Particolarità del lavoro stagionale
- Lorenzo Berselli
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Il contratto di lavoro stagionale, disciplinato dall’art. 21, comma 2 del D.lgs. 81/2015, è una particolare forma di contratto di lavoro a tempo determinato che si applica in specifici periodi dell'anno e per determinate attività legate ad esigenze stagionali. Alcuni esempi emblematici possono essere il settore dell’agricoltura, del turismo, degli stabilimenti balneari o dello spettacolo.
Le attività considerate "stagionali" sono quelle:
Espressamente previste dal D.P.R. 1525/1963, successivamente modificato nel punto 48 dal D.P.R. 378/1995, ad esempio:
Spalatura della neve;
Attività svolte in colonie montane, marine e curative e attività esercitate dalle aziende turistiche, che abbiano, nell'anno solare, un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi (punto 48, come modificato dal D.P.R. 378/1995);
Attività del personale addetto alle arene cinematografiche estive;
Fabbricazione e confezionamento di specialità dolciarie nei periodi precedenti le festività del Natale e della Pasqua;
Indicate dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
Che rientrano nella nuova definizione introdotta dalla l. 203/2024, c.d. “Collegato lavoro”.
La disciplina del lavoro stagionale presenta alcune peculiarità rispetto alla regolamentazione ordinaria del rapporto di lavoro a termine, in particolare:
Non sono previsti limiti quantitativi di lavoratori stagionali pari al 20% del numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione all’interno dell’azienda (art. 23, comma 2, d.lgs. 81/2015);
Non si applica la durata massima totale di 24 mesi (art. 19, comma 2, d.lgs. 81/2015) e non c'è obbligo di causale dopo i primi 12 mesi (articolo 21, comma 1, d.lgs. 81/2015);
I contratti stagionali non sono soggetti agli intervalli minimi, c.d. “stop and go”, che devono intercorrere tra un contratto a termine e il successivo (oggi 10 o 20 giorni a seconda che il contratto precedente fosse inferiore o superiore a 6 mesi);
Non c'è limite di numero di contratti successivi;
Il datore di lavoro che assume su base stagionale non è tenuto a versare il contributo addizionale INPS pari all’1,40% della retribuzione imponibile, né il nuovo incremento dello 0,5% ad ogni rinnovo di contratto con lo stesso lavoratore, ma solo limitatamente alle attività indicate dal D.P.R. n. 1525/1963.
Ai lavoratori stagionali è inoltre riconosciuto il diritto di precedenza nelle nuove assunzioni a carattere stagionale effettuate dallo stesso datore nell’arco di un anno dalla cessazione del rapporto, purché il lavoratore abbia manifestato la volontà di avvalersi di tale diritto entro 3 mesi dalla data di cessazione del rapporto (Art. 24, d.lgs. 81/2015)
Al di fuori delle eccezioni sopra indicate, il rapporto di lavoro stagionale segue la disciplina ordinaria del rapporto a termine.
Collegato lavoro – Legge n. 203/2024
Il concetto di lavoro stagionale è stato in parte ridefinito dall’art. 11 della l. 203/2024, c.d. “Collegato lavoro”. In particolare, la norma ha ampliato con effetto retroattivo la definizione di attività stagionale, includendo anche “le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge […].”, oltre a quelle indicate dal D.P.R. 1525/1963 e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Tale estensione contrasta però con quanto previsto dalla Corte di Cassazione, la quale ha affermato in tre diverse sentenze, Sent. N. 9243 del 4 aprile 2023, Sent. N. 16313 del 12 giugno 2024 e Sent. N. 25393 del 23 settembre 2024, che “un'attività stagionale deve essere aggiuntiva rispetto a quella normalmente svolta, mentre le fluttuazioni del mercato e gli incrementi di domanda ricorrenti rientrano nella nozione di "punte di stagionalità". (Cass. N. 9243 del 4 aprile 2023).
Secondo la Cassazione, quindi, le cosiddette “punte di stagionalità” sono da considerarsi come incrementi temporanei della normale attività lavorativa. Sarà la giurisprudenza a dover chiarire la divergenza tra la nuova normativa vigente e l’orientamento giurisprudenziale.
Un'attività non stagionale può attivare un contratto di lavoro stagionale?
Sì, ma solo se l’attività lavorativa svolta dal lavoratore è effettivamente stagionale, anche se l’azienda opera durante tutto l’anno.
E quindi solo a condizione che l’attività lavorativa rientri tra le attività espressamente previste dal D.P.R. 1525/1963, dal contratto collettivo di riferimento per l’azienda o nelle “attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali”. È inoltre necessario che il CCNL di riferimento per l’azienda consenta assunzioni stagionali anche per aziende non strettamente stagionali, ad esempio in caso di intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno.
A tal proposito, possiamo prendere ad esempio il CCNL “Pubblici Esercizi – Confcommercio”: l’art. 89 fornisce una definizione di “aziende di stagione” e “attività stagionali”, successivamente, il comma 1 dell’art. 90 stabilisce che: “Le parti convengono, nell’ambito della propria autonomia contrattuale, che rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato le intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, quali:
periodi connessi a festività, religiose e civili, nazionali ed estere;
periodi connessi allo svolgimento di manifestazioni;
periodi interessati da iniziative promozionali e/o commerciali;
periodi di intensificazione stagionale e/o ciclica dell’attività in seno ad aziende ad apertura annuale.”
L’art. 90 consente quindi alle aziende che operano tutto l’anno di stipulare contratti stagionali per far fronte a picchi di attività in determinati periodi.

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