



 
 
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