Lo smart working è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, caratterizzata dall'assenza di vincoli orari o spaziali, stabilita mediante un accordo scritto tra datore di lavoro e dipendente, i cui contenuti minimi dovranno comprendere, eventualmente:
durata della prestazione “agile” (a tempo indeterminato o determinato);
strumentazione fornita dal datore di lavoro;
disciplina del preavviso;
modalità della prestazione;
potere di controllo e disciplinare.
La definizione di smart working contenuta nella legge n. 81/2017 definisce il lavoro agile come modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato “anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro”.
La prestazione “agile” può essere eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte
all'esterno, senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Nell’ambito delle misure adottate per la gestione dell’emergenza da COVID-19, i datori di lavoro hanno facoltà di adibire al lavoro agile, fuori sede, per l’intero orario di lavoro, tutto il personale ritenuto idoneo per le caratteristiche dell’attività e mansioni assegnate.
Ai lavoratori viene garantita la parità di trattamento economico e normativo rispetto ai loro colleghi che eseguono la prestazione con modalità ordinarie. Pertanto può essere previsto lo svolgimento del lavoro straordinario se il datore di lavoro lo autorizza o lo richiede preventivamente.
Il lavoro straordinario e le sue modalità dovrebbero essere disciplinate dettagliatamente all’interno dell’accordo, o, in regime emergenziale, nell’informativa al lavoratore o in un apposito regolamento.
Per garantire, da un lato, il diritto alla disconnessione, nel rispetto di una corretta separazione dei tempi di lavoro e dei tempi di riposo, prevenendo abusi che possono tradursi in patologie normalmente definite da “stress lavoro-correlato” e, dall’altro, la possibilità di svolgimento del lavoro straordinario e le modalità di rilevazione del lo stesso.
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