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  • Writer's pictureLorenzo Berselli

Predeterminazione delle ferie e le esigenze di servizio

La determinazione e la programmazione del periodo di ferie in un’organizzazione aziendale, presuppone una valutazione comparativa di diverse esigenze, per cui devono essere prese in considerazione sia le istanze imprenditoriali sia quelle dei lavoratori.


Il datore di lavoro, in funzione del generale potere organizzativo e direttivo, può determinarne i periodi ma non è privo di vincoli nel farlo, è infatti tenuto a:

  • tenere conto degli interessi del lavoratore;

  • informare al lavoratore il periodo stabilito per il godimento delle ferie con preavviso;

  • rispettare il principio per cui le ferie debbono essere godute entro l’anno e non successivamente.

Risulta illegittima la determinazione unilaterale del periodo di godimento delle ferie da parte del datore di lavoro, quando:

  • non prende in considerazione gli interessi dei lavoratori e non vi siano comprovate esigenze organizzative aziendali;

  • non venga salvaguardata la funzione fondamentale dell’istituto di consentire al lavoratore la reintegrazione delle energie psicofisiche.

  • Al lavoratore compete la facoltà di indicare il periodo entro il quale intende fruire del riposo annuale, anche nell’ipotesi in cui un accordo sindacale o una prassi aziendale stabilisca, al solo fine di una corretta distribuzione dei periodi feriali, i tempi e le modalità di godimento delle ferie tra il personale di una determinata azienda.

Non sussiste un diritto incondizionato del lavoratore alla determinazione del proprio periodo di ferie. Pertanto, è giustificato il comportamento del datore di lavoro che, nel rispetto delle previsioni del CCNL ed in presenza di effettive esigenze di servizio, accolga solo parzialmente le richieste del dipendente in merito al periodo di fruizione del riposo feriale.


Nel caso in cui il lavoratore non goda delle ferie nel periodo stabilito dal turno aziendale e non chieda di goderne in altro periodo dell’anno non può desumersi alcuna rinuncia, che in ogni caso sarebbe nulla per il contrasto con norme imperative, e quindi il datore di lavoro è tenuto a corrispondergli la relativa indennità sostitutiva delle ferie non godute.






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