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  • Writer's pictureLorenzo Berselli

Premi di produttività: detassazione confermata anche per il 2024

La Legge di Bilancio 2024 ha confermato l'imposta sostitutiva al 5% per i premi di produttività.


L'agevolazione varrà anche per l'anno corrente, avvantaggiando così i sistemi premiali concertati, attraverso l’aliquota sostitutiva, per le erogazioni del datore di lavoro e delle organizzazioni ai propri dipendenti.


Questa opportunità è legata alla stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali, ed al deposito telematico.


Come funziona? Quali sono i limiti?


Prima di tutto è necessario che, entro un congruo periodo definito dall'accordo collettivo, si realizzi l’incremento di almeno uno dei seguenti obiettivi: produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, e che tale incremento possa essere verificato attraverso indicatori numerici definiti dalla stessa contrattazione collettiva.


La soglia è aumentata a 4.000 euro per le imprese che coinvolgono pariteticamente i lavoratori. Tale meccanismo prevede, infatti, la partecipazione dei lavoratori attraverso sistemi organizzativi mirati a stimolare la motivazione del personale e a coinvolgerlo attivamente nei processi innovativi, generando miglioramenti nell'efficienza, nella produttività e nella qualità della vita e del lavoro.


Inoltre, la detassazione si applica ai premi di risultato anche in relazione alle somme pagate come partecipazione agli utili, entro il limite massimo di 3.000 euro all'anno, al lordo della ritenuta fiscale del 5% e al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie.


L'imposta sostitutiva del 5% si applica solo se sono soddisfatti determinati requisiti soggettivi:


  • Il primo, di natura qualitativa, riguarda la qualità del reddito ottenuto: l’agevolazione si applica solo al settore privato, rivolto ai beneficiari di reddito da lavoro dipendente;

  • Il secondo, di natura quantitativa e di carattere reddituale: il lavoratore beneficiario del premio deve aver conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro nell'anno precedente, includendo le somme soggette all'imposta sostitutiva, le pensioni e gli assegni equiparati, nonché i redditi da lavoro dipendente derivanti da attività svolte all'estero, anche se non tassati in Italia.


Non beneficiano della detassazione i percettori di redditi assimilati al lavoro dipendente, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche e i lavoratori distaccati all'estero se la retribuzione premiale è soggetta a tassazione convenzionale.


Infine il lavoratore ha la possibilità di convertire il premio di risultato in welfare aziendale, ossia in somme e valori che non concorrono alla determinazione del reddito imponibile.




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