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Ritenute fiscali negli appalti - 2020

Writer: Lorenzo BerselliLorenzo Berselli

Il decreto fiscale 2020 ha previsto nuovi adempimenti in capo all’appaltatore e al committente, nell’ambito della procedura per i versamenti delle ritenute fiscali operate dalle aziende appaltatrici per i lavoratori impegnati nell’appalto.


La novità in particolare riguarda le imprese che ai fini delle imposte dirette operano nello Stato Italiano, che abbiano in essere con un’azienda committente un contratto di appalto, subappalto e affidamento, contratti di valore superiore a 200.000,00 euro. Nella procedura non rientrano i contratti di lavoro autonomo.


Affinché sorgano gli adempimenti di seguito descritti, l’attività dell’azienda appaltatrice deve essere svolta prevalentemente con l’utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo.


Il nuovo obbligo per l’impresa appaltatrice si concretizza:


- nel trasmettere al committente le deleghe di pagamento ed un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente;

- nel fornire al committente un riscontro rispetto alla congruità dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute fiscali;

- il versamento delle ritenute fiscali è effettuato dall’impresa appaltatrice (e dalle eventuali imprese subappaltatrici), con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione;

- i modelli F24 dovranno essere compilati con una diversa modalità, nello specifico, indicando il codice fiscale del committente coobbligato.


Le imprese committenti, sono tenute a richiedere all’impresa appaltatrice (e alle imprese subappaltatrici), copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali dei lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.


Nel caso in cui l’impresa appaltatrice non ottemperi all’obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati, o risulti l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente dovrà sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria.


Sono escluse dalla procedura le imprese appaltatrici (o subappaltatrici), che comunichino al committente, allegando la certificazione dell’Agenzia delle Entrate (valida per i 4 mesi successivi alla data di rilascio), la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per comunicare il versamento, la presenza dei seguenti requisiti:


- essere in attività da almeno tre anni;

- essere in regola con gli obblighi dichiarativi;

- abbia eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

- non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.



 
 
 

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