Frequentemente viene prevista l’erogazione di un’ulteriore mensilità di retribuzione in Giugno e Luglio. Questa prende il nome di quattordicesima o gratifica feriale. Normalmente il periodo di maturazione coincide con l’anno solare (1° Luglio – 30 Giugno) e il periodo di corresponsione di detta mensilità viene prevista dal CCNL applicato al rapporto di lavoro. Il CCNL può prevedere che alcune tipologie di assenza non conferiscano il diritto alla maturazione e che quindi i ratei di quattordicesima, siano riproporzionati, come nel caso di una variazione temporanea dell’orario di lavoro.
Di seguito un breve elenco delle scadenze imposte dai principali CCNL per la corresponsione:
CCNL Alimentari Artigianato: Articolo 28
Con la retribuzione del mese di giugno di ogni anno l'azienda corrisponderà ai lavoratori considerati in servizio una quattordicesima mensilità pari alla retribuzione normale mensile di fatto;
CCNL Autotrasporti Artigianto: Articolo 19
La corresponsione della suddetta quattordicesima mensilità avverrà entro la prima decade di luglio nella misura della retribuzione globale risultante in vigore al 30 giugno;
CCNL Chimica: Articolo 36
Nel corso del mese di luglio sarà corrisposta ai lavoratori una gratifica feriale nella misura di 50 ore da calcolarsi sui minimi tabellari secondo le modalità di cui all’art. 53;
CCNL Commercio e Terziario: Articolo 221
Al personale compreso nella sfera di applicazione del presente contratto sarà corrisposto, il 1° luglio di ogni anno, un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto di cui all’art. 208 in atto al 30 giugno immediatamente precedente (quattordicesima mensilità), esclusi gli assegni familiari;
CCNL Pubblici esercizi minori Confesercenti: Articolo 161
Salvo quanto diversamente previsto per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto, a tutto il personale sarà corrisposta una mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno di ciascun anno (paga-base nazionale, indennità di contingenza, eventuali scatti di anzianità, eventuale terzo elemento o quote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali comunque denominati), esclusi gli assegni familiari.
La gratifica di ferie dovrà essere corrisposta con la retribuzione del mese di luglio;
CCNL Pubblici Esercizi – Confcommercio: Articolo 184
2) La quattordicesima mensilità dovrà essere corrisposta con la retribuzione del mese di luglio;
CCNL Studi Professionali – Consilp: Articolo 126
In coincidenza con il periodo delle ferie e non oltre il 30 giugno di ogni anno verrà corrisposto a tutti i lavoratori una quattordicesima mensilità di importo pari a una mensilità della retribuzione globale mensile di fatto in atto allo stesso 30 giugno;
CCNL Impianti Sportivi – Allegato 1
I lavoratori di cui al primo e secondo comma del presente allegato sarà corrisposto, il 1° luglio di ogni anno, un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto ……, in atto al 30 giugno immediatamente precedente (quattordicesima mensilità), esclusi gli assegni familiari;
CCNL Turismo – Art. 184
La quattordicesima mensilità dovrà essere corrisposta con la retribuzione del mese di luglio.
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