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  • Writer's pictureLorenzo Berselli

Quando un appalto è genuino

Negli ultimi anni la gestione degli appalti è stata oggetto di diverse criticità o dubbi.


Premesso che ogni soluzione va amministrata e valutata nel concreto al fine di comprendere i punti di forza e di debolezza, capire come deve essere gestita questa esternalizzazione è fondamentale sia per l’azienda committente che per l’appaltatore.


Spesso, questa fattispecie civilistica, è stata utilizzata per somministrare personale in modo non lecito, alcune volte intenzionalmente altre involontariamente, recando detrimento anche alle imprese che come interesse primario, hanno quello di svolgere la propria attività nell'alveo della legalità e della regolare amministrazione.


La ragione principale che spinge le Aziende, che intendono ricorrere a questo strumento in modo genuino, è quello di non realizzare al proprio interno tutte le fasi secondarie della propria attività produttiva.


Questo permette l’efficientamento delle risorse economiche e l’efficacia dell’azione di impresa.


Attraverso l’appalto si può affidare all’esterno la fornitura di prodotti o servizi, quindi decentrando attività marginali rispetto all’attività principale imprenditoriale.


L’articolo 1655 del Codice Civile fornisce una definizione di appalto:


“L’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”


La giurisprudenza è intervenuta a dettagliare in modo specifico gli indici sintomatici della non genuinità di un affidamento qualificato come “appalto”, ma in realtà dissimulante una somministrazione di personale, ravvisandoli nei seguenti elementi:


a) la richiesta da parte del committente di un certo numero di ore di lavoro;


b) l’inserimento stabile del personale dell’appaltatore nel ciclo produttivo del committente;


c) l’identità dell’attività svolta dal personale dell’appaltatore rispetto a quella svolta dai dipendenti del committente;


d) la proprietà in capo al committente delle attrezzature necessarie per l’espletamento delle attività;


e) l’organizzazione da parte del committente dell’attività dei dipendenti dell’appaltatore.


Il contratto di appalto, prevede che:


  • L’organizzazione dei mezzi e del rischio di impresa in capo all’appaltatore;

  • L’appaltatore deve procurarsi i capitali necessari, i macchinari ed il personale, per raggiungere il risultato richiesto dall’appalto affidato dal committente.


Si possono quindi, sommariamente definire ai sensi dell’art. 1655 c.c. e dell’art. 29, D.Lgs. n. 276/2003, elementi caratterizzanti della genuinità dell’appalto, i seguenti punti:


  • l’organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore;

  • l’assunzione del rischio di impresa da parte del medesimo appaltatore;

  • un’organizzazione (tecnica ed economica) di tipo imprenditoriale in capo all’appaltatore;

  • l’esercizio del potere direttivo e organizzativo da parte dell’appaltatore nei rapporti di lavoro a lui in gestione;

  • un ampio margine di autonomia dell’appaltatore rispetto al committente.



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