Con la nota, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito un possibile dubbio interpretativo relativo all’articolo 19-bis del decreto-legge n. 18/2020 (cd. decreto Cura Italia), che riconosce la possibilità di procedere al rinnovo o alla proroga di contratti a termine relativi a lavoratori in forza presso aziende che fruiscono degli strumenti di integrazione salariale previsti dalla normativa emergenziale, in deroga al divieto contenuto nell’articolo 20, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 81/2015. Il dubbio è sorto in merito all’applicabilità della deroga anche durante la fruizione degli ammortizzatori sociali previsti dalle norme approvate successivamente al decreto Cura Italia (da ultimo, il decreto Sostegni).
A parere dell’INL la proroga dei contratti a termine e di somministrazione durante la fruizione della cassa integrazione con causale Covid-19, non si applica solo, durante la vigenza del decreto Cura Italia, ma vale anche per gli ammortizzatori sociali che, per effetto di provvedimenti successivi, hanno prorogato gli strumenti iniziali.
Fonti:
Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota n. 762 del 12 maggio 2021
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