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  • Writer's pictureLorenzo Berselli

Sgravio assunzione donne | Biennio 2021 - 2022

La legge di bilancio 2021 riconosce l’esonero dei contributi alle aziende che assumono donne nel biennio 2021-2022 nella misura del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 6 mila euro annui.


Dopo aver fornito, con la circolare INPS 22 febbraio 2021, n. 32, le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero, l’Istituto integra le precedenti istruzioni con il messaggio 6 aprile 2021, n. 1421.


Nel messaggio l’INPS specifica che il beneficio è applicato anche nel caso di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati e che, in questi casi, l’incentivo spetta per 18 mesi a partire dalla data di trasformazione. Per ogni profilo in materia assicurativa, inoltre, occorre fare riferimento alle comunicazioni di competenza dell’INAIL.


Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

Non si applica quindi nei confronti delle pubbliche Amministrazioni ma come già affermato dall’Istituto hanno diritto anche gli enti pubblici economici, ovvero:

  1. gli Istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici;

  2. gli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;

  3. le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, i iscritte nel registro delle persone giuridiche;

  4. le aziende speciali costituite anche in consorzio;

  5. i consorzi di bonifica;

  6. i consorzi industriali;

  7. gli enti morali;

  8. gli enti ecclesiastici.

L’esonero in oggetto si configura come un’estensione dell’esonero di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92. L’istituto precisa che in quanto riconducibili alla nozione di “donne svantaggiate” , l’incentivo riguarda le seguenti 4 categorie:

  1. donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupate da oltre dodici mesi”;

  2. donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito deifondi strutturali dell'Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”. Si precisa che il rapporto di lavoro può svolgersi anche al di fuori delle aree indicate;

  3. donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”.

  4. donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”. ( vanno conteggiati anche i contratti a termine di durata di almeno 6 mesi ovvero un’attività di collaborazione coordinata con rremunerazione annua sia superiore a 8.145 euro o, ancora, un’attività di lavoro autonomo con reddito annuo lordo superiore a 4.800 euro.

Per quali assunzioni spetta lo sgravio:

  • le assunzioni a tempo determinato;

  • le assunzioni a tempo indeterminato;

  • le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

anche in caso di part-time e per i rapporti di lavoro subordinato con vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro e anche a scopo di somministrazione.

Sono esclusi:

  • i rapporti di lavoro intermittente.

  • i rapporti di apprendistato e

  • i contratti di lavoro domestico

in quanto godono già di aliquote contributive ridotte .


Con riferimento alla durata del periodo agevolato, si chiarisce che, l’incentivo:

- in caso di assunzione a tempo determinato, spetta fino a 12 mesi;

- in caso di assunzione a tempo indeterminato, spetta per 18 mesi;

- in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, è riconosciuto per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione.


L’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto fino al limite complessivo di 12 mesi.


Infine, si precisa che il periodo di fruizione può essere sospeso e differito esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità.



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